Cass. Sez. III n. 26406 del 18 giugno 2013 (Ud. 2 mag. 2013)
Pres. Teresi Est. Andreazza Ric. Storace
Rifiuti. Illecita gestione e culpa in vigilando

Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. La responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. In tema di gestione dei rifiuti, Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari dl enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono.

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