La (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, il loro corretto impiego  e il sequestro preventivo d’urgenza di animali

di Giuseppe AIELLO

 La problematica che investe la (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 o più in generale le G.A.V. viene spesso trattata nella aule dibattimentali dei diversi tribunali con risvolti non sempre scontati e piacevoli da accettare. Spesso  le Polizie Locali o anche Nazionali operano unitamente ad appartenenti alle associazioni di volontariato o su loro segnalazione ed è per questo fondamentale conoscere i limiti entro cui tali soggetti possono agire. Voglio innanzitutto riconoscere il grande ruolo ricoperto e la valenza sociale di valore inestimabile dei volontari in genere ed in particolare di coloro che operano per la tutela del territorio e degli animali pur ammettendo che, in vari casi, è necessario essere molto cauti  prima di impiegare dette associazioni in attività di vigilanza soprattutto quando seguono “convenzioni onerose”  per gli Enti.  Non è difficile, per questo, trovarsi in dinamiche particolari che, più di quanto si possa immaginare, caratterizzano questo mondo  fatto anche di soggetti alla “Rambo” che si propongono in attività di supporto agli Enti Locali ed operano in attività di controlli generalizzati addirittura avocando a se qualifiche di P.G. (che non hanno) o ricoprendo ruoli  istituzionali che non gli appartengono. L’elenco da sfogliare sarebbe lungo e non è l’occasione per farlo.  Molti Comuni hanno addirittura sostituito   la polizia municipale con i volontari in compiti di vigilanza stradale, conferendo loro impropriamente qualifiche  particolari (non ultima quella di Ausiliario del traffico ex L. 127/1997) tutela del territorio tutela ambientale ecc. . Purtroppo in giro ci sono sia Volontari sia Funzionari e Dirigenti di Enti che palesano una grande ignoranza in materia e, non riconoscendo i limiti insiti con la figura del volontariato, si espongono a gravi rischi e responsabilità  di natura penale ed anche contabile.  In effetti  eventuali abusi da parte dei volontari per impieghi degli stessi in compiti che non compete loro possono essere valutati e considerati ai sensi del vigente Codice Penale in relazione all’art 347 C. P. (usurpazioni di funzioni pubbliche)   e dell’art.  348 C.P. ( esercizio abusivo della professione).
Quindi, per non incorrere in abusi ed essere esposti a responsabilità, sarebbe opportuno, da parte degli Enti locali, prima di stabilire qualsivoglia collaborazione, verificare preliminarmente il possesso delle relative qualifiche di tali soggetti, in particolare  quella di P.G.,   l’attribuzione delle effettive relative competenze, al fine di evitare di incorrere in abusi per il mancato riconoscimento del potere legittimante da parte di costoro.     La natura giuridica delle c.d. guardie zoofile, è da tempo al centro di un acceso dibattito, con riferimento specifico alla legittimazione a operare sequestri di animali. In proposito è opportuno ricordare che l’art. 57, comma 3, c.p.p. attribuisce la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, alle persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p. Secondo quest’ultimo disposto le attività riservate alla Polizia giudiziaria consistono nel prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
Le  guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, secondo quanto previsto dagli artt. 57, comma 3, c.p.p. e 6, comma 2, legge n. 189/2004,  sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni (e non già di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di soggetti privati).  Si può quindi ritenere che, la qualifica di agente di polizia giudiziaria compete alla guardia zoofila che agisca nei limiti delle attribuzioni conferite, per materia e per territorio, dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina. Al fine di verificare la legittimazione della singola guardia particolare giurata a operare, occorre dunque appurare se l’associazione di appartenenza della stessa risulti fra quelle riconosciute; se la guardia particolare giurata sia munita di valido decreto prefettizio; quali sono i compiti funzionali rispetto alla specifica materia di competenza e l’ambito territoriale in cui possono operare. Dal momento che la qualifica spettante – nei limiti sopra precisati – alle guardie zoofile è quella di agente di polizia giudiziaria (e non già di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di soggetti privati), risulta in ogni caso loro preclusa la possibilità di eseguire un sequestro preventivo, atteso che l’art. 113 disp. att. c.p.p. limita tale facoltà, per i casi di particolare necessità e urgenza, ai soli atti previsti dagli artt. 352 e 354, commi 2 e 3 c.p.p., e dunque al solo sequestro probatorio.  
