Cass.Sez. III n. 41479 del 8 ottobre 2013 (Ud 24 set 2013)
Pres.Squassoni Est.RamacciRic.Valle.
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e area destinata a campeggio
Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di una area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale, posto che il "campeggio" presuppone allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la realizzazione di 270 piazzole delimitate da recinzioni, pavimentazioni ed altre opere permanenti in grado di formare con le roulotte singole unità abitative).
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 24/09/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2826
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 48385/2012
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
VALLE GIUSEPPE ANTONIO N. IL 17/08/1936;
avverso la sentenza n. 1380/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 11/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. M. Panini.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'11.1.2012, ha confermato la decisione del Tribunale di Latina in data 23.3.2010, appellata da Giuseppe Antonio VALLE e con la quale si dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, art. 44, lett. c), concretatisi nella lottizzazione abusiva di un terreno di mq 25.000 circa adibito a campeggio mediante la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, di opere quali manufatti, piazzole, impianto elettrico, roulotte non trasportabili, con conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia della stessa area. Veniva altresì ordinata la confisca dell'area abusivamente lottizzata.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la omessa valutazione, da parte dei giudici del merito, della legittima esistenza del campeggio e della normativa di riferimento.
Osserva, a tale proposito, che la Corte territoriale avrebbe basato il proprio convincimento su principi giurisprudenziali non pertinenti al caso in esame, che riguarda una struttura campeggistica ubicata in zona avente, quale destinazione urbanistica, quella di "verde privato attrezzato a camping".
Rileva, inoltre, che la presenza di infrastrutture e servizi indicata come sintomatica dell'attività lottizzatoria risponde, in realtà, alle previsioni della normativa di settore sulle essenziali dotazioni dei campeggi.
Tale normativa, aggiunge, è stata oggetto di modifiche ampliative ad opera della L.R. 13 agosto 2011, n. 14, promulgata dopo la proposizione dell'appello e segnalata alla Corte territoriale con nuovo motivo di gravame articolato in una memoria della quale, tuttavia, i giudici non avrebbero tenuto conto.
Evidenzia, poi, che la ritenuta stabilità dell'insediamento da parte dei giudici del gravame sarebbe frutto di una erronea valutazione dei dati fattuali, poiché la circostanza che, in tre diversi sopralluoghi, alcune piazzole fossero state rivenute sempre utilizzate, non esclude che non vi sia stata una effettiva rotazione degli occupanti; inoltre la L.R. n. 59 del 1985 (art. 2) prevede la possibilità di riservare fino al 50% della ricettività a singoli campeggiatori per periodi prolungati sino ad un anno e non sarebbe stato provato, nella fattispecie, il superamento di tale percentuale. La presenza del campeggio, inoltre, non avrebbe determinato alcun impatto territoriale negativo, stante la conformità dell'attività alla destinazione urbanistica di zona.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca, non avendo la Corte territoriale considerato che le aree colpite dalla misura di sicurezza patrimoniale sarebbero, fin dal 1980, di proprietà di altro soggetto e, segnatamente, della "Immobil Tourist s.r.l.".
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina, da parte della Corte territoriale, delle deduzioni formulate con memoria e concernenti la promulgazione, nelle more del giudizio di appello, della L.R. 13 agosto 2011 n. 14.
5. Con un quarto motivo di ricorso rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della confisca, dovendosi escludere ogni profilo di colpa nella condotta posta in essere ed avendo egli comunque agito in buona fede e nella convinzione della corretta osservanza delle norme statali e regionali, tanto che neppure l'amministrazione comunale avrebbe mosso alcun rilievo in materia di lottizzazione abusiva.
6. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte del merito avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame con il quale si evidenziava che, trattandosi di interventi eseguiti con licenze edilizie del 1974, 1976, 1977 e 1981, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, e del D.P.R. n. 380 del 2001, il richiamo contenuto nell'imputazione a tale disposizione sarebbe erroneo e l'unico riferimento corretto sarebbe quello alla nozione di lottizzazione prevista dalla L.R. 22 luglio 1974, n. 34, nella quale la struttura per cui è processo non rientrerebbe. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 24.7.2013 ha depositato memoria con motivi nuovi nella quale rileva che la prescrizione del reato sarebbe intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. La vicenda in esame è stata già sottoposta all'attenzione di questa Corte in tre precedenti occasioni con riferimento al disposto sequestro dell'area interessata dall'intervento lottizzatorio. In un caso (Sez. 3^ n. 8846, 13 gennaio 2009), veniva impugnata la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto al Tribunale di Latina avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo dell'area su cui insiste il campeggio o, in subordine, l'autorizzazione all'uso dei beni sequestrati e, in ulteriore subordine, l'autorizzazione a demolire tre dei quaranta manufatti ancora esistenti. Il provvedimento impugnato veniva annullato con rinvio affinché il giudice del riesame decidesse sulle istanze subordinate di dissequestro temporaneo per eseguire la demolizione. Precedentemente (Sez. 3^ n. 35869, 19 settembre 2008), era stata annullata con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dell'area destinata a campeggio, ritenendosi che i giudici del riesame non avessero effettuato una completa ed esaustiva valutazione di tutte le doglianze difensive.
A seguito del rinvio, il Tribunale si pronunciava nuovamente, reiterando il rigetto del riesame con ordinanza oggetto anch'essa di ricorso per cassazione che non veniva accolto (Sez. 4^ n. 38147, 27 ottobre 2010), rilevando che il Tribunale, prendendo in esame le doglianze difensive precedentemente ignorate, aveva evidenziato in fatto: che mentre alcune opere risultavano assentite, altre non lo erano; che quelle assentite non erano esattamente individuabili; che, in ogni caso, le procedure di sanatoria avviate non risultavano perfezionate; che era stata ordinata la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere abusive senza che la società gerente il campeggio, dopo essersi impegnata ad effettuarla, vi avesse adempiuto.
Nella richiamata decisione si osservava, altresì, come i giudici del riesame avessero rilevato, sempre in fatto, che al momento della realizzazione delle opere il PPE che destinava l'area a verde e campeggio non poteva ritenersi ancora efficace, mancando il PTPR, adottato solo successivamente. Si evidenziava inoltre, da parte della Quarta Sezione Penale di questa Corte, la rilevante trasformazione del territorio attraverso opere non assentite che avevano reso stabili manufatti di natura precaria.
8. Ciò posto, considerato che nel primo motivo di ricorso viene posta in dubbio la pertinenza dei riferimenti effettuati dalla Corte del merito alla giurisprudenza di questa Corte, pare opportuno richiamare i principi generali fissati in tema di attività campeggistica e lottizzazione abusiva.
Come ricordato anche recentemente (Sez. 3^ n. 29731, 11 luglio 2013, non massimata), la trasformazione del territorio mediante la realizzazione di opere edilizie ed il posizionamento di roulotte di fatto trasformate in unità abitative dotate di strutture permanenti configura il reato di lottizzazione abusiva (v. anche Sez. 3^ n. 5310, 4 febbraio 2008, non massimata) trattandosi di attività idonea a determinare un'alterazione dell'originario assetto territoriale ed una modificazione urbanistica in zona non adeguatamente urbanizzata tale da comportare la violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.
Si era affermato (Sez. 3^ n.5310/08, cit.) che "costituiscono lottizzazione quegli interventi che mutano le caratteristiche dell'insediamento e/o del territorio in misura tale da far sorgere una non prevista esigenza di misure di urbanizzazione, oppure da richiedere misure di urbanizzazione di entità maggiore o diversa rispetto a quelle previste. Vengono in rilievo, dunque, le caratteristiche del complesso dell'insediamento realizzato o realizzando e la loro conformità rispetto agli strumenti urbanistici ed alle concrete autorizzazioni" richiamando l'uniforme giurisprudenza sul punto.
Ed infatti si è precisato che il bene giuridico protetto dall'art. 30 del TU dell'edilizia è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. 4^ n. 5849, 6 ottobre 2003).
