Cass. Sez. III n. 11603 del 30 marzo 2022 (UP 26 gen 2022)
Pres. Lapalorcia Est. Corbetta Ric. Pietrobon
Rifiuti.Nozione di rifiuto

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Acquisita la qualità di "rifiuto" di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, nè del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario


RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Treviso e appellata dall’imputato, che aveva condannato Franco Pietrobon alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 256, commi 1, lett. b), e 2 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, gestiva di fatto un’attività di autodemolizione senza alcuna autorizzazione, depositando presso la sede della società diverse decine di veicoli a motore, anche accatastati l’uno sull’altro, in stato di abbandono perché privi di parti interne, meccaniche ed elettriche ed in pessimo stato di conservazione, nonché ivi depositava, su area non pavimentata né impermeabilizzata, rifiuti speciali anche pericolosi, come pneumatici usati, pezzi di veicoli, radiatori dell’olio e dell’aria condizionata, bombole, parti elettriche, batterie. In Fonte, dal 2014 al 12 settembre 2017.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, con riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato. Assume il difensore che le autovetture e i pezzi ad essi ricollegati, rinvenuti presso la sede dell’impresa, non sono da considerarsi rifiuti, bensì sottoprodotti vendibili, considerando che l’imputato svolge lecitamente l’attività di commercio all’ingrosso di veicoli usati, e, conseguentemente non vi era necessità di alcuna specifica autorizzazione, anche considerando che l’unico testimone escusso non ha fornito elementi precisi con riferimento al numero dei veicoli rinvenuti, sicché non vi è possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che si tratti di un deposito incontrollato di rifiuti.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo. Evidenzia il difensore che il Pietrobon, in relazione a fatti identici a quelli per cui è processo, sia stato definitivamente assolto nel 2010 dal Tribunale di Treviso, sicché la pregressa sentenza assolutoria rileva, nel presente processo, o ai sensi dell’art. 47 cod. pen., quale errore di diritto ricadente sulla nozione di rifiuto, ovvero a norma dell’art. 5 cod. pen., quale causa scusante.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Secondo il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, sono sussistenti gli tutti gli elementi integranti la causa di non punibilità, posto che l’esiguità del danno o del pericolo è stata confermata dall’unico testimone escusso, il quale non ha fornito una risposta esauriente sul piano tecnico, essendosi limitato a considerazioni logiche prive di riscontro fattuale.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132, 133, 81, comma 1, e 62-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta l’eccessività del trattamento punitivo, sotto il profilo sia dell’aumento di pena a titolo di continuazione, aumento i giudici di merito hanno operato valorizzando elementi di fatto impiegati per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia la mancato riconoscimento di tali attenuanti, che, per contro, sarebbero applicabili in forza della precedente pronuncia assolutoria, che aveva ingenerato nel Pietrobon la convinzione della liceità della propria condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone censure che la Corte di merito ha rigettato con una motivazione esente da violazioni di legge e da profili di illogicità manifesta e con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e fattuale.
2.1. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che acquisita la qualità di "rifiuto" di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, nè del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario (Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, dep. 18/11/2019, Marchi, Rv. 277280; Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016, dep. 06/02/2017, p.m. in c. Zanontello, Rv. 269249).
2.2. Orbene, nel caso di specie la natura di “rifiuti” è stata correttamente e in maniera convergente desunta dai giudici di merito dalla quantità, dalle condizioni e delle modalità di custodia dei beni, ossia veicoli semidistrutti e completamente inutilizzati,  pezzi di veicoli del tutto inservibili, tra cui oggetti da qualificarsi come pericolosi – quali batterie, parti elettriche, pneumatici, contenitori di oli – il tutto in stato di abbandono, senza alcuna protezione ed esposto alle intemperie, come documentato ictu oculi dal materiale fotografico in atti (cfr.  p. 8 della sentenza impugnata); come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, la maggior parte di tali beni, per le descritte condizioni in cui si trovavano, non potevano essere oggetto di vendita, e, quand’anche fossero stati in origine “sottoprodotti”, avevano perso tale qualifica diventando, a tutti gli affetti, “rifiuti”, qualità che evidentemente non viene meno per il solo fatto che l’agente abbia acquisito detti beni di rivenderli, essendo indifferente l’utilità che potrebbe trarne il cessionario.

3. Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. Come chiarito da questa Corte nel suo più alto consesso, va osservato che il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885).
Di conseguenza, chi intende svolgere una data attività commerciale è gravato dell'obbligo di acquisire preventivamente informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, la quale non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento fino cioè, secondo quanto affermato dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. De Masi e altri, Rv. 252197).
3.2. Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’imputato non versava in una situazione di ignoranza inevitabile e nemmeno in un errore di fatto, atteso che la precedente sentenza assolutoria riguardava una situazione di fatto cristallizzata nel 2010, che evidentemente non copriva le emergenze probatorie rilevate successivamente, quali i rilievi aerofotogrammetrici del 28 ottobre 2014, del 14 marzo 2015, del 28 ottobre 2016, la segnalazione e gli esiti dei sopralluoghi del 2017, e considerando che, nel precedente processo, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, sezione di Castelfranco Vento, in data 20 settembre 2010 e prodotta dalla difesa (cfr. p. 2), l’imputato aveva documentato, mediante un consistente numero di fatture, l’acquisto di autovetture, da privati e dai autodemolitori, le quali venivano poi destinate all’esportazione nei paesi sia extracomunitari  (corredate da fotocopia del libretto di circolazione e da certificato di demolizione per l’esportazione), sia comunitari (corredate da libretto di circolazione annullato per l’esportazione e dal certificato di demolizione per l’esportazione): una situazione di fatto radicalmente diversa da quella accertata nel presente processo, di guisa che l’imputato non poteva certamente, in maniera ragionevole, ritenere che tale assoluzione coprisse anche la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, nei termini dinanzi descritti.

4. Il terzo motivo è inammissibile perché generico e fattuale.
4.1. La speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Con riferimento, in particolare, alla speciale tenuità dell'offesa, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).
4.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso i presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., facendo leva sia sul fatto che molti rifiuti – quali radiatori dell’olio, batterie, materiale elettrico, gas metano – erano potenzialmente inquinanti, da ciò evidentemente ritenendo l’offesa non definibile in termini di “particolare tenuità”, sia sull’abitualità della condotta, ampiamente provata sulla base non solo delle segnalazioni e di due diversi sopralluoghi a distanza di tempo, ma anche dai rilievi aerei attestanti, sin dagli anni precedenti, l’accumulo di rifiuto nell’area.
Si tratta di una motivazione immune da violazioni di legge e da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.

5. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.
5.1. Con riguardo alla commisurazione della pena, la Corte di merito ha evidenziato che essa è stata individuata nel minimo edittale, con un aumento di tre mesi per la continuazione (pari alla metà del minimo edittale), in considerazione non solo del precedente specifico, ma anche della durata della condotta e dei quantitativi di rifiuti rinvenuti.
Si tratta di una valutazione di fatto adeguata e priva di profili di illogicità manifesta.
5.2. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si rammento che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso “diritto” dell’imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. Ciò significa, in altri termini, che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590)
Nel caso in esame, in piena aderenza ai principi dinanzi indicati, la Corte di merito non solo non ha ravvisato elementi valorizzabili a tale scopo, ma ha indicato, quale elemento ostativo, i due precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, uno dei quali specifico.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro  in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26/01/2022.