Cass. Sez. III n. 20713 del 27 maggio 2022 (UP 25 gen. 2022)
Pres. Di Nicola Rel. Noviello Ric. Messina
Rifiuti.Natura istantanea o permanente del deposito incontrollato

A fronte di due apparenti diversi orientamenti, che propongono, quanto alla natura del reato contestato, rispettivamente una ricostruzione nel senso di una fattispecie di tipo permanente oppure un reato meramente istantaneo si è chiarito come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, dovendosi verificare, piuttosto, le concrete circostanze che connotano la presenza in loco dei rifiuti, per cui ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma – pur elementare - di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Ove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente. Essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, così che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto

RITENUTO IN FATTO

    1. La corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 luglio 2020, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Palermo del 20 novembre 2018,per quanto di interesse assolveva gli appellanti Messina Aldo e Pignatone Giacomo dal reato di cui al capo f), dichiarava non doversi procedere nei confronti di Messina Aldo e Pignatone Giacomo in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena inflitta ai predetti imputati confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso Messina Aldo e Pignatone Giacomo, deducendo rispettivamente, mediante il proprio difensore,    il primo tre motivi e il secondo due motivi di impugnazione.

    3. Pignatone Giacomo deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge con riguardo al capo g) inerente in reato ex artt. 110 cod. pen., 6 comma 1 lett. b) L. 210/2008, in relazione agli artt. 57, 158, 169, 161, cod. pen., 83 comma 9 DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge del 24 aprile 2020 n. 27. La corretta data di consumazione del reato da parte del ricorrente, ex art. 6 L. 210/2008 di cui al capo g), corrisponderebbe al 1 ottobre 2012, tale essendo quella finale con cui si contesta il fatto al Pignatone, siccome effettuato rivestendo la qualifica di capo dell’ufficio tecnico del Comune di Ustica, assunta espressamente sino al 1 ottobre 2012. Mentre la data del 31.12.2012 farebbe riferimento al Messina in qualità di Sindaco e al subentrante Rubbio ed alla scadenza della legislazione emergenziale, che punisce come delitto il reato contestato al capo g), dato che il medesimo, nel successivo capo i) e per un periodo successivo, è contestato come contravvenzione a carico del Rubbio e del Messina. Anche la sentenza di primo grado conforterebbe tale ricostruzione, come anche tre documenti che si allegano. In tale quadro, anche considerando un periodo di sospensione della prescrizione pari a 7 giorni, la stessa sarebbe maturata alla data del 21 aprile 2020 (prima udienza), per cui il rinvio disposto poi, d’ufficio, del processo, non poteva produrre effetti sospensivi ai sensi dell’art. 83 comma 9 DL 17 marzo 2020 conv. in L. 24 aprile 2020, siccome esso presuppone, per la sua operatività, che il reato non sia ancora prescritto. Anche a volere comunque applicare anche questo periodo di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata al 6 giugno 2020 data della seconda udienza e quindi prima della sentenza impugnata.

    4.  Con il secondo motivo rappresenta il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla non applicabilità, in favore del ricorrente, della causa di giustificazione della ordinanza contingibile e urgente del sindaco. Ciò perchè i motivi che secondo la corte sancirebbero la illegittimità della ordinanza stessa dovrebbero fare riferimento al soggetto emittente ovvero al sindaco e non possono riferirsi, per una presunta “proprietà transitiva”, al funzionario tecnico. Che non poteva sindacare l’ordinanza ma darle solo esecuzione.


    5. Messina Aldo, con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al ricorrente del decreto di citazione per l’udienza del 21 aprile 2020 e della successiva  decisione di rinvio del 19 giugno 2020. Nonostante l’emergere del corretto domicilio del ricorrente dagli atti processuali disponibili, con particolare riferimento alla intervenuta notifica dell’avviso di deposito della prima sentenza, il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato nei confronti dell’imputato al suo difensore ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. In maniera illegittima e dunque nulla, siccome conseguente alla mancata notifica presso il pur conosciuto domicilio del ricorrente, come tale fondata su errore dei funzionari giudiziari che, ricercando l’imputato in un domicilio inesatto, ne dichiaravano tacitamente l’irreperibilità. Ulteriore errore sarebbe intervenuto con la notifica dell’avviso del rinvio disposto di ufficio per causa del cd. Covid dell’udienza del 21 aprile 2020, rinviata al 19 giugno 2020, siccome nuovamente effettuata presso il difensore del ricorrente, in maniera generica, “ai sensi del DL 18/20”. Ciò perché la citata notifica sarebbe stata effettuata con invio alla pec del difensore di una sola comunicazione.