Si è quindi ulteriormente precisato che, in generale, il reato di lottizzazione" abusiva si configura attraverso la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere autorizzate (Sez. 3^ n. 26586, 26 giugno 2009).
Per ciò che riguarda, in particolare, i campeggi, si osservava che la giurisprudenza di questa Corte ha, con una pronuncia ormai risalente nel tempo e riferita alla normativa previgente (Sez. 3^ n. 8933, 27 ottobre 1983), stabilito che costituisce lottizzazione abusiva la realizzazione di un campeggio in zona agricola non prevista dagli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale, anche senza frazionamento del terreno, qualora si tratti di insediamento turistico di consistenti dimensioni, che, sia per il numero delle persone chiamate a fruirne sia, soprattutto, per la realizzazione di infrastrutture destinate per loro natura a protrarsi nel tempo (docce, servizi igienici, recinzioni, ecc.), lasci desumere che si sia inteso realizzare un duraturo inserimento di esso nel preesistente assetto territoriale.
Sulla base di tale principio, si è affermato successivamente, proprio nella menzionata sentenza 5310/2008, che un insieme di interventi che snaturino le caratteristiche originarie di un campeggio, per quanto esso sia debitamente autorizzato, possono in linea di principio comportare, se complessivamente valutati, la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c). Tale affermazione è stata successivamente ribadita, ponendo ancora una volta l'accento sul rilevo assunto dalla radicale trasformazione dell'attività originaria in stabile insediamento abitativo di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale (Sez. 3^ n. 4974, 31 gennaio 2008).
Successivamente questa Corte è giunta a conclusioni identiche in relazione ad attività di campeggio caratterizzate dalla presenza di piazzole di sosta e strutture abitative in ferro e plastica ancorate stabilmente al terreno e servite da rete idrica (Sez. Fer. n. 31921, 7 agosto 2012) e dalla realizzazione di manufatti attrezzati con servizi igienici, muniti di ruote e di un sistema di aggancio per il traino ma privi di targhe e di luci di posizione che ne impediscono la circolazione su strada ed a tale circolazione non siano omologati e che risultano collegati ai servizi già esistenti nel campeggio (rete idrica, fognaria ed elettrica) attraverso la nuova plurima realizzazione di tubature in PVC e pozzetti interrati, nonché stabilizzati mediante posizionamento su basamenti di cemento, in modo da lasciare sollevate le ruote, con addossate verande di legno oppure pavimentazioni di mattonelle autobloccanti (Sez. 3^ n. 4129, 28 gennaio 2013).
9. Quanto alla nozione di "campeggio", può farsi riferimento, nella legislazione nazionale, alla L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 6, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", ove è specificato che i campeggi "sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento".
Nel D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di turismo" l'art. 13, commi 4 e 5 dell'Allegato 1 descrive i campeggi come "strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento".
Perciò che riguarda, invece, la normativa regionale, diffusamente richiamata in ricorso, deve rilevarsi che la L.R. 3 maggio 1985, n. 59, art. 2, "Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici" (abrogata dalla L.R. 6 agosto 2007, n. 13, art. 59, comma 1, lett. e), ad esclusione dell'art. 10, e dell'art. 27, comma 1) definiva i campeggi "complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravans, campers e carrellitenda, purché' trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravans e di altri manufatti previsti nel successivo comma che non siano di proprietà dei turisti, purché in misura non eccedente il 15 per cento della ricettività complessiva".
Gli "altri manufatti" sono quelli "realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo e che comunque non posseggano caratteristiche del ricettivo alberghiero".
La medesima disposizione prevedeva la possibilità di riservare fino al 50 per cento della ricettività totale a campeggiatori che intendessero acquisire in abbonamento la disponibilità delle piazzole e dei relativi servizi per periodi prolungati, comunque non superiori ad un anno, sempreché ne facessero richiesta entro la fine dell'anno precedente.
L'art. 10, tuttora vigente, stabilisce che le aree destinate a campeggio devono essere previste negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi comuni e quelli già dotati di strumento urbanistico debbono provvedere alla individuazione di dette aree con apposita variante non soggetta ad autorizzazione preventiva. Nella formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, la previsione di complessi ricettivi campeggistici deve essere riferita alle esigenze turistiche comunque accertate e rispettare le indicazioni contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull'assetto del territorio.
