Cass. Sez. III n. 9762 del 22 marzo 2022 (CC 9 feb 2022)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci  Ric. Di Stefano
Rifiuti.Confisca del mezzo e terzo estraneo al reato

In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall’art. 259, comma secondo, d.lgs. 152/06, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 19 ottobre 2021 ha confermato il provvedimento emesso in data 23 settembre 2021 dal GIP del Tribunale di Gela con il quale era stato convalidato il sequestro preventivo d'urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria e disposto il sequestro di un autocarro, unitamente al carico di rifiuti trasportato, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, rigettando quindi la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Concetta Di Stefano, proprietaria del mezzo e terza estranea al reato, ipotizzato nei confronti del marito, il quale al momento del sequestro si trovava sul mezzo come passeggero ed al conducente del mezzo medesimo.
Avverso l'ordinanza la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo un unico motivo di ricorso.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando che quella del provvedimento impugnato sarebbe congetturale e, come tale, censurabile laddove critica la difesa per non aver contestato la ricostruzione accusatoria, non considerando la circostanza che il terzo sarebbe portatore di interessi meramente civilistici e non avrebbe dovuto dunque lamentare eventuali violazioni della legge penale, sostanziale e processuale, riferibili al GIP e rispetto alle quali non avrebbe potuto interloquire.
Rileva, inoltre, che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe anche illogica, in quanto collega i fatti a persone diverse dalla ricorrente e travisa il contenuto della documentazione prodotta dalla difesa ed afferente al pagamento di un verbale di contravvenzione elevata al momento del fatto contestato ed indicativa della circostanza che il veicolo, in quanto privo della prescritta revisione, non poteva circolare, evidenziando così che l'uso del mezzo da parte di terzi le era ignoto per essere lei convinta che la mancanza della revisione non consentisse l’utilizzazione dell’autocarro.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 (dep. 2017), Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 ed altre prec. conf.).
La mera apparenza della motivazione, peraltro, è stata individuata nell'assenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656, cit. ed altre prec. conf.).  
Si è peraltro escluso che possa costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione l’illogicità manifesta della motivazione (Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119).

3. Fatte tali premesse, occorre rilevare come la ricorrente, pur affermando di voler dedurre, oltre al vizio di motivazione, anche la violazione di legge, di fatto limita le proprie censure a considerazioni sulla congruenza, adeguatezza e logicità della motivazione.
Occorre poi rilevare come, in ogni caso, la motivazione posta a sostegno dell’ordinanza impugnata non possa ritenersi inesistente o meramente apparente, avendo i giudici del riesame puntualmente illustrato le ragioni del loro convincimento.
In particolare, il Tribunale ha dato compiutamente atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale tanto con riferimento al fumus del reato quanto alla sussistenza del periculum in mora, nonché della circostanza che, vertendosi in tema di trasporto  abusivo di rifiuti, il mezzo è suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 259, comma 2 d.lgs. 152/2006.
I giudici del riesame hanno inoltre indicato in maniera del tutto adeguata anche le ragioni per le quali hanno ritenuto non dimostrata la dedotta buona fede della ricorrente in difetto di elementi indicativi della incolpevole ignoranza circa l’illecito uso dell’autocarro da parte del marito e del coimputato, dando conto anche dei motivi per i quali hanno ritenuto di attribuire valenza neutra al verbale di contravvenzione prodotto dalla difesa.
Quanto appena evidenziato evidenzia, di per sé, l’inammissibilità del ricorso la quale, tuttavia, può rilevarsi anche per la manifesta infondatezza dei motivi.

4. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall’art. 259, comma secondo, d.lgs. 152/06, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 23818 del 29/3/2019, Dapi, Rv. 275978 con richiami ai prec.).
Il Tribunale ha fatto buon uso di tale principio, richiamando testualmente uno dei precedenti giurisprudenziali ed osservando come la ricorrente non avesse assolto all'onere di dimostrare la propria buona fede.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.  


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9/2/2022