Cass. Sez. III n. 26569 del 13 luglio 2021 (UP 4 mar 2021)
Pres. Izzo Rel. Zunica Ric. Buffoli
Rifiuti.Combustione di residui vegetali

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del citato d.lgs. n. 152 del 2006


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 28 gennaio 2020, il Tribunale di Brescia condannava Giorgio Buffoli alla pena di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256 comma 1, lett a) del d. lgs n. 152 del 2006, così riqualificato il delitto ex art. 256 bis del medesimo decreto, originariamente contestato all’imputato per aver appiccato il fuoco a rifiuti da lui stesso depositati in maniera incontrollata e consistenti in 10 mq. di scarti di potatura di piante di ulivo, qualificati come rifiuti non pericolosi; fatto commesso in Raffa di Puegnago del Garda il 23 giugno 2017.
2. Avverso la sentenza del Tribunale bresciano, Buffoli, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi.
Con il primo, è stata eccepita la violazione dell’art. 431 lett. B) cod. proc. pen., rilevandosi che il Tribunale avrebbe illegittimamente recuperato al fascicolo del dibattimento la prima pagina della “scheda statistica – rapporto di intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco” erroneamente considerata un atto irripetibile, senza considerare che il predetto documento contiene solo i dati dell’intervento e non anche la descrizione di situazioni o luoghi suscettibili di modificazioni nel tempo, sicchè non si trattava di un atto irripetibile, stante la possibilità di rinnovazione dell’atto mediante l’audizione del verbalizzante.
Dunque, a fronte dell’inutilizzabilità del documento, il Tribunale non avrebbe potuto maturare il convincimento sulla circostanza in esso cristallizzata, stante l’assenza di prova sul fatto concernente l’intervento dei vigili sul fuoco.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione degli art. 191 e 507 cod. proc. pen., osservando che l’ordinanza del 28 gennaio 2020 di acquisizione della pagina 1 della scheda statistica del rapporto dei vigili del fuoco non conteneva alcun apprezzamento circa l’assoluta necessità di assunzione della nuova prova, con conseguente inutilizzabilità del documento.
Con il terzo motivo, la difesa lamenta la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., evidenziando che, riqualificando il reato dall’art. 256 bis del d. lgs. n. 152 del 2006 all’art. 256 comma 1, lett. a) del medesimo decreto, il Tribunale avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi di condotte tra loro differenti, essendo il reato riconosciuto dal giudice monocratico incentrato sulla realizzazione di un ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo da parte della P.A., finalizzate alla prevenzione dei rischi insiti nell’esercizio di attività potenzialmente inquinanti, avendo tale riqualificazione, peraltro del tutto imprevedibile, pregiudicato i diritti di difesa, essendo stata addebitata all’imputato una condotta ascrivibile a titolo di colpa, rispetto alla quale Buffoli avrebbe potuto avvalersi dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 162 cod. pen.
Con il quarto motivo, è stato censurato il giudizio sulla configurabilità del reato contestato, rilevandosi che, in tema di gestione di rifiuti, l’eliminazione mediante incenerimento di sfalci e potature non integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti, atteso che gli scarti vegetali non sarebbero classificabili come rifiuti, essendo utilizzati in agricoltura mediante processi e metodi costituenti normali pratiche agronomiche che non danneggiano l’ambiente.
Con il quinto motivo, la difesa eccepisce la carenza di tipicità del reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che presuppone un’attività non episodica, incentrandosi il disvalore della fattispecie su un complesso di azioni, che certo non può coincidere con la condotta del tutto occasionale tenuta dall’imputato, consistita in un unico episodio che ha implicato un breve intervento dei vigili del fuoco volto allo spegnimento di un piccolo incendio provocato da ramaglie di ulivo su un terreno di proprietà privata.
Con il sesto motivo, la difesa si duole del difetto di motivazione della sentenza sulla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sebbene tale richiesta sia stata avanzata dalla difesa, sussistendone i presupposti.
Con il settimo motivo, infine, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere concesse, stante la condizione di incensurato dell’imputato, la modesta entità del pericolo e l’oggetto della condotta, venendo in rilievo un incendio di ramaglie di ulivo che aveva comportato un intervento dei vigili del fuoco di appena mezz’ora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    I primi cinque motivi di ricorso sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il sesto motivo di ricorso, idoneo ad assorbire il settimo.
    1. Iniziando dalle censure (articolate nei primi cinque motivi) in punto di responsabilità, suscettibili di essere trattati in maniera unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che il giudizio di colpevolezza operato dal Tribunale non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
Ed invero il giudice monocratico ha compiuto un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando innanzitutto le dichiarazioni del teste Antonio Gisolo, guardia ecologica volontaria del Parco dell’Alto Garda che, il 23 giugno 2017, trovandosi casualmente a transitare in Puegnago del Garda sulla strada posta di fronte al terreno di proprietà dell’azienda agricola di cui era legale rappresentante Giorgio Buffoli, notava che c’era un fuoco altissimo, con fiamme alte circa 10 metri, per cui, essendo una giornata torrida, sollecitava l’intervento dei vigili del fuoco, temendo che vi fosse una situazione di potenziale pericolo.