La L.R. 6 agosto 2007, n. 13, art. 23, come modificato dalla L.R. 13 agosto 2011, n. 14, individua come "strutture ricettive all'aria aperta", tra le quali sono ricompresi i campeggi, "i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento". La stessa disposizione consente in tali complessi, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, ma esclusivamente per l'esercizio delle attività autorizzate, anche l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e dei relativi preingressi e cucinotti; l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali; la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo e l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende.
Il medesimo articolo, al comma 6, precisa che l'individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive vengono stabilite nei regolamenti regionali.
Per ciò che concerne i campeggi, ciò è avvenuto con il Regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18 "Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta", il quale descrive, all'art. 2, comma 2, i campeggi come "complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi della L.R. n. 13 del 2007, art. 24, comma 2, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento".
L'art. 4 consente, secondo precisi parametri, la realizzazione di strutture per lo svolgimento del servizio di ricezione e uffici annessi; servizi di bar, di tavola calda e di ristorante; market, sala giochi e deposito; servizi igienici; impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili.
L'art. 5, consente, sulle piazzole di sosta l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, tuttavia, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili, nonché la suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6 (soggiorno di un equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due), nonché l'affitto delle stesse per un periodo indeterminato.
Il successivo art. 6 chiarisce che i campeggi possono disporre di:
- bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri;
- tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;
- preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone. Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, possono coprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un'altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto a quella del mezzo a cui sono annessi. Nei preingressi è consentita l'installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, di un eventuale punto cottura. È in ogni caso vietata l'installazione di servizi igienici;
- cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e removibile, di superficie massima di 8 metri quadrati e di altezza non superiore ai 220 centimetri, allestiti per l'installazione e l'utilizzo di un punto cottura. Eventuali collegamenti alle reti tecnologiche sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.
10. Così individuata la normativa di riferimento, deve rilevarsi come, nella fattispecie, la Corte territoriale abbia posto in evidenza quanto accertato in fatto con argomentazioni del tutto coerenti e logiche che, in quanto tali, non possono essere oggetto di censura o nuova disamina nel presente giudizio di legittimità. Rilevano i giudici del gravame, come, in precedenza il Tribunale, che all'esito delle verifiche effettuate dal personale del Corpo Forestale nel 2005, la struttura campeggistica risultava caratterizzata dalla presenza di 270 piazzole delimitate da recinzioni quali staccionate, incannucciati ed altro, quasi tutte pavimentate o cementate dagli stessi clienti. Tra queste, 12 piazzole avevano intelaiature in ferro sovrastate da un telo in plastica, mentre 75 roulotte avevano posizionate, nella parte anteriore, strutture in legno o pannelli laminati che formavano con la roulotte un'unità abitativa. Altre 30 piazzole erano dotate di strutture in materiali diversi, con scarico ed acqua, denominate "cucinini" e, in altre 7, oltre a tali strutture, ve ne erano altre ancora adibite a servizi igienici. Le roulotte erano stabili sul terreno come dimostrato dalle condizioni di alcune parti meccaniche, presentando i timoni tagliati e le ruote mancanti o sgonfie e dalla presenza di vari allestimenti. Nella struttura, infine, risultavano realizzati 28 bungalow dotati di autonomi servizi.
