Cass. Sez. III n. 14724 del 13 maggio 2020 (Ud 24 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Gentili Ric. Gatti ed altri
Rifiuti.Discarica abusiva e momento consumativo del reato

I reati di cui all’art. 256, comma 3, del d. lgs. n. 252 del 2006 attengono alle condotte di chi realizzi o gestisca una discarica di rifiuti non autorizzata; si tratta di un reato avente le caratteristiche della permanenza, posto che la lesione del bene interesse tutelato si perpetua, determinando la perdurante flagranza del reato, non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva, attraverso il conferimento e/o la manipolazione dei rifiuti in corso di svolgimento in essa, è materialmente in esercizio, ma anche sino a che, in assenza di provvedimenti autoritativi che la sottraggano alla disponibilità del gestore, non ne sia esaurita anche la fase cosiddetta postoperativa, cioè sino alla conclusione delle procedure di chiusura, consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell’area, imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione amministrativa

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 febbraio 2018, ha, solo in parte, confermato la sentenza con la quale, il precedente 23 febbraio 2017, il Tribunale di Brindisi, aveva dichiarato la penale responsabilità, per quanto ora interessa, di Vinci Francesco e di Vinci Massimiliano, di Gatti Anthony e di Carlucci Maurizio, di Messi Vito e di Montanaro Vincenzo in ordine ad una serie di contravvenzioni riferibili, per una porzione delle contestazioni, al trasporto ed alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dai fanghi di dragaggio dei fondali del porto di Taranto (art.256, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006), e, per un’altra porzione, alla realizzazione di alcune discariche non autorizzate, la maggior parte delle quali era stata, in realtà, contestata al solo Montanaro, ove i rifiuti di cui sopra, per diverse migliaia di tonnellate di peso, erano stati depositati (art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006).
La Corte di appello, richiamata quanto al fatto, la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto di dovere confermare, con riferimento alla affermazione della penale responsabilità dei predetti, la sentenza del giudice di prime cure e ciò anche in relazione alla condanna delle due imprese (Società Autotrasporti Carlucci s.r.l. e C.M.B.C. s.r.l.), costituite sotto la forma della società dotata di personalità giuridica, delle quali gli imputati Gatti, Carlucci e Messi erano dipendenti, al pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla legge n. 231 del 2001; per altro verso la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza del giudice di primo grado dovesse essere riformata sia per la parziale prescrizione dei reati connessi al trasporto dei rifiuti non pericolosi, avendo ciò determinato la riduzione delle pene inflitte, sia in relazione alla sospensione condizionale della pena, beneficio questo riconosciuto, unitamente a quello della non menzione,  in favore degli imputati Carlucci, Montanaro e Messi.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia gli imputati persone fisiche che le società di capitali condannate al pagamento della sanzione pecuniaria, queste ultime in persona dei loro legali rappresentanti.
In particolare, hanno proposto ricorso il Gatti ed il Carlucci, contestando il fatto che la Corte di appello non aveva tenuto conto della circostanza che i prevenuti erano i titolari delle autorizzazioni per la gestione ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi e che la documentazione utilizzata in occasione dei trasporti eseguiti era formalmente regolare.
Subordinatamente, i  medesimi hanno lamentato il fatto che non fosse stata dichiarata la prescrizione dei reati connessi al trasporto dei rifiuti, allo smaltimento di essi ed alla gestione della discarica abusiva.
In via ancora più subordinata il solo Gatti si è doluto in quanto non era stata concessa la sospensione condizionale della pena anche a suo favore.
Il ricorrente Montanaro, nel suo ricorso, ha, in primo luogo, contestato il fatto che non fosse stata dichiarata la prescrizione del reato connesso alla gestione della discarica, posto che la condotta già era esaurita al momento del sopralluogo da cui è scaturita la comunicazione della notizia di reato.
Con il secondo motivo di ricorso il prevenuto ha lamentato che la Corte di appello abbia ritenuto la sua penale responsabilità anche con riferimento al primo profilo della imputazione, sebbene egli fosse titolare dell’autorizzazione per la gestione dei rifiuti.
