Cass. Sez. III n. 28493 del 20 giugno 2018 (Ud 9 nov 2017)
Presidente: Di Nicola Estensore: Galterio Imputato: Briatico
Rifiuti. Contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto, vale a dire l’integrità dell’ambiente, cui accede la tutela strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione, va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13.7.2016 il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Pasquale Briatico, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell’omonima impresa individuale, alla pena di € 3.000 di ammenda in quanto responsabile del reato di cui all’art. 256, 4 comma d. lgs. 152/2006 per aver effettuato operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi non rispettando una pluralità di prescrizioni contenute nella comunicazione presentata ai sensi dell’art. 216 del medesimo decreto legislativo all’ente provinciale in data 24.7.2008, quali il rispetto delle aree funzionali dell’impianto, la cubatura dei materiali stoccati, l’ispezionabilità del sistema di raccolta delle acque meteoriche, l’apposizione della segnaletica di identificazione dei rifiuti, ed la dotazione di vari strumenti necessari all’attività di stoccaggio e raccolta.
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, riconvertito in ragione dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione, con trasmissione dei relativi atti a questa Corte. L’atto si compone di tre motivi.
2. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio motivazionale, l’insussistenza di risultanze istruttorie atte a dimostrare la penale responsabilità dell’imputato. In relazione alle specifiche violazioni contestategli deduce che:
a) i “variegati materiali presenti nell’area” erano quasi esclusivamente costituiti da oggetti ferrosi e in quantità marginale di alluminio, della cui raccolta soltanto si occupa la ditta Briatico come attestato dai codici identificativi dei rifiuti indicati nell’autorizzazione provinciale, la cui dislocazione in aree dell’impianto diverse da quelle previste nell’autorizzazione non aveva comunque creato alcun danno all’ambiente, con conseguente mancanza dell’elemento oggettivo del reato;
b) l’eccedenza del materiale stoccato rispetto alla volumetria di 1000 mc consentita corrispondeva ad una valutazione priva di riscontri oggettivi, tratta solo dalle dichiarazioni del tutto approssimative e generiche dei testi dell’accusa, senza che fosse stato alcun credito alle contrapposte deduzioni tecniche del perito di parte e soprattutto senza che fosse stata effettuata alcuna operazione di pesatura;
c) la difficoltà incontrata nell’ispezione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche non configura di per sé alcun illecito posto che i presidi necessari al corretto funzionamento dell’impianto erano presenti e che l’impedimento all’ispezionabilità era esclusivamente costituito, come riferito dal perito, solo dalla presenza momentanea di materiali di ferro che, a richiesta, l’imputato avrebbe potuto spostare con l’utilizzo di un ragno;
d) la mancanza di cartellonistica identificativa dei rifiuti costituisce violazione che nulla ha che vedere con la contestazione articolata nel capo di imputazione che concerne, invece, il mancato rispetto di quanto indicato nella comunicazione del 24.7.2008 e comunque la circolare del 1998 ivi indicata, riguardando l’obbligo di contrassegnare le aree di stoccaggio al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, non poteva essere contestata all’imputato che tratta solo rifiuti non pericolosi;
e) la mancanza della pesa, della pressa e delle altre dotazioni non integra alcuna violazione della comunicazione del 2008, ma integra, secondo la definizione utilizzata dallo stesso Tribunale una mera criticità, come tale segnalata dallo stesso organo di vigilanza, che non può costituire oggetto di contestazione ove non rispondente ad un’effettiva inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
3. Con il secondo motivo contesta il diniego dell’esclusione della punibilità del fatto ex art. 131-bis c.p. evidenziando sia la non ravvisabilità, quanto meno con riferimento ai punti 2,3,5, e 6 dell’imputazione della pluralità delle violazioni contestategli, sia la mancanza di gravità delle singole condotte ascrittegli, cui deve aggiungersi la circostanza che le contravvenzioni, per le quali l’imputato era stato in precedenza condannato, erano state dichiarate estinte, con conseguente incensuratezza del medesimo e che nessun danno all’ambiente era stato causato dalle singole infrazioni oggetto del presente procedimento.