La Corte territoriale da atto, come aveva fatto il primo giudice, anche degli esiti di successivi accertamenti, evidenziando che, nel 2006, veniva, tra l'altro, riscontrata la presenza di 165 piazzole su 334 occupate da strutture fisse quali roulotte, cucinini e casette in legno dotate di allacci e scarichi mentre, all'esito di una consulenza disposta dal Pubblico Ministero nel 2007, su 214 piazzole 74, sebbene libere, risultavano pavimentate con battuto in cemento. Venivano inoltre rinvenuti 62 preingressi per roulotte dotati di struttura rigida con cucinini conglobati, 16 verande in tenda con cucinini in tenda o struttura rigida, 24 strutture metalliche con copertura in telo o lamiera, 14 nuovi gazebo, 2 nuove piazzole con roulotte, veranda e cucinino in telo (collocate tra il 18.5.2007 ed il 2.7.2007), 88 roulotte, 25 bungalow in legno, lamiera, pannelli in plastica, 10 manufatti edilizi in parte adibiti a bungalow ed in parte a servizi, roulotte "incastonate" nelle strutture dei preingressi o avvolte in strutture di lamiera. Tutte le piazzole ed i manufatti destinati ad abitazione erano dotati di allacci alla rete idrica a quella elettrica ed alle fognature.
Osservano infine i giudici del gravame che, dall'esame delle fotografie, emerge chiaramente la trasformazione delle roulotte in "casette" per la presenza di inferriate alle finestre, termosifoni e inglobamento in strutture di legno.
Alla luce di tali elementi fattuali, la Corte di appello motivatamente esclude la riconducibilità della struttura alla nozione di campeggio.
11. Tale valutazione risulta, ad avviso del Collegio del tutto coerente e giuridicamente corretta, poiché, dal tenore letterale della normativa in precedenza richiamata, risulta di tutta evidenza la non corrispondenza tra la situazione riscontrata nella fattispecie e le caratteristiche dei complessi ricettivi campeggistici individuate dal legislatore nazionale e regionale. Deve infatti affermarsi il principio secondo il quale il campeggio è caratterizzato dalla presenza di allestimenti e servizi finalizzati alla sosta ed al soggiorno dei turisti, dovendosi quindi escludere ogni forma di stabile residenza, come risulta evidente dall'espresso riferimento alla "sosta" ed al "soggiorno", che presuppongono una permanenza temporanea ed alla figura del "turista", il quale è individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere, affari o altri scopi.
Tale definizione, peraltro, coincide sostanzialmente con quella data dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, agenzia delle Nazioni Unite (WTO, Ottawa Conference on Travel and Tourism Statistics, 1991).
Del resto, la normativa richiamata anche nei riferimenti alle strutture ed ai servizi destinati al campeggio presuppone un soggiorno pressoché occasionale e, comunque, limitato nel tempo, come si desume dalle puntuali indicazioni delle caratteristiche costruttive delle installazioni e dei materiali con i quali sono realizzate, dei riferimenti alla facile rimozione di tali strutture e degli altri manufatti prefabbricati, nonché alla utilizzazione, per il pernottamento, di mezzi mobili trasportabili pervia ordinaria. Il contenuto delle menzionate disposizioni, inoltre, si raccorda anche con la disciplina urbanistica e, segnatamente, con il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1 lett. e - 5), il quale individua tra gli interventi di nuova costruzione, soggetti dunque a permesso di costruire, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. 12. L'indicazione del legislatore nazionale è, dunque, chiara e la disposizione risulta ulteriormente rafforzata dall'intervento modificativo effettuato ad opera del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 41, comma 4, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, il quale, ha aggiunto le seguenti parole "ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti".
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e sulla base del mero confronto tra i contenuti delle disposizioni più volte richiamate e la situazione di fatto accertata dai giudici del merito, risulta evidente che la struttura ricettiva realizzata dal ricorrente non può essere definita "campeggio", presentando tutte le caratteristiche dello stabile insediamento residenziale, inserito permanentemente nel territorio con conseguente stravolgimento dell'originario assetto stabilito mediante pianificazione. Da tale stato di cose deriva l'evidente inconferenza delle ulteriori deduzioni svolte nel motivo di ricorso, in quanto basate su una qualificazione dell'insediamento platealmente esclusa dalle risultanze istruttorie valorizzate dalla Corte territoriale. 13. Per le medesime ragioni va rilevata anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso in quanto, avendo i giudici del gravame motivatamente escluso che l'insediamento realizzato fosse riconducibile alla nozione di campeggio, restavano assorbite tutte le questioni concernenti la disciplina di settore, ivi compresa quella promulgata nelle more del giudizio e menzionata nella memoria prodotta dalla difesa.
14. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso. Non assume infatti alcun rilievo il trasferimento della proprietà effettuato dal ricorrente ad una società a responsabilità limitata della quale, assumono i giudici del merito, egli è legale rappresentante.
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Corte di appello ha preso in esame la questione (ultimo capoverso, pag. 4 della sentenza impugnata) rilevando la sostanziale identità fisica tra originario proprietario ed attuale legale rappresentante della società e l'assenza di buona fede incolpevole, ritenuta rilevante anche volendo considerare la società quale soggetto terzo.
Tali osservazioni appaiono del tutto corrette e conformi alla giurisprudenza di questa Corte in materia di confisca obbligatoria prevista per la lottizzazione (v., ad es., Sez. 3^ n. 15981, 8 aprile 2013; Sez. 3^ n. 45833, 23 novembre 2012; Sez. 3^ n. 4089, 31 gennaio 2012; Sez. 3^ n. 17865, 29 aprile 2009).
15. La questione concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, di cui tratta anche il quarto motivo di ricorso, risulta, come si è detto, affrontata dalla Corte territoriale, seppure con sintetica motivazione, la cui essenzialità risulta peraltro giustificata dalla puntuale disamina della situazione di fatto riscontrata la quale, per caratteristiche e consistenza delle opere, realizzate, entro un arco di tempo non contenuto anche in assenza dei prescritti titoli abilitativi, consentiva ai giudici del merito di escludere la buona fede che il ricorrente invoca.
Del resto, l'inserimento nello specifico ambito professionale del turismo imponeva comunque al ricorrente l'onere di una puntuale e completa informazione sulla disciplina di settore che la macroscopica evidenza della trasformazione urbanistica ed edilizia accertata in fatto consentiva di ritenere pacificamente non adempiuto. Peraltro, anche la situazione riscontrata nella fase cautelare e riportata nella decisione di questa Corte citata in precedenza (Sez. 4^ n. 38147, 27 ottobre 2010) evidenzia una condizione di piena consapevolezza della illiceità degli interventi eseguiti, non essendo altrimenti spiegabile l'impegno, poi non rispettato, ad adempiere all'ordine di demolizione impartito dall'autorità comunale.
15. Non di meno, anche il quinto motivo di ricorso deve ritenersi non fondato.
Il ricorrente afferma, del tutto apoditticamente, che avendo conseguito licenze edilizie negli anni 1974, 1976, 1977 e 1981, l'intervento lottizzatorio, che nel capo di imputazione viene indicato come accertato nel 2007, sarebbe stato attuato prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica n. 47 del 1985 e che, di conseguenza, quanto realizzato risulterebbe conforme all'unica disposizione in tema di lottizzazione allora vigente (quella prevista dalla L.R. 22 luglio 1974, n. 34). Rilevando che non risulterebbe dimostrata la realizzazione in data successiva, lamenta che su tale punto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata. Il motivo di ricorso risulta genericamente formulato con richiami a documenti allegati agli atti del procedimento il cui accesso è precluso a questa Corte.
Deve escludersi, in ogni caso, che il mero richiamo ad uno o più titoli abilitativi, peraltro senza alcuna possibilità di confronto tra quanto autorizzato e ciò che viene successivamente eseguito, consenta di collocare esattamente nel tempo l'ultimazione dell'intervento edilizio.
16. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento al nuovo motivo formulato con memoria del 24 luglio 2013 e concernente la questione dell'inapplicabilità della confisca per essere il termine prescrizionale maturato prima dell'esercizio dell'azione penale.
Va preliminarmente osservato, a tale proposito, che la censura è stata evidentemente formulata dal difensore considerando il principio di diritto, affermato da questa Sezione, secondo il quale va esclusa la possibilità della confisca e, conseguentemente, del sequestro ad essa finalizzato nel caso la stessa sia intervenuta ancor prima dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3^ n. 5857, 16 febbraio 2011;
Sez. 3^ n. 30933, 24 luglio 2009).
