DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2006
Costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.
Gazzetta Ufficiale N. 21 del 26 Gennaio 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5,
commi 3-ter e 3-quater, della predetta legge 9 novembre 2001, n. 401,
concernenti il Comitato operativo della protezione civile, che
rinviano ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del
Comitato stesso;
Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile in data 2 marzo 2002 e in data
28 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
66 del 19 marzo 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2002, concernenti la costituzione del Comitato operativo della
protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto del
Ministro dell'interno in data 2 marzo 2002, che prevede che il
Comitato operativo duri in carica tre anni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2002 concernente la nomina del componenti del Comitato
operativo;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 marzo 2003, 21 novembre 2003, 16 gennaio 2004, 2 dicembre 2004,
21 luglio 2005, 12 settembre 2005 e 28 novembre 2005 concernenti
modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2002 concernente la nomina
dei componenti del Comitato operativo;
Visti la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il
riordino degli organismi collegiali, e il decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29,
concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed
altri organismi, e ritenuto che il Comitato operativo rivesta il
richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione del
Comitato operativo e alla disciplina delle relative modalita'
organizzative e di funzionamento;
Decreta:

Art. 1.
Costituzione
1. E' costituito il Comitato operativo della protezione civile, di
seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini
della direzione unitaria e del coordinamento delle attivita' di
emergenza.

Art. 2.
Composizione
1. Il Comitato e' presieduto dal capo del Dipartimento della
protezione civile ed e' composto:
a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione
civile;
b) dal capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
c) da un rappresentante delle Forze armate;
d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia;
e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;
g) da un rappresentante delle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
h) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali di
volontariato;
i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
l) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
m) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia;
n) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
o) da un rappresentante dell'ENEA;
p) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
unificata Stato-regioni-citta' ed autonomie locali.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un
componente supplente.
3. In caso di impedimento o di assenza del capo del Dipartimento,
il Comitato e' presieduto dal capo del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno.
4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Alle riunioni possono essere invitate autorita' regionali e
locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze
nonche' rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni,
societa' di servizi, aziende.

Art. 3.
Funzionamento
1. Il Comitato di riunisce di norma presso il Dipartimento della
protezione civile ed opera con la presenza di almeno la meta' piu'
uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato puo'
operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) e p).
2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del
Comitato sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno tre
giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione.
Nei casi di urgenza o emergenza la convocazione puo' essere
effettuata anche via fax o telefonicamente.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi
collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i
compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del
Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 4.
Abrogazioni
1. I decreti del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile in data 2 marzo 2002 e in data
28 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
66 del 19 marzo 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2002, sono abrogati.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 21 novembre 2006

Il Presidente: Prodi