Messi Vito, a sua volta, ha articolato tre motivi di impugnazione con i quali ha censurato la contraddittorietà della motivazione della sentenza a suo carico nella parte in cui con essa è stata affermata la sua responsabilità sulla base di una sorta di complicità con gli altri coimputati; egli ha, quindi, censurato ancora la motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della esistenza di un suo diretto interesse alla commissione dei reati ed, infine, ha lamentato la ritenuta esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
La Autotrasporti Carlucci ha presentato due ricorsi; il primo è relativo alla condanna al pagamento di una sanzione amministrativa, nonostante il fatto che i dipendenti della impresa avessero agito sulla base di una regolare autorizzazione amministrativa. Ha, quindi, lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità ed alla determinazione della entità della sanzione.
Con altro ricorso, la Autotrasporti Carlucci ha lamentato la circostanza che, ove sia stata dichiarata la sua responsabilità amministrativa per la mancanza di un adeguato modello organizzativo, siffatta decisione sarebbe stata viziata in quanto, trattandosi di società unipersonale, essa non era tenuta a fornirsene.
Infine, la C.B.M.C. ha contestato la motivazione della sentenza con la quale è stata affermata la sua responsabilità e la stessa è stata, pertanto, colpita dalla sanzione amministrativa pecuniaria sebbene la attività criminosa del suo dipendente Messi fosse frutto di una iniziativa personale di questo, non riconducibile alla predetta Società.
Altro motivo di ricorso articolato dalla C.B.M.C. attiene alla violazione di legge per non essere stata applicata la ipotesi di esimente legata alla assenza di interesse o vantaggio a suo favore derivante dalla commissione dei reati da parte del Messi, avendo egli agito nel suo esclusivo interesse ed in quello del correo Montanaro.
Infine la ricorrente in esame ha lamentato il fatto che non sia stata applicata in suo favore la diminuente prevista dall’art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 231 del 2001, conseguente all’aver, dopo i fatti,  predisposto un adeguato modello organizzativo volto a prevenire il ripetersi di condotte analoghe a quelle contestate.    

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti sono in buona parte fondati con le conseguenze a carico della sentenza impugnata che saranno di seguito precisate.
Osserva il Collegio che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in tal senso riformando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Gatti Anthony, Carlucci Maurizio, Montanaro Vincenzo e Messi Vito in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d. lgs n. 152 del 2006 loro contestato sub A) della rubrica, e nei confronti di Montanaro Vincenzo, anche in relazione al reato a lui contestato sub F) della rubrica medesima, per i trasporti eseguiti sino al 25 febbraio 2013, rideterminando, per i residui reati, la pena a carico di Carlucci, Montanaro e Messi  in anni 1, mesi 4 e giorni 10 di arresto ed euro 18.500,00 di ammenda ciascuno, ed a carico di Gatti in anni 1 e giorni 5 di arresto ed euro 9,300,00 di ammenda; nei confronti dei primi tre l’esecuzione della pena era stata sospesa.
Nel resto, e quindi anche con riferimento alla inflizione della pena pecuniaria a carico delle società Autotrasporti Carlucci e C.B.M.C. ed agli accessori civili la sentenza di primo grado è stata confermata; le società sono, altresì, state condannate al pagamento delle spese processuali mentre gli imputati persone fisiche sono stati, a loro volta,  condannati al pagamento delle spese nei confronti delle parti civili, come da dispositivo.
Tanto premesso, si rileva che per evidenti ragioni di economia processuale, la cui prevalenza è d’altra parte già considerata dall’art. 129 cpv cod. proc. pen., deve essere esaminata prioritariamente, in quanto decisiva, la questione, dedotta da tutti i ricorrenti persone fisiche, avente ad oggetto la ritenuta erroneità della sentenza impugnata per non essere stata ritenuta la estinzione per prescrizione dei reati contestati agli imputati riferita alla violazione dell’art. 256, commi 1 e 3, del dlgs n. 152 del 2006.
Il motivo di ricorso è solo parzialmente fondato.
Sostengono, infatti, i ricorrenti Gatti e Carlucci, con motivazioni identiche, e Montanaro, con motivazioni sostanzialmente non dissimili, che la Corte salentina avrebbe errato nel dichiarare l’intervenuta prescrizione dei reati loro contestati solo per le condotte anteriori al 25 febbraio 2013, cioè anteriori al quinquennio rispetto alla data di pronunzia della sentenza impugnata, sulla base della ritenuta natura permanente dei predetti illeciti, la cui flagranza, pertanto, sarebbe stata perdurante sino alla data del 11 marzo 2013, data in cui è intervenuto, ad interrompere la permanenza dei reati, il sequestro preventivo delle aree interessate da essi, quanto agli illeciti di cui al capo a) della rubrica, e sino alla data del 24 aprile 2013 quanto ai reati di cui al capo h).