    6. Con il secondo motivo, rappresenta i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al capo g). Le ragioni per le quali la corte di appello avrebbe disapplicato l’ordinanza contingibile e urgente di cui al capo g), adottata dal sindaco di Ustica, sarebbero apparenti, siccome avulse dalle risultanze processuali nonché apodittiche. Si osserva infatti, che la situazione di urgenza valorizzata in ordinanza non coincideva con i problemi di gestione di rifiuti del 2008, ma aveva riguardo all’intervenuto sequestro del 4 luglio 2012. Sarebbe apparente anche la seconda ragione a supporto della contestata decisione dei giudici, circa la legittimità della ordinanza, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, il coimputato Rubio non poteva avere rappresentato l’impossibilità di assicurare il corretto conferimento di rifiuti ancor prima della adozione della ordinanza in questione, essendo quest’ultima del 16 luglio 2012 e avendo assunto il Rubio il citato ruolo tecnico solo successivamente. Quanto al rilievo di illegittimità della ordinanza contingibile e urgente, in ragione delle modalità esecutive dello stoccaggio così disposto, si osserva come le stesse non rientrino nel novero dei dati da esaminare da parte del giudice penale, per valutare i presupposti di legittimità dell’ordinanza. Del resto, la competenza in tema di assicurazione delle modalità esecutive era in capo al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale. Pertanto, nessun presupposto legittimante della ordinanza sarebbe insussistente, in ultima analisi.

    7. Con il terzo motivo deduce i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen., in relazione al capo g) con riferimento al travisamento di tre prove decisive. Si osserva, in particolare, che le note attraverso le quali il Rubio ebbe a manifestare la sua contrarietà all’utilizzo dell’area dell’ex Mattatoio per il conferimento dei rifiuti risalgono al 2013, cosicchè costui non manifestò alcun tipo di contrarietà rispetto alla ordinanza contingibile in parola sino al 31 dicembre del 2012, come anche il Pignatone che lo precedette nel ruolo. Con conseguente illogicità e apoditticità della motivazione laddove  collega il dissenso del Rubio ad epoca anteriore alla adozione della ordinanza. Si aggiunge che dalla lettura della ordinanza risulterebbe l’individuazione, ad opera di tecnici comunali dell’area dell’ex Mattatoio, come idonea allo stoccaggio, per cui sarebbe travisata la lettura della ordinanza contingibile già citata come anche la considerazione delle manifestazioni di dissenso del Rubio come presupposti per l’affermazione della Corte per cui il Messina sapeva della carenza di strutture idonee a tutelare l’ambiente, attraverso rappresentazioni in tal senso formulate dal Rubio prima della ordinanza stessa.
Sarebbe travisato anche il contenuto di due note del Rubio del 15 gennaio 2013 e del 26 febbraio 2013.
Con la prima, il Rubio non avrebbe mai manifestato una inidoneità dell’area in parola ma, avrebbe evidenziato, per ritenute difficoltà di trasporto di rifiuti verso Palermo, la impossibilità di assicurare il corretto conferimento di rifiuti nell’area dell’ex Mattatoi. Con la nota del 26 febbraio 2013, si ribadiva quanto riportato nella nota precedente. Per cui per il Rubio il problema non sarebbe stato costituito dal sito in sé, quanto dalla impossibilità di conferire con regolarità i rifiuti verso la Sicilia.
Solo il 29 marzo 2013 il Rubio avrebbe quindi chiesto la revoca della ordinanza contingibile e urgente.