La sentenza n. 421, emessa il 30 novembre 2016, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Collegio A, che ritengo utile esaminare,   parte dal sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p.  (di venti piccole tartarughe palustri) operato in materia di tutela degli animali  per  i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p., da alcuni soggetti che si qualificavano Guardie Zoofile Venatorie  perché appartenenti ad una specifica associazione di volontariato ma che poi, a seguito dell’istruttoria, non sono stati riconosciuti tali e di conseguenza privi del potere di P.G. . Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in esame, ribadisce, che solo gli ufficiali di polizia giudiziaria  possono procedere all’apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p. e, nel caso in esame ritiene illegittimo il sequestro preventivo d’urgenza operato da operatori che si qualificavano quali « Guardie Zoofile Venatorie X.X.X.X.X>>,  giungendo a tale decisione sul presupposto che i soggetti operanti  non possono qualificarsi (seppure nel ristretto ambito della normativa in tema di tutela degli animali) come appartenenti alla polizia giudiziaria e ciò, come detto, per il disconoscimento da parte dell’associazione (nel cui interesse costoro asserivano di agire) in ordine ai rapporti fra i tre (apparentemente facenti parte di un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.») ed il medesimo «X.X.X.X.X.».
In merito all’argomento trattato si ritiene utile evidenziare che anche l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con nota  prot. 7990 del 2 febbraio 2017, si è occupato delle Guardie zoofile volontarie ed ha chiarito, fra l’altro, che esse non sono titolari di funzioni di polizia stradale e non sono dunque abilitate a essere equipaggiate con il segnale distintivo di intimazione dell’ALT, mentre possono - nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali di affezione) - utilizzare veicoli, immatricolati a nome di associazioni riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, dotati di dispositivi acustici e/o luminosi ai sensi dell’art. 177 codice della strada. L’utilizzo è consentito esclusivamente per servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto di detti animali che versino in stato di necessità. Con la citata nota ha inoltre espresso riserve in ordine al rilascio, da parte delle associazioni di appartenenza, di tesserini di riconoscimento degli operatori, non assimilabili ai documenti di identità rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, che, ove recanti la dicitura «G.P.G. con funzioni di polizia giudiziaria», «potrebbe ingenerare nei terzi l’errata convinzione che detta qualifica sia un connotato permanente e omnicomprensivo, laddove invece essa risulta limitata per tipo di servizio, per territorio e per natura dei reati» .
Per chiarire la problematica in esame giunge anche la direttiva emanata  dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 12.03.2018, alle Forze dell’Ordine del proprio Circondario nonché agli Enti territorialmente competenti. L’ Autorità Giudiziaria  ha voluto esplicitare l’inquadramento ordinamentale delle cd. “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile”, nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell’art. 6, comma 2 0, della Legge 20 luglio 2004 n. 189 (vigilanza volontaria zoofila) e delle Guardie Particolari Giurate Zoofile, nominate a norme di leggi regionali (vigilanza volontaria venatoria).
Al tal riguardo riconosce che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Le guardie particolari giurate zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, sono invece abilitate ai compiti di vigilanza venatoria di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, in relazione alla previsione di cui all’art, 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992). Le guardie giurate volontarie zoofile – ex legge 189/04 – sono agenti di polizia giudiziaria con competenza limitata al solo accertamento di reati aventi per oggetto animali di compagnia. Trattasi, dunque, degli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia (non altri animali come ad es. la fauna selvatica). Tale disposizione non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria. con conseguenti attività di’ polizia giudiziaria (quali la redazione di informative di reato ex art. 347 c.p.p., sequestri, perquisizioni, ispezioni, ecc…) in quanto, per l’espletamento dello specifico servizio venatorio “non” sono riconosciute le qualità di polizia giudiziaria.
 La direttiva del 12.03.2018 precisa altresì, per ciò che riguarda l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT, recante il simbolo dell’associazione, verosimilmente finalizzato ad intimare l’ ALT ai veicoli, non rientra nel novero delle uniformi e dei distintivi in dotazione alle guardie particolari giurate per le quali, ai sensi dell’art. 254 del regolamento di esecuzione del TULPS, è richiesta l’approvazione del Prefetto. Quindi, i soggetti deputati all’espletamento dei servizi di polizia stradale sono stabiliti in maniera dettagliata dall’art. 12 del Codice della Strada, il cui tenore non consente di includervi le guardie giurate volontarie delle associazioni protezionistiche di cui si tratta. Inoltre rispetto all’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme da parte delle associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila  rappresenta che detto utilizzo risulta previsto dall’art. 177 del Codice della Strada e disciplinato dal D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento attuativo dello stesso articolo, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. In particolare, possono essere dotati di detti dispositivi i veicoli immatricolati a nome di associazioni di volontariato riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, classificati come adibiti alle attività predette della categoria internazionale MI o NI (la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M., è rilasciata alla stessa associazione di volontariato). Tali veicoli debbono essere condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p. ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali d’affezione). La direttiva in esame precisa in ultimo  che il concreto utilizzo dei dispositivi in argomento, come si deduce dall’intero testo regolamentare, risulta consentito esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto dei detti animali che versino in stato di necessità espressamente definito dall’art. 6 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, che ne elenca i presupposti.