Intervenivano pertanto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, di cui è stata acquisita la scheda di intervento datata appunto 23 giugno 2017.
Sul punto, all’udienza del 28 gennaio 2020, il Tribunale ha disposto l’acquisizione del predetto documento, osservando che la scheda in questione, alla pagina 1, era da considerare atto irripetibile, riguardando un luogo soggetto a modificazioni.
Viceversa, secondo l’ordinanza del giudice monocratico, era da qualificare come annotazione di servizio e dunque come atto ripetibile il verbale di sopralluogo dei Carabinieri del Reparto Forestale, venendo in rilievo in tal caso una descrizione dello stato dei luoghi acquisibile tramite l’escussione del teste di P.G.
Orbene, tale impostazione appare immune da censure, rientrando nella nozione di atti irripetibili, come precisato da questa Corte, quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione (cfr. Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Rv. 251235 e Sez. 2, n. 32268 dell’11/05/2010, Rv. 248211).
Tale caratteristica appare riferibile anche al rapporto di intervento acquisito dal Tribunale, contenendo lo stesso dati neutri come la data, il luogo e la durata di esecuzione dell’intervento (30 minuti, dalle 14.10 alle 14.40 del 23 giugno 2017) e il materiale bruciato (sterpaglie e colture), per cui, rispetto all’acquisizione del documento in questione, alcuna violazione dei diritti di difesa appare ipotizzabile, tanto più ove si consideri che i dati storici cristallizzati nella scheda dell’intervento dei vigili del fuoco non risultano oggetto di contestazione da parte della difesa.
       2. Tanto premesso, il Tribunale ha evidenziato che, in base alle deposizioni dei testi Comincioli, Gisolo e Giacomini, era emerso che l’incendio aveva riguardato scarti vegetali scaturiti da un recente intervento di potatura dell’uliveto che insiste nel terreno, per cui il fatto è stato inquadrato dal Tribunale non nella fattispecie contestata (ovvero quella di combustione illecita di rifiuti ex art. 256 bis del d.lgs. n. 152 del 2006), ma in quella di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 38658 del 15/06/2017, Rv. 270897),  secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del citato d.lgs. n. 152 del 2006.
Nella vicenda in esame, si era in presenza di una combustione non autorizzata di residui vegetali (ramaglie di ulivi) nel loro luogo di produzione, per cui, non avendo l’imputato fornito la prova liberatoria di cui all’art. 182 comma 6 bis del d. lgs. n. 152 del 2006, ovvero che si sia trattato di un raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, è stata esclusa la configurabilità di “una normale pratica agricola” e il fatto è stato sussunto nella fattispecie contravvenzionale disciplinata 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 (gestione di rifiuti non autorizzata).
Ora, la riqualificazione operata dal Tribunale non pone criticità rispetto al principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stata soltanto operata una diversa definizione giuridica, peraltro in melius, di un fatto storico che era stato chiaramente delineato nell’imputazione, sia pure con un diverso inquadramento, dovendosi pertanto ribadire la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655), secondo cui l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l’imputato e il suo difensore, come avvenuto nel caso di specie, abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa.
         2.1. Quanto poi all’obiezione difensiva secondo cui la riqualificazione operata dal Tribunale avrebbe privato l’imputato della possibilità di avvalersi dell’oblazione, applicabile in relazione ai reati contravvenzionali e dunque non a quello delittuoso contestato originariamente, deve replicarsi che la questione non è proponibile in questa sede, avendo le Sezioni Unite di questa Corte stabilito in proposito (sentenza n. 32351 del 26/06/2014, Rv. 259925) che, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162 bis cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda d’ufficio ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio.
Di qui l’infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità.
      3. E’ invece fondato il sesto motivo di ricorso.
Risulta dalla prima pagina della sentenza impugnata, nella quale sono riportate le conclusioni delle parti, che la difesa, oltre a chiedere l’assoluzione dell’imputato, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, in subordine ha invocato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Orbene, in ordine a tale sollecitazione difensiva, che trova riscontro nel verbale di udienza, il Tribunale è rimasto silente, non pronunciandosi né in senso positivo né in senso negativo, per cui, a fronte di tale evidente lacuna motivazionale, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, non potendosi ritenere che l’istanza difensiva fosse inammissibile e non potendo venire in soccorso le successive considerazioni formulate dal Tribunale rispetto al trattamento sanzionatorio, operando su piani non del tutto coincidenti le valutazioni sull’entità della pena e quelle sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto.  
         3. In conclusione, ferma restando la configurabilità nel caso di specie della contravvenzione di cui all’art. 256 comma 1 del d. lgs. n. 152 del 2006, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla riconoscibilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, restando assorbita nell’accoglimento del sesto motivo la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche articolata nel settimo motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 04/03/2021