    8. Con il quarto motivo, deduce i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) c) d) ed e) cod. proc. pen., a fronte della omessa motivazione riguardo al punto c) del quarto motivo di gravame, inerente la errata qualificazione, sotto l’aspetto psicologico, del reato di cui al capo g), laddove si era censurata la scelta del primo giudice di rinvenire la forma dolosa e non colposa, di cui alla lettera c),  del reato contestato. Evidenziando al riguardo la illogicità delle motivazioni elaborate, per sostenere, da un lato, il reato doloso a carico del Messina e, dall’altro, la condotta colposa del Rubio pur a fronte di dati processuali inidonei a rappresentarne condotte differenziate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il secondo motivo proposto da Pignatone Giacomo deve esaminarsi in via preliminare, essendo logicamente precedente al primo, in quanto attiene alla concreta ascrivibilità del fatto al ricorrente. Va premesso che il primo giudice, da una parte, ha posto in dubbio la sussistenza dei presupposti legittimanti per legge (art. 191 comma 3 Dlgs. 152/2006) l’adozione della ordinanza sindacale contingibile e urgente, adottata per effettuare uno “stoccaggio straordinario temporaneo e provvisorio” di rifiuti, nell’area di cui al capo di imputazione; dall’altra, ha soprattutto sottolineato come, in ogni caso, si trattasse di un provvedimento le cui modalità esecutive erano risultate tali da non scongiurare il deposito, in terra, dei rifiuti, ed il loro percolamento sul terreno. In altri termini, secondo il tribunale erano essenzialmente le modalità esecutive dell’ordinanza, “concretamente adottate” ad avere integrato la contestata fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, così da non essere scriminata dalla richiamata ordinanza. Con responsabilità dei due imputati (quali il sindaco e il responsabile tecnico Pignatone), in ragione del diretto coinvolgimento del primo nella vicenda, in ragione della adozione della ordinanza medesima e alla luce anche per il secondo, del principio, evidentemente ritenuto traslabile anche ai casi di deposito incontrollato, per cui i titolari e responsabili di enti e imprese rispondono dell’abbandono incontrollato di rifiuti anche sotto il profilo della omessa vigilanza dell’operato dei dipendenti, che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. Concetto al riguardo ulteriormente ribadito a pagina 46 della prima sentenza, laddove si è evidenziato espressamente come la consapevolezza della assenza di adeguate misure, ex DM 8.4.2008, in realtà da ritenersi corrispondenti al successivo analogo DM del 2009, all’epoca vigente, idonee ad assicurare la tutela ambientale del luogo ( cfr. in ordine alla vigenza dei predetti DM Sez. 3, n. 31403 del 11/05/2018 Rv. 273694 – 01), si sia tradotta nel dolo, ancorchè eventuale, del deposito incontrollato contestato.
        1.2. Tale ricostruzione è stata fatta propria dalla corte di appello, la quale pur avendo ulteriormente sviluppato il tema della disapplicazione della ordinanza contingibile ed urgente,  sul rilievo espresso della assenza di ragioni contingibili di necessità ed urgenza, per la risalenza di una gestione irregolare dei rifiuti a periodi ben anteriori a quello di adozione del provvedimento, ha anche condiviso i rilievi sulle modalità esecutive del provvedimento, atte di per sé ad integrare il reato contestato.
        1.3. Consegue che le censure di cui al motivo in esame, incentrate solo sulle prime ragioni, giustificatrici, secondo i giudici di merito, della configurabilità del delitto contestato, appaiono inammissibili siccome carenti di specificità in relazione alle ulteriori ragioni riguardanti i profili esecutivi della ordinanza stessa, di per sé in grado di supportare il giudizio di responsabilità e rimaste non confutate ( cfr. sul punto Sez. 3,  n. 2574 del 06/12/2017  (dep. 23/01/2018) Rv. 272448, secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti).

    2. Quanto al primo motivo dedotto, è fondato. Va premesso che a fronte di due apparenti diversi orientamenti, che propongono, quanto alla natura del reato contestato, rispettivamente una ricostruzione nel senso di una fattispecie di tipo permanente (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25216/2011; Cass. pen., Sez. III, sent. 2013, n. 48489/2013) oppure un reato meramente istantaneo (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6098/2008; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 40850/2010; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 42343/2013), in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. da ultimo Sez. 3 -, n. 29578 del 07/05/2021 Rv. 281717 – 01) come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, dovendosi verificare, piuttosto, le concrete circostanze che connotano la presenza in loco dei rifiuti, per cui ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma – pur elementare - di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Ove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente. Essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, così che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30910/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 7386/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6999/2017).
Tanto precisato ciò che rileva innanzitutto, nel caso di specie, è il concreto atteggiarsi della contestazione formulata a carico del ricorrente, cui il reato, seppur individuato come realizzatosi dal luglio 2012 fino al 31.12.2012, per poi proseguire il fatto sub specie della fattispecie contravvenzionale di cui al capo i), a carico di Messina e del nuovo responsabile tecnico Rubio, è ascritto “nella qualità di Capo ufficio Tecnico pro tempore del comune di Ustica (fino al 1.10.12)”, ossia con una precisa scansione temporale che si interrompe con il venir meno della funzione e dei poteri in ragione dei quali i giudici hanno individuato una condotta a carico del Pignatone di omessa vigilanza con dolo almeno eventuale, come illustrato nel precedente paragrafo.  
Consegue  che il termine di decorrenza della prescrizione del reato imputato al ricorrente coincide con il venir meno della predetta qualifica ovvero con la specificata data del 1 ottobre del 2012.  Con conseguente prescrizione del reato, pur considerando il termine di sospensione della stessa, alla data dell’8 aprile 2020 ovvero in data anteriore alla prima udienza fissata in appello il 21 aprile, senza che quindi possa al riguardo operare la sospensione del termini di prescrizione (ormai già scaduti) di cui all’art. 83 comma 9 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Pertanto deve in questa sede dichiararsi per il ricorrente l’intervenuta estinzione del residuo reato ascritto, atteso che l’inammissibilità dell’altro motivo di ricorso come sopra illustrata non consente una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.  Con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali.