In conclusione  la direttiva emanata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, precisa che l’art. 498 del codice penale punisce (al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 497-ter) chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Eventuali abusi da parte delle guardie zoofile saranno valutati e considerati ai sensi dell’art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche) o dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione).
Marzo 2018    Dott. Giuseppe Aiello
Si allega :
 Sentenza n. 421, emessa il 30 novembre 2016, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Collegio A.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, direttiva emanata in data 12.03.2018,






Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I Pen., Collegio A
 30 novembre 2016, n. 421 - Rossi, pres. ed est. - M., ric.

(Omissis) Nella vicenda che ha dato luogo al presente provvedimento il sequestro era materialmente operato il 24 settembre 2016 nel territorio comunale di San Marcellino (CE) da parte di X.Y., che si qualifica quale «Capo del Comando Guardie Zoofile Venatorie X.X.X.X.X.»; in quell’occasione il X. procedeva a fermare una vettura (omissis) nel mentre percorreva la pubblica strada ed all’interno di questo veicolo si accertava la presenza di venti piccole tartarughe palustri, appartenenti alla specie «Ocadia Sinensis», e di una testuggine terrestre della specie «Geochelone Carbonaria». Le prime erano «orribilmente stipate come sardine in un piccolissimo contenitore di plastica» e due di esse erano morte e ciò verosimilmente per la mancanza di aria; la testuggine, invece, era posizionata in un contenitore di polistirolo, posto nel bagagliaio della vettura. Di fatto il M. era alla guida di questa autovettura ed era in compagnia di altra persona e i citati animali si precisa (nell’ambito dell’informativa di notizia di reato del 24 settembre 2016, pervenuta il 26 settembre 2016 presso la competente Procura della Repubblica di Napoli Nord) che erano stati acquistati poco prima del sopra descritto sequestro presso una «fiera internazionale di rettili e anfibi», che aveva avuto luogo nei locali di un vicino «centro commerciale».
Da qui, il sequestro delle tartarughe e della testuggine, ravvisandosi, ad avviso degli operanti, elementi tali da integrare i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p.;
 sequestro che aveva avuto luogo come sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p.;
ed il successivo 28 settembre 2016, previa richiesta del pubblico ministero di pari data, il G.I.P. emetteva ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo;
quest’ultimo, appunto costituisce il provvedimento cautelare reale qui impugnato nell’interesse del M. Infatti, tale ultimo provvedimento (il decreto di sequestro preventivo) costituisce l’oggetto materiale del presente riesame, dato che questo è l’unico provvedimento che legittima la misura cautelare reale (Cass. 11671/11, Fioretti)
(Omissis) In realtà, la documentazione depositata dalla difesa del M. all’udienza camerale pone in luce che il citato X.Y. mai è stata una guardia zoofila per conto della «X.X.X.X.X.» e che le altre due persone (le quali erano concretamente con lui in quei frangenti ossia tali L.R. e S.A.), pur essendo «guardie volontarie» della «X.X.X.X.X.», non risultavano avere rinnovato la relativa iscrizione alla citata associazione per l’anno solare 2016 e ciò - si rilevi - è dubbio che possa apparire come circostanza casuale ovvero collegata ad una mera dimenticanza, considerando che i fatti di causa si consumano nell’ultima decade del mese di settembre dell’anno 2016;
e ad accentuare i dubbi circa la legittimazione di costoro in ordine alla possibilità di apporre il vincolo reale sugli animali, rinvenuti in possesso dell’indagato, vi è la circostanza che i predetti soggetti intervenivano come appartenenti al «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.», ma dalla già sopra riferita documentazione prodotta all’udienza camerale dell’11 novembre 2016 si evidenzia che il citato «Comando» non appartiene alla «X.X.X.X.X.».