Come detto il ricorso è parzialmente fondato.
Deve, a tale proposito, distinguersi nell’ambito della contestazione formulata a carico dei prevenuti fra le condotte di trasporto e di abbandono e quella di gestione delle discariche.
Infatti la valutazione attorno alla natura permanente del reato non appare certamente pertinente alla tipologia di reato relativa alla violazione del comma 1 dell’art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006; come, infatti, questa Corte ha affermato e confermato, il reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, di cui all'art. 256, comma primo, d. lgs.  n. 152 del 2006, ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 giugno 2010, n. 21665; idem Sezione III penale, 2 aprile 2007, n. 13456).
Ciò posto, osserva pregiudizialmente il Collegio che, in relazione alle attività di trasporto di rifiuti, ascritte a carico del solo Montanaro al capo  h) della rubrica, non vi è la prova che le stesse, tanto più a fronte della sola indicazione nel capo di imputazione della data del 24 aprile 2013 come data di “accertamento” e non di consumazione, si siano prolungate oltre la data del 25 febbraio 2013, termine, da calcolarsi a ritroso, di prescrizione dei reati computato a partire dalla data di pronunzia della sentenza della Corte di appello; sul punto, anzi, nulla si afferma nella sentenza impugnata in ordine agli atti istruttori menzionati nel secondo motivo di ricorso (segnatamente le dichiarazioni del teste Distante secondo cui lo sversamento dei rifiuti sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2012), sicché, apparendo la censura quanto meno non manifestamente infondata, non può che prendersi atto in ogni caso della prescrizione ad oggi maturata.
In relazione, invece, ai reati sempre ascritti a Montanaro al capo f) di cui all’art. 256, comma 1, cit. va osservato che fondatamente ne è stata eccepita la intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello atteso che la stessa contestazione faceva testuale riferimento quale data di commissione del fatto, al mese di ottobre del 2012, essendo dunque maturato il relativo termine, senza che la Corte territoriale ne abbia preso atto, in data 1 ottobre 2017.    
Per ciò che attiene alla posizione degli imputati Gatti e Carlucci (quanto a Messi, che non ha proposto motivi di ricorso incentrati sulla prescrizione, si dirà più oltre quando si tratterà del reato di discarica), rileva la Corte che anche nei confronti di costoro la Corte di appello ha ritenuto non integralmente estinti per prescrizione le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006, come è evidenziato dal fatto che in sede di determinazione della pena questa è stata, per usare la formula testuale adoperata dalla Corte di merito, “aumentata (…) per le residue violazioni dell’art. 264, comma 1, lettera a), D.L.vo n.°152/2006”, sebbene - stante la natura istantanea delle condotte contestate ai tre (trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi) ed essendo le stesse già esauritesi prima della data del sequestro dell’area ove i rifiuti speciali di cui alla imputazione erano stati depositati (data di sequestro indebitamente assunta invece in imputazione come momento di cessazione di condotte, come detto, istantanee) - anche tali reati dovevano intendersi integralmente prescritti al momento della emanazione della sentenza impugnata.
Parzialmente diverso invece il ragionamento per ciò che attiene ai reati di cui all’art. 256, comma 3, del d. lgs. n. 252 del 2006, parimenti ascritti a tutti gli imputati.
Essi attengono, infatti, alle condotte di chi realizzi o gestisca una discarica di rifiuti non autorizzata; si tratta, diversamente da quanto concernente le ipotesi di cui in precedenza, di un reato avente le caratteristiche della permanenza, posto che la lesione del bene interesse tutelato si perpetua, determinando la perdurante flagranza del reato, non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva, attraverso il conferimento e/o la manipolazione dei rifiuti in corso di svolgimento in essa, è materialmente in esercizio (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 giugno 2007, n. 22826; idem Sezione III penale, 2 aprile 2007, n. 13456), ma anche sino a che, in assenza di provvedimenti autoritativi che la sottraggano alla disponibilità del gestore, non ne sia esaurita anche la fase cosiddetta postoperativa, cioè sino alla conclusione delle procedure di chiusura, consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell’area, imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione amministrativa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 dicembre 2016, n. 54523; idem Sezione III penale, 26 settembre 2016, n. 39781).
Poiché nel caso che interessa la cessazione della permanenza dei reati ora in esame, cioè quelli previsti appunto dall’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, può dirsi intervenuta, quanto al capo contestato sub a), solo al 11 marzo 2013, data dell’avvenuto sequestro, e quanto al capo sub h), non prima del 24 aprile 2013 (senza, peraltro, che risulti individuata una altra data di cessazione della permanenza - anteriore alla pronunzia il 23 febbraio 2017  della sentenza di primo grado – dovuta alla adozione degli altri atti o alla realizzazione delle altre condotte interruttive della flagranza da cui fare comunque decorrere il termine per la prescrizione), questi, al momento della pronunzia della sentenza della Corte territoriale, intervenuta in data 26 febbraio 2018, ancora non erano estinti per prescrizione.
Siffatto rilievo, comportando il rigetto parziale della doglianza riguardante l’intervenuta prescrizione di tutte le imputazioni, impone, a questo punto, di esaminare i ricorsi presentati dai prevenuti in ordine alla fondatezza della sentenza impugnata relativamente alla conferma della loro condanna riguardante la violazione dell’art. 256, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006.
Ritiene il Collegio che mentre i ricorsi di Messi, Gatti e Carlucci siano sul punto fondati e che, pertanto, la sentenza impugnata debba al riguardo essere annullata con rinvio, il ricorso di Montanaro sia infondato e debba essere, pertanto, rigettato.
Infatti, si osserva, con riferimento alle posizioni dei primi tre imputati che costoro, certamente estranei alla materiale realizzazione ed alla effettiva gestione della discarica di cui al capo di imputazione, rispondono unitamente al Montanaro per il concorso da parte loro nel reato contravvenzionale da quello commesso.
Premessa la astratta compatibilità della ipotesi di concorso di persone con il reato contravvenzionale (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 ottobre 2019, n. 42105), si osserva che, tuttavia, siffatta partecipazione presuppone che i soggetti cui non sia stata attribuita la condotta tipica del reato in questione, abbiano comunque, con il loro comportamento, fornito un contributo causale rilevante e consapevole alla determinazione del reato contestato (cfr., oltre alla sentenza precedentemente ricordata, anche: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 aprile 2011, n. 16571).
Nel caso di specie dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge che tale condotta, rilevante e consapevole, sia ravvisabile nell’operato dei tre imputati, ai quali sono attribuiti, in particolare per ciò che attiene al Gatti ed al Carlucci, comportamenti prodromici alla gestione abusiva della discarica, cioè il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi prima presso l’impianto del Montanaro e, dopo che gli stessi sarebbero dovuti essere ivi trattati da costui (cosa invece non verificatasi), da detto impianto sino al luogo di deposito, ovvero, per ciò che attiene al Messi, condotte finalizzate alla conclusione degli accordi intercorsi fra la C.M.B.C. e la ditta del Montanaro strumentali alla trattazione dei rifiuti speciali da parte del Montanaro ed al loro successivo inoltro al luogo di deposito.
Sul punto specifico, avente ad oggetto la consapevolezza da parte dei tre ricorrenti indicati del fatto che il Montanaro non era assolutamente in condizione, data la elementare dotazione strutturale della sua impresa, di provvedere alla riqualificazione di una sì gran messe di rifiuti a lui conferiti, onde renderli non più tali, cioè rifiuti, ma “materia prime seconde”, la motivazione della sentenza impugnata è, con riferimento ai tre imputati in questione, non esauriente, essendo la stessa fondata su affermazioni di carattere tanto perentorio quanto autoreferenziale, essendo, quanto al Gatti ed al Carlucci, argomentata sulla ritenuta “accertata conoscenza da parte di tutti gli odierni appellanti del carattere illecito di ogni passaggio del ciclo di smaltimento, anche se formalmente eseguito con documentazione tecnica ed amministrativa, che ne attesta la legittimità”.
Si tratta di un’affermazione che, laddove non adeguatamente chiarita - come non lo è stata dalla Corte di Lecce - appare evidentemente contraddittoria, dovendosi ritenere che i soggetti che eseguivano i trasporti dei rifiuti in questione potessero plausibilmente fare affidamento sulla formale correttezza tecnica ed amministrativa della documentazione che, per espressa segnalazione della Corte di merito, accompagnava i singoli trasporti, cosicché non è precisato il perché essi dovessero essere a conoscenza della illiceità del comportamento del Montanaro.