    3. Il primo motivo dedotto da Messina Aldo è inammissibile. Come riconosciuto dal ricorrente, la notifica del decreto di citazione in appello è intervenuta ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., e non risulta contestata la sussistenza dei relativi presupposti, quali l’intervenuta effettuazione, all’imputato non detenuto, della prima notificazione ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen. Cosicchè, nulla rileva che prima della notifica in questione, ex art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., si sia tentato di effettuare la stessa con modalità dirette presso il domicilio, ancorchè erroneo, dell’imputato. Lo stesso ricorrente invero, ammette che la notifica in sé ex art. 157 comma 8  cod. pen. non sarebbe stata irregolare e non avrebbe quindi in alcun modo inficiato la conoscenza dell’atto da parte del ricorrente; deducendone invece la illegittimità, erroneamente, solo in ragione dell’essere stata preceduta da una erronea ricerca dell’imputato presso il ritenuto domicilio e quindi da una precedente decisione di effettuare la notifica con modalità diverse da quelle finali. Laddove invece, la pregressa scelta di una modalità di notifica direttamente presso l’imputato interessato, poi abbandonata, ancorchè per motivi erronei, non può inficiare di per sé la correttezza di altra forma di notifica, nella specie quella ex art. 157 comma 8 cod. pen., posto che la stessa non dipende dalla previa inutile ricerca personale dell’imputato.
        3.1. Né si deduce un caso di notifica connotato dalla mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato nonostante la comunicazione effettuata al difensore di fiducia ed in ragione di profili negativi incidenti su tale rapporto fiduciario. Sia perché lo stesso ricorrente ammette, seppur erroneamente, che in assenza della erronea ricerca del domicilio dell’imputato, il “ricorso all’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. (…) sarebbe probabilmente stato lecito“, così di fatto implicitamente ammettendo la idoneità concreta, nel caso di specie, della notifica al difensore di fiducia ad assicurare la conoscenza effettiva dell’atto all’imputato.  Sia perché si lamenta, invero in maniera del tutto generica, e per quanto immediatamente sopra rilevato, anche contraddittoria, la mancata conoscenza dell’atto in capo all’imputato, solo in ragione della ritenuta (erroneamente) influenza negativa che la precedente, sbagliata ricerca del domicilio dell’imputato, avrebbe avuto sulla successiva scelta di procedere alla notifica ex art. 157 comma 8 bis cod. pen. E non quindi per una concreta problematica conoscitiva in capo al ricorrente, correlata alla notifica effettuata al difensore di fiducia. Cosicchè, in altri termini, non viene dedotto alcun concreto caso di effettiva mancata conoscenza della vocatio in ius pur effettuata ritualmente al difensore di fiducia. Laddove, è utile rammentarlo, l’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., “nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Sebbene non si tratti di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni” – e nulla è dedotto nel caso di specie che possa inficiare il rapporto tra l’imputato e il suo difensore di fiducia e quindi la conoscenza di atti a costui ritualmente comunicati - “è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità” (cfr. a tale ultimo riguardo, in motivazione, Sez. U - , n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 – 01).
        3.2. E’ legittima anche la notifica del disposto rinvio di ufficio, effettuata anche essa espressamente, come ammesso in ricorso, ai sensi delle correlata disciplina emergenziale conseguente alla intervenuta pandemia, mediante pec inviata al difensore. L’art. 83, comma 14, del decreto-legge n. 18 del 2020, invero, è norma eccezionale, dettata proprio per derogare al regime ordinario delle notificazioni, al fine di affrontare la situazione di emergenza derivante dall'esplodere della pandemia e, quindi, non può essere interpretata alla luce della normativa precedente (in tal senso, in motivazione, Sez. 1 -  n. 43703 del 21/10/2021 Rv. 282223 – 01). Riguardo al caso in esame, il dettato del citato comma 14, nella parte in cui dispone che le comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti  indicati al comma 13 “agli imputati e alle altre parti” siano eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, non impone, nel quadro di una scelta emergenziale, una duplice comunicazione, e assicura, attraverso l’esplicito quanto chiaro dettato normativo sopra indicato, la riferibilità della medesima comunicazione al difensore titolare della pec ed al suo assistito. Cosicchè, anche il rinvio al DL 18/2020, inequivocabile, nel caso di specie, nel suo riferimento al comma 14 citato, alla luce del contenuto di quanto comunicato, riferito al rinvio di udienza, è assolutamente sufficiente; anche a fronte di censure al riguardo del tutto generiche nella illustrazione del vulnus che ne sarebbe derivato.

