Cass. Sez. III n. 10927 del 8 marzo 2013 (Ud. 22 gen. 2013)
Pres. Lombardi Est. Ramacci Ric. Olivero
Rifiuti. Abbandono di rifiuti e non necessità di incidenza della condotta sull'integrità dell'ambiente

Come emerge dal tenore letterale dell'art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06, per la configurabilità del reato di abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e responsabili di enti non è necessaria alcuna incidenza della condotta sulla integrità dell'ambiente, in quanto la condotta viene sanzionata perché posta in essere in violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2 d.lgs. 152\06. Detta disposizione prevede, infatti, un generale divieto di abbandono di rifiuti che può concretarsi attraverso l’abbandono sul suolo e nel suolo, il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo e, come nel caso in esame, nell’immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

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