Per quanto riguarda il Messi, anche in questo caso il riferimento a sue, contestate, dichiarazioni confessorie non risulta, stante la mancanza di qualsivoglia indicazione in ordine al loro contenuto, tale da far desumere la consapevolezza in capo a questo della mera apparenza della struttura imprenditoriale del Montanaro; per come esposta, cioè senza alcun espresso rimando al contenuto delle dichiarazioni del Messi, la conclusione della Corte territoriale appare essere frutto più di una petizione di principio che di una effettiva dimostrazione dialettica come sarebbe stata, invece, necessario stante l’articolazione sullo specifico argomento di un motivo di gravame da parte dell’imputato.
Al riguardo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuova motivazione sul punto, restando assorbiti i residui motivi di impugnazione.
Va solo precisato che, con riguardo al ricorrente Messi, la fondatezza del motivo proposto, riguardando necessariamente anche il reato di cui all’art. 256, comma 1, consente di prendere atto della odierna intervenuta prescrizione quanto ad esso, con conseguente annullamento con rinvio sul punto della sentenza.
Va invece chiarito che l’annullamento della sentenza della Corte territoriale viene disposto, quanto al reato di discarica abusiva,  con rinvio, pur apparendo prima facie che il reato contestato ai tre ricorrenti ora in discorso, sebbene non prescritto alla data di adozione della sentenza impugnata, è comunque ad oggi estinto per prescrizione, posto che l’accertamento in merito alla sua astratta esistenza è in ogni caso funzionale alla valutazione, che come di seguito indicato, spetterà fare al giudice del rinvio in ordine alla sussistenza o meno per gli elementi per la conferma o meno della sanzione pecuniaria a carico delle due società C.B.M.C. e Autotrasporti Carlucci, posto che, secondo la previsione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), della legge n. 231 del 2001, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui i reato da cui essa dipende sia estinto per causa diversa dall’amnistia; permane, pertanto, in ogni caso. un interesse pubblico all’accertamento della sussistenza, ancorché essa non sia più attuale, del reato in questione, alla cui soddisfazione è, appunto, compito della Corte di appello in sede di rinvio provvedere.
Diversamente, per ciò che attiene, invece, al Montanaro, al quale è stata direttamente attribuita la condotta di cui alla norma violata - e che, indubbiamente, era ben consapevole del fatto che quanto nel suo interesse era stato depositato presso le due aree di cui in motivazione aveva tutte le caratteristiche per essere tuttora considerato un rifiuto, e non una materia prima secondaria. come invece avrebbero preteso le autorizzazioni in suo possesso per essere tali da escludere la rilevanza penale della sua condotta -  il cui ricorso deve, invece, essere rigettato, posto che la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto, come dianzi rilevato, oltre che della non intervenuta prescrizione del reato ora in esame stante la perdurante permanenza quanto al Montanaro della flagranza del reato a lui contestato non risultando intervenuto quanto ad esso alcun provvedimento di sequestro dell’area interessata dalla discarica, anche della responsabilità dell’imputato in ordine ad esso.
Nei confronti di questo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente definitività della sentenza impugnata.
Per converso, l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla penale responsabilità degli imputati Gatti, Carlucci e Messi comporta, essendo essa fondata sulla affermazione della loro colpevolezza in ordine ai reati loro contestati, oltre all’annullamento della condanna di costoro al ristoro del danno civile nei confronti della costituita parte civile, l’annullamento anche della condanna, ai sensi del d. lgs n. 231 del 2001, delle società di cui costoro sono espressione, con rinvio, ai fini della valutazione della astratta sussistenza dei reati sebbene estinti per causa diversa dalla amnistia ai fini di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), della legge n. 231 del 2001, al medesimo giudice della sentenza impugnata anche in riferimento ai punti ora indicati.           

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 152 del 2006 contestati per tutti gli imputati al capo A) e per il solo Montanaro Vincenzo altresì ai capi F) ed H) per essere gli stessi estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce con riguardo a Gatti Anthony, Messi Vito e Carlucci Maurizio quanto al reato di cui all’art. 256, comma 3, del decreto legislativo citato.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento a Gatti, Messi e Carlucci quanto alle conseguenti statuizioni civili e con riferimento alla responsabilità amministrativa delle società Carlucci Autotrasporti Srl e C.M.B.C. Srl con rinvio al medesimo giudice.
Rigetta, infine, nel resto il ricorso di Montanaro Vincenzo.
    Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019