 (Omissis) In realtà, l’art. 55 c.p.p., nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, ma si limita a indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso che, prima delle modifiche introdotte con d.lgs. 12/1991, non attribuiva alla polizia il potere di eseguire sequestri preventivi;
solo a seguito del detto decreto legislativo, che ha aggiunto all’art. 321 il citato comma 3 bis il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice (Cass. Sez. Un. Pen. 9/91, Caltabiano, che ha ritenuto illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria prima della detta modificazione dell’art. 321 c.p.p. e convalidato dal pubblico ministero con conseguente cessazione della misura cautelare reale). Ma, come visto, non vi è elemento alcuno (nemmeno sul piano astratto, legato alla dibattuta questione interpretativa dell’art. 6, comma 2, della legge 189/2004), che possa far ritenere che i soggetti, che qui avevano operato il sequestro ai sensi del comma 3 bis dell’art. 321 c.p.p. in danno del M. nella tarda mattinata del 24 settembre 2016, potessero essere considerati come appartenenti alla polizia giudiziaria. Di fatto, nella presente vicenda non vi era titolo alcuno che legittimava il X. ad intervenire ed a sequestrare gli animali e dubbio appare che ciò possa avvenire da parte di soggetti, i quali operano (la S. ed il L.), quali appartenenti ad un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della citata «X.X.X.X.X.»; allo stesso tempo all’indirizzo di tale «Comando» (omissis) la stessa «X.X.X.X.X.» precisa che lì nulla vi è che ad essa si riconduca.
 (Omissis) In concreto, solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (e ciò non sempre, ma solo in una situazione di urgenza) possono procedere all’apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p. e ciò non appare essere la qualifica del X. (ormai allontanato dalla «X.X.X.X.X.» dal novembre del 2015), così come della S. e del L. (non ancora iscritti dalla citata associazione per il corrente anno solare 2016) e che agiscono come appartenenti ad un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della medesima «X.X.X.X.X.».
 Per l’effetto, mancando il presupposto legittimante il sequestro preventivo d’urgenza, qui operato il 24 settembre 2016 in danno del M., si impone l’accoglimento della presente istanza. Infatti, né il X., né la S. ed il L. possono qualificarsi (seppure nel ristretto ambito della normativa in tema di tutela degli animali) come appartenenti alla polizia giudiziaria e ciò, come detto, per il disconoscimento da parte dell’associazione (nel cui interesse costoro asserivano di agire) in ordine ai rapporti fra i tre (apparentemente facenti parte di un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.») ed il medesimo «X.X.X.X.X.». (Omissis)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VOLONTARIE ZOOFILE”: LA PROCURA FA CHIAREZZA
SANTA MARIA CAPUA VETERE. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha emanato in data 12.03.2018, alle Forze dell’Ordine del proprio Circondario nonché agli Enti territorialmente competenti una direttiva sull’inquadramento ordinamentale delle cd. “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile”, nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell’art. 6, comma 2 0, della Legge 20 luglio 2004 n. 189 (vigilanza volontaria zoofila) e delle Guardie Particolari Giurate Zoofile, nominate a norme di leggi regionali (vigilanza volontaria venatoria).
Con tale direttiva, si è inteso fornire alcune delucidazioni, con particolare riferimento alle attività svolte dalle “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile” nominate con decreto prefettizio (perché di ricorrenza più frequente) in quanto, si è constatato che, presso l’Ufficio di Procura, pervengono da soggetti appartenenti a talune Associazioni, numerose comunicazioni di notizie di reato, redatte a norma dell’art. 347 c.p.p., contenenti, fra l’altro, anche attività di sequestro con richieste di convalida, aventi ad oggetto attività venatoria, materia non è di competenza delle predette Guardie Giurate Volontarie Zoofile.
Il problema ha assunto particolare rilievo in quanto si opera in un settore in cui, nel tempo, si sono succedute varie leggi, non organiche, che hanno: depenalizzato alcune materie (introducendo la figura dell’illecito amministrativo); trasferito alcune funzioni, prima riservate allo Stato, a Regioni ed Enti Locali; riconosciuto a soggetti privati, che non sono formalmente e stabilmente inquadrati nello Stato o negli Enti Pubblici, poteri di accertamento di reati e/o di illeciti amministrativi.
E’ evidente che si tratta di una eccezione alla regola generale secondo la quale le funzioni di Polizia Giudiziaria (art. 57 c.p.p.), di Polizia di Sicurezza (art. I del T.U.L.P.S.) e di Polizia Amministrativa (L. 689/8 1 ) vengono demandate solo a soggetti appartenenti all’apparato pubblico. Soggetti, diversi da: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Carabinieri Forestali dello Stato, con qualifica di agente od ufficiale di P.G., rivestono tale qualifica solo se in servizio. Caso che più ci interessa, perché come si è detto più ricorrente, è quello di stabilire se le Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile, in forza del decreto prefettizio di nomina ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge n. 189/2004, possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria, ciò anche in relazione alla previsione di cui all’art. 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992), che ammette a compiti di vigilanza in tale materia le “guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali ‘ .
