Cass. Sez. III n.15482 del 14 aprile 2008 (Cc. 4 mar. 2008)
Pres. Lupo Est. marmo Ric. Milazzo
Rifiuti. Violazione degli obblighi di documentazione
Con riferimento alla violazione dell’articolo 258 del D.lv. 1526, l\'ambito di applicazione della sanzione meramente amministrativa deve essere limitato alle sole ipotesi di difetto meramente formale della documentazione di trasporto, laddove, quando risulta una divergenza sostanziale tra ciò che viene indicato dal trasportatore e ciò che concretamente emerge dai controlli, si rientra nell\'ambito di rilevanza penale.
Pres. Lupo Est. marmo Ric. Milazzo
Rifiuti. Violazione degli obblighi di documentazione
Con riferimento alla violazione dell’articolo 258 del D.lv. 1526, l\'ambito di applicazione della sanzione meramente amministrativa deve essere limitato alle sole ipotesi di difetto meramente formale della documentazione di trasporto, laddove, quando risulta una divergenza sostanziale tra ciò che viene indicato dal trasportatore e ciò che concretamente emerge dai controlli, si rientra nell\'ambito di rilevanza penale.
Fatto e diritto
A seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa il 25 settembre 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di un container nel porto di Palermo, all’interno del quale risultavano illecitamente smaltiti e trasportati rifiuti in plastica contenuti in cinquantaquattro balle appartenenti a Francesco Paolo Milazzo, indagato con altri in ordine al reato di cui agli artt. 256 e 258 del d.lgs. n.152 del 2006, il Tribunale del riesame ha disposto il sequestro preventivo del container e dei cinquantaquattro colli, ravvisando la condotta illecita di smaltimento, intermediazione e trasporto di rifiuti in plastica in assenza della prescritta autorizzazione.
Il Tribunale rilevava che i documenti di accompagnamento non davano conto della natura del materiale realmente contenuto nelle balle e tanto configurava la fattispecie di cui all’art. 256 del d.lgs n.152 del 2006 ed in ordine al periculum in mora evidenziava che la libera disponibilità dei beni comportava il rischio che 1e conseguenze dei reati ipotizzati fossero portate ad ulteriore compimento.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con un unico motivo, il ricorrente deduce che l’attività di accertamento degli agenti accertatori aveva finito per constatare che il carico era in realtà costituito da rifiuti in plastica della tipologia “film di polietilene” e che tale sostanza doveva essere qualificata materia prima e non rifiuti speciali non pericolosi.
Il motivo è infondato.
In primo luogo il Giudice per le indagini preliminari prima ed il Tribunale per il riesame poi hanno rilevato che nelle balle era contenuto materiale in plastica. Tale sostanza rientra nella categoria dei rifiuti non pericolosi (codice CER 20/1/39).
In ordine alla condotta il Tribunale del riesame ha specificato che i documenti di accompagnamento non davano conto della natura precisa del materiale realmente contenuto nelle balle.
Si ravvisa quindi il fumus della violazione di cui all’art. 258 n. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193, ovvero indica nel formulano stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, mentre si applica la sanzione penale di cui all’art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito che l’ambito di applicazione della sanzione meramente amministrativa deve essere limitato alle sole ipotesi di difetto meramente formale della documentazione di trasporto, laddove, quando risulta una divergenza sostanziale tra ciò che viene indicato dal trasportatore e ciò che concretamente emerge dai controlli, si rientra nell’ambito di rilevanza penale. (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 23 maggio 2001, n. 30903).
Considerato che, come è specificato nel verbale di sequestro, è stato accertato che all’interno del container sequestrato erano smaltiti e trasportati rifiuti in plastica contenuti nelle cinquantaquattro balle, mentre nei documenti di trasporto era indicata la materia prima, (polietilene) che non rientrerebbe nella tipologia dei rifiuti, alla luce degli elementi probatori acquisiti in questa fase cautelare, deve ritenersi configurabile il fumus in ordine al reato contestato e va quindi respinto il ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa il 25 settembre 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di un container nel porto di Palermo, all’interno del quale risultavano illecitamente smaltiti e trasportati rifiuti in plastica contenuti in cinquantaquattro balle appartenenti a Francesco Paolo Milazzo, indagato con altri in ordine al reato di cui agli artt. 256 e 258 del d.lgs. n.152 del 2006, il Tribunale del riesame ha disposto il sequestro preventivo del container e dei cinquantaquattro colli, ravvisando la condotta illecita di smaltimento, intermediazione e trasporto di rifiuti in plastica in assenza della prescritta autorizzazione.
Il Tribunale rilevava che i documenti di accompagnamento non davano conto della natura del materiale realmente contenuto nelle balle e tanto configurava la fattispecie di cui all’art. 256 del d.lgs n.152 del 2006 ed in ordine al periculum in mora evidenziava che la libera disponibilità dei beni comportava il rischio che 1e conseguenze dei reati ipotizzati fossero portate ad ulteriore compimento.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con un unico motivo, il ricorrente deduce che l’attività di accertamento degli agenti accertatori aveva finito per constatare che il carico era in realtà costituito da rifiuti in plastica della tipologia “film di polietilene” e che tale sostanza doveva essere qualificata materia prima e non rifiuti speciali non pericolosi.
Il motivo è infondato.
In primo luogo il Giudice per le indagini preliminari prima ed il Tribunale per il riesame poi hanno rilevato che nelle balle era contenuto materiale in plastica. Tale sostanza rientra nella categoria dei rifiuti non pericolosi (codice CER 20/1/39).
In ordine alla condotta il Tribunale del riesame ha specificato che i documenti di accompagnamento non davano conto della natura precisa del materiale realmente contenuto nelle balle.
Si ravvisa quindi il fumus della violazione di cui all’art. 258 n. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193, ovvero indica nel formulano stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, mentre si applica la sanzione penale di cui all’art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito che l’ambito di applicazione della sanzione meramente amministrativa deve essere limitato alle sole ipotesi di difetto meramente formale della documentazione di trasporto, laddove, quando risulta una divergenza sostanziale tra ciò che viene indicato dal trasportatore e ciò che concretamente emerge dai controlli, si rientra nell’ambito di rilevanza penale. (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 23 maggio 2001, n. 30903).
Considerato che, come è specificato nel verbale di sequestro, è stato accertato che all’interno del container sequestrato erano smaltiti e trasportati rifiuti in plastica contenuti nelle cinquantaquattro balle, mentre nei documenti di trasporto era indicata la materia prima, (polietilene) che non rientrerebbe nella tipologia dei rifiuti, alla luce degli elementi probatori acquisiti in questa fase cautelare, deve ritenersi configurabile il fumus in ordine al reato contestato e va quindi respinto il ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.