New Page 1

Cass. Sez. III sent.2033 del 18 gennaio 2006 (ud. 5 dicembre 2005)
Pres. Papadia Est. Petti Imp. Cascone
Rifiuto – Deposito temporaneo non conforme alle disposizioni di legge. Sanzioni applicabili

La questione relativa alla esatta qualificazione della condotta determinante un deposito temporaneo di rifiuti non conforme alle disposizioni di legge è puramente teorica in quanto le sanzioni previste per la gestione di rifiuti non autorizzata con riferimento allo stoccaggio degli stessi (articolo 51, comma primo D.Lv. 22-1997) e per il deposito incontrollato (artt. 14 e 51, comma secondo D.Lv. 22-1997) sono identiche

New Page 1

Svolgimento del processo
Con sentenza del 19 gennaio del 2004, il tribunale monocratico di Milano condannava Cascone Giuseppe alla pena di mesi quattro di arresto ed € 1.800 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'art. 51 D.L.vo n. 22 del 1997 per avere, nella qualità di legale rappresentante della società di Navigazione Aurantium s.r.l., depositato in modo incontrollato rifiuti pericolosi (kg 365 di batterie al piombo, presi in carico il 10 gennaio 1997 e scaricati il 9 aprile del 2001 ed il 27 luglio del 2001; kg 600 di oli esausti, caricati in data 16 gennaio 1997 e scaricati il 25 marzo del 1999; kg 500 di oli esausti caricati il 15 gennaio del 2000 e scaricati il 9 aprile del 2001) non provvedendo al loro smaltimento nell'anno solare.
La corte d'appello di Milano, adita su impugnazione del prevenuto, sostituiva la pena detentiva con € 4.560 di ammenda e così all'imputato era irrogata la pena complessiva di € 6.360 di ammenda.
A fondamento della decisione osservava che il deposito dei rifiuti prodotti dall'attività aziendale ha natura temporanea e perciò i rifiuti stessi devono essere smaltiti alle scadenze previste dalla legge (art 6 lett. m) della legge n. 22 del 1997), altrimenti il deposito diventa irregolare con la conseguente applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 51 comma secondo decreto legislativo citato.
Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore, denunciando:
- la violazione della norma incriminatrice nonché mancanza o illogicità di motivazione: assume che il deposito temporaneo dei propri rifiuti, effettuato contravvenendo alle disposizioni previste dall'articolo 6 lett. m) del decreto legislativo n. 22 del 1997, non sarebbe penalmente sanzionato; sostiene che il deposito temporaneo irregolare potrà essere sanzionato penalmente a norma dell'articolo 51 comma secondo D.L.vo n. 22 del 1997 solo qualora si presenti anche come deposito incontrollato;
- inosservanza dell'articolo 27 della Costituzione per la violazione del principio della personalità della responsabilità penale nonché difetto di motivazione sul punto, per avere la corte di merito affermato la responsabilità dell'imputato in base alla semplice qualifica di rappresentante della società senza alcuna indagine sull'elemento psicologico del reato.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
E' opportune premettere le nozioni di stoccaggio, deposito temporaneo e deposito incontrollato. L'attività di stoccaggio secondo la definizione fornita dall'articolo 6 lettera l) attiene al momento iniziale della gestione dei rifiuti e consiste in un accumulo di rifiuti nell'attesa del successivo smaltimento o nella messa in riserva dei rifiuti per essere successivamente avviati al recupero. Lo stoccaggio può essere effettuato sia sul luogo di produzione che su quello di destinazione successiva a quello di produzione, sia esso finale o temporaneo. L'attività di stoccaggio, rientrando in entrambi i significati desumibili dall'articolo 6 lettere 1) nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti, deve essere autorizzata a norma degli artt. 28 e 51 primo comma decreto Ronchi. Lo stoccaggio in definitiva è un deposito di rifiuti nell'attesa di recupero, trattamento o smaltimento qualora non ricorra 1'ipotesi del deposito temporaneo. L'articolo 6 lettera l) non prevede, a differenza del deposito temporaneo, un termine di durata dello stoccaggio. Attualmente in base all'articolo 2 lettera g) del decreto legislativo n 36 del 2003 lo stoccaggio, anche se autorizzato, non può mai superare il limite massimo di tre anni, se i rifiuti sono destinati al recupero o trattamento o il limite massimo di un anno, se la destinazione e lo smaltimento, altrimenti si trasforma in discarica.
La nozione di deposito temporaneo non era contenuta nelle direttive comunitarie, le quali, negli allegati relativi alle operazioni di smaltimento e di recupero, si limitavano ad escludere il "deposito temporaneo", prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti erano prodotti, dal "deposito preliminare", se si trattava di rifiuti destinati allo smaltimento, e dalla "messa in riserva" se si trattava di rifiuti destinati al recupero. Essa è stata invece fornita dal legislatore nazionale con 1'articolo 6 lett. m) del decreto n. 22 del 1997 in base al quale il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo dove vengono prodotti alle condizioni previste dalla norma citata. Da tale definizione emerge che esso può essere effettuato solo dal soggetto produttore ed all’interno dell'area in cui sono prodotti i rifiuti medesimi. II deposito temporaneo è esente da autorizzazione (è comunque obbligatorio il registro di carico e scarico) se rispetta le condizioni previste tra le quali assume rilievo quella temporale.
Qualora manchino le condizioni indicate nella norma dianzi richiamata non è configurabile il deposito temporaneo. Si è posto allora il problema di chiarire la sanzione applicabile al deposito temporaneo non conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 6 lettera m). Parte della dottrina e della stessa giurisprudenza (Cass. 30 novembre del 2000 n 133 Duclos), partendo dalla premessa che il deposito temporaneo viene configurato negli allegati alle direttive comunitarie come un'eccezione rispetto allo stoccaggio e che esso configura comunque un'operazione preliminare ad una di gestione dei rifiuti, ritiene che esso sia equiparabile ad un'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e quindi sanzionata a norma del primo comma dell'articolo 51. La prevalente giurisprudenza di questa sezione, partendo dalla considerazione ribadita anche dalla corte Europea che il deposito irregolare è operazione precedente e diversa da qualunque operazione di gestione dei rifiuti (quale è lo stoccaggio) ritiene che ogni qualvolta non vi siano le condizioni per configurare un "deposito temporaneo regolare", ricorra un'ipotesi di deposito temporaneo irregolare, cui si applica la sanzione prevista per il divieto di "deposito incontrollato" di cui agli artt 14 e 51 comma secondo (Cass. 21 gennaio 2001, Rigotti; Cass. 5 marzo del 2002, n. 516, Amadori; 5 marzo 2002, Pasotti). La questione, contrariamente all’assunto del ricorrente, ha importanza solo teorica perchè la pena prevista dal comma secondo è identica a quella stabilita per lo stoccaggio non autorizzato.
Nella fattispecie non risultano rispettate le condizioni previste per il deposito temporaneo (ammesso che si possa parlare di deposito temporaneo per le batterie che non erano prodotte ma utilizzate dalla società in questione) e segnatamente sono stati macroscopicamente violati i limiti temporali previsti per il deposito temporaneo.
Per quanto concerne il secondo motivo si rileva che l’imputato, quale legale rappresentante della società, è responsabile del reato contestatogli, atteso che risponde, quanto meno per colpa in vigilando, delle operazioni di gestione del rifiuti compiute dai dipendenti, salva la dimostrazione, che non è stata fornita, di una causa di esonero della responsabilità.