Al tal riguardo è apparso opportuno una doverosa distinzione tra: le guardie particolari giurate volontarie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell’art, 6, comma 29 della legge n. 189/2004, la quale ha stabilito che: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ‘ le guardie particolari giurate zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, sono invece abilitate ai compiti di vigilanza venatoria di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, in relazione alla previsione di cui all’art, 27, 20 comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992).
Le guardie giurate volontarie zoofile – ex legge 189/04 – sono agenti di polizia giudiziaria con competenza limitata al solo accertamento di reati aventi per oggetto animali di compagnia. Trattasi, dunque, degli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia (non altri animali come ad es. la fauna selvatica). Tale disposizione non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria. con conseguenti attività di’ polizia giudiziaria (quali la redazione di informative di reato ex art. 347 c.p.p., sequestri, perquisizioni, ispezioni, ecc…) in quanto, per l’espletamento dello specifico servizio venatorio “non” sono riconosciute le qualità di polizia giudiziaria.
Essi, inoltre, devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il Prefetto. Il decreto di riconoscimento di guardia giurata volontaria zoofila rilasciato dalla Prefettura costituisce uno degli elementi necessari affinché il destinatario del decreto possa operare legittimamente. Le predette guardie nominate dal Prefetto che abbiano notizia di un fatto penalmente rilevante e perseguibile d’ufficio sono obbligate ex art. 331 c.p.p. a segnalare l’ipotesi di reato e presentare denuncia alla Procura della Repubblica oppure ad un Comando di Polizia. Invece, per quanto attiene le Guardie Particolari Giurate Zoofile riconosciute da un Organo regionale è loro affidata la vigilanza venatoria, ai sensi del 20 comma dell’art. 27 della legge n. 157/1992, ossia la tutela della fauna selvatica in relazione all’attività di caccia. Le guardie giurate devono attenersi alle disposizioni del regolamento al T.U. Leggi di P.S. e portare solo divise autorizzate dal Prefetto. Rimane fèrmo il principio generale per cui le divise non devono trarre in inganno il cittadino circa la qualifica e poteri di chi hanno davanti: perciò le divise non devono essere confondibili con quelle di agenti di P.S. e non devono recare gradi e stellette.
Inoltre, per ciò che riguarda l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT, recante il simbolo dell’associazione, verosimilmente finalizzato ad intimare l’ ALT ai veicoli, non rientra nel novero delle uniformi e dei distintivi in dotazione alle guardie particolari giurate per le quali, ai sensi dell’art. 254 del regolamento di esecuzione del TULPS, è richiesta l’approvazione del Prefetto, secondo il procedimento individuato dall’art. 230 dello stesso regolamento. Quindi, l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ALT non è rimesso all’arbitraria iniziativa di soggetti, che seppur animati da un lodevole spirito di collaborazione con le istituzioni, non ne abbiano alcuna potestà, ma è consentito unicamente a personale che, a termini di legge, esercita le funzioni di polizia stradale. I soggetti deputati all’espletamento dei servizi di polizia stradale sono stabiliti in maniera dettagliata dall’art. 12 del Codice della Strada, il cui tenore non consente di includervi le guardie giurate volontarie delle associazioni protezionistiche di cui si tratta.
Per quanto concerne, invece, l’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme da parte delle associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila si rappresenta che detto utilizzo risulta previsto dall’art. 177 del Codice della Strada e disciplinato dal D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento attuativo dello stesso articolo, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. In particolare, possono essere dotati di detti dispositivi i veicoliq immatricolati a nome di associazioni di volontariato riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, classificati come adibiti alle attività predette della categoria internazionale MI o NI (la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M., è rilasciata alla stessa associazione di volontariato). Tali veicoli debbono essere condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p. ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali d’affezione). Resta inteso che il concreto utilizzo dei dispositivi in argomento, come si deduce dall’intero testo regolamentare, risulta consentito esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto dei detti animali che versino in stato di necessità espressamente definito dall’art. 6 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 21 7, che ne elenca i presupposti.
L’art. 498 del codice penale punisce (al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 497-ter) chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Eventuali abusi da parte delle guardie zoofile saranno valutati e considerati ai sensi dell’art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche) o dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione).