Cass. Sez. III n. 29982 del 27 luglio 2011 (Ud. 23 giu.2011)
Pres. De Maio Est.Teresi Ric.P.M. in proc. Piccolo e altro
Rifiuti Smaltimento di terre e rocce da scavo prive dei requisiti di legge

In tema di tutela dell'ambiente, lo smaltimento di terre e rocce da scavo prive dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti, integra la contravvenzione punita dall'art. 256 d.lgs n. 152 del 2006, senza che la rilevanza penale sia esclusa dall'ottenimento successivo della regolarizzazione amministrativa, non essendo quest'ultima una causa di non punibilità prevista dalla legge.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/06/2011
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 1557
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 48909/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento;
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento in data 24.09.2010 che ha assolto perché il fatto non costituisce reato Piccolo Mario, nato a Sant'Ilario Jonio il 16.05.1954, e Major Eleonora, nata a Trento il 24.11.1987, dall'imputazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, per avere smaltito 150 mc di rifiuti (terre e rocce da scavo prive dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, per essere esonerate dal regime dei rifiuti) provenienti da lavori eseguiti in località Villamontagna del Comune di Trento depositandoli sulle particelle 3428 e 3429/2 del Comune di Levico senza alcuna autorizzazione (in Levico Terme il 5.09.2006);
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva degli imputati;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. SALVI Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
OSSERVA
Con sentenza in data 24.09.2010 il Tribunale di Trento assolveva perché il fatto non costituisce reato Piccolo Mario e Major Eleonora dall'imputazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, per avere smaltito 150 me di rifiuti (terre e rocce da scavo prive dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, per essere esonerate dal regime dei rifiuti) provenienti da lavori eseguiti in località Villamontagna del Comune di Trento depositandoli sulle particelle 3428 e 3429/2 del Comune di Levico senza alcuna autorizzazione (in Levico Terme il 5.09.2006). In particolare, il giudice riteneva che, pur costituendo rifiuti, le rocce e le terre da scavo perché il deposito era stato eseguito senza il previo parere dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, l'intervenuta regolarizzazione amministrativa avesse sanato l'illecito, donde l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge sull'esclusione del reato pur in assenza di norme che prevedano che un'autorizzazione postuma possa rendere non punibile la pregressa condotta illecita e chiedendo l'annullamento della sentenza. Il ricorso è fondato.
Il tribunale ha qualificato rifiuti le terre e rocce da scavo prelevate da un cantiere sito nel Comune di Trento e depositate su un terreno sito nel Comune di Levico Terme non avendo gli interessati osservato, con l'approvazione del progetto e con l'acquisizione dei necessari pareri, la procedura prevista dal D.Lgs. n. 153 del 2006, art. 186, per sottrarle all'ambito di applicazione della parte quarta del suddetto decreto.
Tuttavia ha attribuito a una regolarizzazione amministrativa postuma l'effetto di escludere la rilevanza penale del fatto in assenza di una previsione normativa giustificativa, sicché la relativa statuizione è illegittima.
S'impone, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza. P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 23 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011