Tale circostanza risulta attestata dal giudice di primo grado il quale, infatti, ha dichiarato la prescrizione del reato in applicazione del principio del favor rei, rilevando, sulla base di quanto emerso dal primo accertamento del Corpo Forestale dello Stato, effettuato nel 2005, che la lottizzazione dell'area risultava completata con la trasformazione in stabile insediamento abitativo e che la maturazione del termine massimo di prescrizione era avvenuta prima dell'emissione del decreto di citazione (cfr. pag. 13 sentenza di primo grado).
Ciò nonostante, il Tribunale aveva disposto la confisca dell'area, che la Corte territoriale ha confermato senza alcun riferimento specifico al momento in cui la prescrizione risultava maturata. Date tali premesse, risulta, dal tenore del provvedimento impugnato e dalla sentenza di primo grado, una evidente incongruenza tra quanto rilevato in fatto e la individuazione del momento in cui poteva ritenersi maturata la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva.
Come già precisato in precedenza, l'imputazione indica la consumazione del reato "fino al luglio 2007", data evidentemente individuata facendo riferimento all'ultimo sopralluogo presso l'area abusivamente lottizzata.
Dalla descrizione degli esiti dei diversi sopralluoghi effettuati nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007 di cui danno atto prima il Tribunale e, successivamente, la Corte d'Appello e che sono stati in precedenza richiamati, emerge uno stato dei luoghi del tutto diverso nel corso degli anni, con significative modifiche che caratterizzano una situazione indubbiamente in costante evoluzione. Tale stato di fatto confligge, evidentemente, con la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che ha ritenuto rilevante, ai fini della declaratoria di prescrizione del reato, la trasformazione in stabile insediamento residenziale dell'area a far data già dall'anno 2005, prima dell'esercizio dell'azione penale.
Ciò posto, occorre ricordare, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta sull'individuazione del momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva.
Tale reato è certamente permanente e progressivo nell'evento e, con riferimento all'ipotesi di lottizzazione materiale, che qui interessa, si è in più occasioni individuato il momento in cui può dirsi cessata la permanenza, indicandolo, ad esempio: nel sequestro o nell'ultimazione dell'operazione lottizzatrice (Sez. 3^ n. 37472, 2 ottobre 2008); nella cessazione della condotta tipica della lottizzazione abusiva e la possibilità degli agenti di farla cessare (Sez. 3^ n. 19732 del 22 maggio 2007); nella cessazione dell'attività posta in essere successivamente agli atti di frazionamento e alla esecuzione delle opere, poiché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Sez. 3^ n. 36940, 12 ottobre 2005); nell'attuazione dell'intero programma lottizzatorio, cioè l'epoca di realizzazione dell'ultima opera, sia essa una costruzione abusiva oppure un'opera di urbanizzazione primaria o secondaria (Sez. 3^ n. 392, 5 marzo 1998; Sez. 3^ n. 12212, 12 dicembre 1995). Dalla sommaria ed esemplificativa menzione delle decisioni appena richiamate, appare di tutta evidenza la progressione che può caratterizzare l'attività lottizzatoria, che certamente non si esaurisce, dunque, con l'iniziale trasformazione del territorio, l'aggressione al quale si protrae fintanto che perdurano condotte che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica, tra le quali pacificamente rientrano, come si è detto, la realizzazione di nuovi interventi, anche di urbanizzazione. Risulta altrettanto evidente che assumono rilievo, a tal fine, non soltanto quelle condotte che si concretano nella realizzazione di interenti o che comunque aggravino lo stravolgimento dell'assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente. Ritiene dunque il Collegio che la decisione impugnata debba essere annullata sul punto affinché il Giudice del rinvio, attenendosi al principio appena affermato ed a quelli in precedenza richiamati verifichi, sulla base delle risultanze processuali già acquisite e, segnatamente, delle situazioni di fatto riscontrate nel corso dei diversi accessi ai luoghi, il momento in cui è cessata la condotta lottizzatorio verificando, conseguentemente, se la prescrizione del reato sia maturata prima o dopo l'esercizio dell'azione penale.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013