3. Con il terzo motivo contesta il trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere contenuto nel minimo edittale in ragione dello svolgimento di regolare attività lavorativa da parte dell’imputato, della sua condizione di incensuratezza, dell’avvenuto ripristino dell’area, dell’assenza di danno o pericolo per l’ambiente e di tutti i criteri di cui all’art.133 c.p., chiedendone la riduzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare occorre rilevare che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (ex multis Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). Così ridelineato il perimetro del sindacato di legittimità riservato a questa Corte, va rilevato che le doglianze svolte con il primo motivo si traducono per lo più in censure in fatto volte a contestare, in via del tutto generica, le risultanze istruttorie costituite dai verbali di sopralluogo e dalle deposizioni dei tecnici intervenuti, ovverosia un agente del Corpo Forestale e un’impiegata dell’ARPA, che hanno nel dettaglio evidenziato le condizioni dell’impianto in relazione alle singole violazioni contestate, con le quali la prospettazione difensiva omette ogni confronto, trincerandosi dietro pretese illogicità motivazionali prive del benché minimo fondamento.
Va invero rilevato, con riferimento al primo profilo di censura, che il Tribunale con motivazione congrua ed aderente alle risultanze processuali ha evidenziato come i rifiuti, di differenti qualità e genere, si trovassero ammassati all’interno dell’impianto in maniera caotica ed indistinta, occupando zone non autorizzate e persino l’area all’esterno dell’impianto, senza alcuna separazione tra categorie omogenee né segnaletica per l’identificazione delle singole tipologie: siffatta condizione rende del tutto irrilevante l’eccepita insussistenza di un danno in concreto all’ambiente, atteso che, come già affermato da questa Corte, la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto, vale a dire l’integrità dell’ambiente, cui accede la tutela strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione, va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012 - dep. 23/05/2012, Miotti, Rv. 252908; Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011 - dep. 21/02/2011, Mariottini e altro, Rv. 249577).
Del pari coerente risulta il ragionamento seguito dal Tribunale in ordine al superamento della volumetria consentita per lo stoccaggio dei rifiuti, basato sui dati comparativi forniti dal dipendente dell’ARPA, senza che occorra ai fini della stima alcuna operazione di pesatura trattandosi di un’eccedenza in termini di metri cubi e non di peso che non lascia alcuno spazio alle disquisizioni, meramente assertive, svolte dalla difesa, in ordine alla genericità delle deposizioni, di cui neppure viene riprodotto o allegato il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Tutte le residue censure si sviluppano su un piano meramente fattuale, risolvendosi nella negazione delle violazioni verificate dai verbalizzanti e confermate in dibattimento, e così sollecitando uno scrutinio improponibile in questa sede, senza peraltro alcun confronto con il nucleo fondamentale della contestazione consistente nella difformità dello stato dei luoghi rispetto alle specifiche prescrizioni contenute nell’autorizzazione amministrativa conseguita dall’imputato.
2. Il secondo motivo deve ritenersi manifestamente infondato.
La speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di una duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell’offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ciò posto immune da censure si profila il diniego della causa di non punibilità da parte della sentenza impugnata. Invero, la valutazione dell’offensività della condotta in relazione al profilo dell’entità del pericolo rappresentata dalla protrazione sul piano spaziale temporale delle violazioni poste in essere, di cui è indice lo stesso arco di tempo, pari a circa un anno, per il ripristino dell’impianto in conformità alle prescrizioni amministrative violate, ed avvalorata anche dalla scelta di comminare una pena superiore al minimo edittale, è già di per sè elemento sufficiente, senza che il relativo giudizio, in quanto sindacato di fatto, sia censurabile in sede di legittimità, ad escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto. A ciò si aggiunge anche l’elemento della abitualità della condotta a fronte della pluralità delle violazioni contestate: in conformità a quanto già affermato da questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi", poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola. (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 - dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 267262). Nulla autorizza a ritenere che, con tale previsione, il legislatore abbia voluto riferirsi solo ai casi in cui l'autore del reato sia gravato da precedenti penali specifici, posto che altrimenti si sarebbe espresso in termini di recidiva specifica, apparendo, invece, logicamente coerente dedurre dalla stessa disposizione normativa, che menziona congiuntamente le “condotte plurime, abituali e reiterate”, che la pluralità delle violazioni commesse integri in sè il concetto di abitualità, inteso in senso diacronico, dovendo essere considerate espressione del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge.
3. Inammissibile è il terzo motivo con il quale si invoca un più mite trattamento sanzionatorio: la mancata individuazione di uno specifico vizio del provvedimento impugnato si traduce nella manifesta carenza di una censura di legittimità in relazione al disposto dell’art.581 lett.c) cod. proc. pen. che necessariamente conduce, a norma dell’art.591, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., all’inammissibilità.
Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile. Segue a tale esito la condanna, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9.11.2017