CASSAZIONE, CASALINGHE E CASSONETTI

a cura di Gianfranco Amendola

 

 

CASSAZIONE, CASALINGHE E CASSONETTI

a cura di Gianfranco Amendola

 

Garantire una uniforme applicazione del diritto è compito essenziale della suprema Corte di Cassazione. E per fare questo è anche necessario evitare il più possibile le oscillazioni di modo che i precedenti divengano giurisprudenza consolidata.

Ciò è quanto sta avvenendo in relazione al trasporto di rifiuti “abusivo”da parte di privati.

Già nel 2010, infatti, la Cassazione, con riferimento ad un trasporto di “rifiuti speciali e non” aveva statuito che “quanto all’attività di trasporto illecito di rifiuti - non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo. La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che è punito chiunque effettua un’attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, senza richiedere l’ulteriore requisito dell’organizzazione imprenditoriale. Né il requisito dell’attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l’attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell’integrità ambientale del territorio”.

(Cass. pen., sez. 3, c.c. 28 ottobre 2009, n. 79 del 2010, in questo sito).

Oggi, dopo tre anni, la stessa Corte ha confermato il suo precedente, rigettando un ricorso attraverso il richiamo, per questo aspetto, e senza altra motivazione, della citata sentenza; ricordando, cioè, che “secondo la giurisprudenza, <<l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi costituisce reato… anche in mancanza della qualità di imprenditore ovvero di un’organizzazione imprenditoriale >> (Sez. 3, 28.10.2009, n. 79 del 2010, Guglielmo, m. 245709)” (Cass. pen., sez. 3, 9 luglio-15 ottobre 2013, n. 42338, appena pubblicata su questo sito).

Abbiamo il massimo rispetto per la suprema Corte ma, prima che questa tendenza si consolidi del tutto, ci permettiamo di reiterare le perplessità che, sempre su questo sito, avevamo espresso nel 2010 a proposito della prima sentenza1.

Se, infatti, è vero che, a livello letterale, l’art. 256, comma 1 D. Lgs n. 152/06 punisce “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione”, è anche vero che subito dopo aggiunge “di cui agli artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216” .

E, quindi, in relazione al trasporto, occorre far riferimento all’art. 212 il quale prevede la iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per alcune attività, fra cui il trasporto di rifiuti (comma 5), da parte di “enti e imprese”. Basta leggere l’art. 212 per verificare, infatti, che esso si rivolge solo alle imprese: cfr., per tutti, il comma 7 che parla di “enti e imprese iscritte all’Albo”, ovvero il comma 9 che parla delle “imprese di cui ai commi 5 ed 8”; lo stesso dicasi per i commi 8, 11e 12. Del resto, non a caso, l’attuale Albo è la prosecuzione dell’Albo nazionale delle imprese…” previsto dal decreto Ronchi. E basta leggere la procedura per l’iscrizione all’Albo per capire che essa riguarda solo imprese, mai privati.

A nostro sommesso avviso, quindi, la lettura complessiva della norma incriminatrice porta a concludere che, in realtà, essa sia riferibile solo a enti o imprese2.

Certo, possiamo allargare il concetto di “ente o impresa”, così come la Cassazione ha sempre fatto sin dalle prime leggi sui rifiuti, includendovi anche le imprese di fatto3 e tutte le attività lavorative, ma. a nostro sommesso avviso, pur apprezzando l’intento della suprema Corte teso ad evitare sacche di impunità, non è condivisibile l’affermazione, senza altra specificazione, che il trasporto di rifiuti senza iscrizione all’Albo può essere commesso anche in mancanza della qualità di imprenditore. Né ora né nel 2010. Altrimenti, ripetendo quanto già abbiamo scritto nel 2010 (dove la sentenza si riferiva a “rifiuti speciali e non”), dovremmo incriminare anche la casalinga che, con la sua auto, porta la busta dei suoi rifiuti urbani al cassonetto, in quanto non iscritta all’Albo. Anzi le dovremmo anche confiscare obbligatoriamente l’auto.







 

1 AMENDOLA, La casalinga che porta al cassonetto in auto la busta dei rifiuti domestici deve essere iscritta all’Albo?

2 Più in generale, ma nello stesso senso, con riferimento alla problematica dei reati propri, cfr. PAONE, Il dipendente di un’impresa risponde del reato di gestione abusiva dei rifiuti? in Foro it. 2012, 2, c. 238 e segg.

3 Da ultimo, si segnala, per completezza, Cass. pen., sez. 3, 27 giugno 2013 (dep. 18 settembre 2013), n. 38364, Beltipo, in questo sito.