    4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Costituisce una mera rappresentazione di fatto, che non tiene peraltro conto, con conseguente difetto di specificità estrinseca, della integrale motivazione come emergente dalle due conformi sentenze, la tesi difensiva della legittimità della ordinanza, in ragione di una specifica situazione di necessità e urgenza correlabile al momento dell’intervenuto sequestro della discarica esistente. Infatti, i giudici di merito hanno articolatamente rappresentato la sussistenza di una pregressa e prolungata, nel tempo, situazione di irregolare gestione dei rifiuti, di cui il citato sequestro ha solo costituito un momento particolarmente rilevante ovvero l’acme di una pericolosa situazione, che ha sancito la gravità delle condotte omissive e inerti protrattesi nel tempo. Hanno così evidenziato come, difformemente da quanto riportato in ordinanza, la stessa sia scaturita da una incancrenita cattiva gestione dei rifiuti nell’isola, ben nota alla amministrazione comunale, così da non potersi rinvenire una situazione di necessità e urgenza, come tale sopravvenuta e inevitabile, idonea a legittimare l’adozione del provvedimento in questione. E’ in ragione di tale ricostruzione, tutt’altro che frutto di travisamento, anche perché, nella sostanza, non confutata nei suoi plurimi passaggi motivazionali, che i giudici hanno anche dedotto la conseguente assenza di ogni titolo abilitativo rispetto al deposito di rifiuti in contestazione, e il correlato dolo del reato ascritto al ricorrente. Cosicchè l’ulteriore disquisizione inerente la condotta del sindaco nella fase della esecuzione del provvedimento citato, elaborata dalla difesa anche alla luce di un esame comparato con le argomentazioni spese dai giudici nell’analisi della posizione del responsabile tecnico del comune, Rubio, non assume rilievo a fronte del dato, preponderante, della adozione di un atto contingibile e urgente in assenza dei presupposti legittimanti la relativa adozione. Come tale inidoneo a fondare alcun valido titolo.

    5. Le considerazioni da ultimo immediatamente sopra formulate, consentono di rilevare anche la manifesta infondatezza degli ulteriori due motivi di impugnazione. Quanto al terzo infatti, inerente il travisamento del contenuto di taluni documenti, è dirimente osservare come essi attengano alla fase esecutiva della ordinanza laddove, come sopra evidenziato, la responsabilità del sindaco è rinvenuta, con motivazione sul punto immune da vizi, a monte, ovvero al momento di emanazione del provvedimento contingibile e in rapporto alla insussistenza di una situazione normativamente prevista e delineata, anche in via giurisprudenziale, di necessità e urgenza. Quanto al quarto motivo, esso è manifestamente infondato. Invero, la predetta ultima motivazione, delineante la consapevole adozione di un atto autorizzativo in assenza dei suoi presupposti, sancisce, seppur implicitamente, il dolo della condotta, e respinge, per la relativa incompatibilità logica, ogni censura in tema di insussistenza di tale elemento psicologico del reato. Tanto alla luce anche del principio secondo il quale, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n.  24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n.  12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n.  47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di Pignatone Giacomo perché il residuo reato di cui al capo g) è estinto per prescrizione. Va dichiarato inammissibile il ricorso di Pignatone Giacomo nel resto e agli effetti civili. Va altresì dichiarato inammissibile il ricorso di Messina Aldo, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Con condanna, inoltre, degli imputati, alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “Italia Nostra Onlus” che vanno liquidate in complessivi euro 3500  oltre accessori di legge.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di Pignatone Giacomo perché il residuo reato di cui al capo g) è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Pignatone Giacomo nel resto e agli effetti civili. Dichiara inammissibile il ricorso di Messina Aldo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “Italia Nostra Onlus” che liquida in complessivi euro 3500  oltre accessori di legge.

Così deciso il 25/01/2022.