Cass. Sez. III n. 19962 del 9 maggio 2013 (cc 22 gen. 2013)
Pres. Lombardi Est. Fiale Ric. PG in proc. Astolfi
Rifiuti. Omessa bonifica e responsabilità per il reato

L’art. 239, lett. D), del D.Lgs. n. 152/2006 definisce bonifica “l'Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori della concentrazione soglia di rischio”. Il livello di concentrazione soglia di rischio (CSR) è un livello superiore a quelli della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nonché al livelli di accettabilità già definiti dal DM. 25.10.1999, n. 471. Del reato di omessa bonifica risponde solo il responsabile e il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) costituisce in ogni caso il presupposto per  la configurabilità del reato medesimo

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Pavia con ordinanza del 14.6.2012 - in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di A.A. M. in qualità di rappresentante legale della s.r.l. "I.S.A.N."- ha annullato il decreto 25.5.2012 con cui il P.M. presso quello stesso Tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio (effettuato dal Corpo forestale dello Stato) di un'area sulla quale insisteva il complesso industriale della fonderia "Neca officine meccaniche termotecniche", poi trasferita alla fallita s.r.l.

"Interklim" e da ultimo acquistata con asta fallimentare dalla società "I.S.A.N." che vi aveva svolto un'attività autorizzata di bonifica.

Il P.M. aveva convalidato la misura in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 257 ipotizzati a carico di ignoti, sul presupposto che "la mancata o comunque parziale esecuzione della bonifica ed il rinvenimento in loco dei rifiuti provenienti da scorie di fonderia, che invece dovevano essere obbligatoriamente rimossi, configura quanto meno il fumus del reato di abbandono, se non di discarica abusiva, dei medesimi rifiuti, oltre alla omessa bonifica".

Il Tribunale, in proposito, ha rilevato che:

- la s.r.l. "I.S.A.N." aveva acquistato il sito industriale in oggetto sul quale in passato era stata esercitata attività d'impresa siderurgica e che poi per molti anni, dopo la cessazione di tale attività, era rimasto in stato di abbandono.

Aveva quindi presentato un progetto di bonifica e recupero del suolo e sottosuolo Inquinati da scorie di fonderia, la cui attuazione, approvata nell'anno 2009 (con riserva dì ulteriore elaborazione di successivo progetto di bonifica delle falde acquifere), era stata costantemente seguita delle pubbliche autorità preposte.

In data 20.1.2012 era stata presentata un relazione finale di bonifica, ma una verifica effettuata sull'area dal Corpo forestale dello Stato aveva evidenziato la permanenza di elementi inquinanti nel sottosuolo;

- la "I.S.A.N." era totalmente estranea all'inquinamento del sito e non risulta che sull'area siano giunti altri rifiuti dopo l'acquisto della stessa da parte di quella società;

- la presenza di residui di scorie non è incompatibile con il concetto di bonifica se il progetto prevede tale possibilità e le finalità del progetto di bonifica approvato (dal Comune di Pavia il 28.12.2009 dopo una conferenza di servizi del 21 dicembre precedente) non prevedevano e non imponevano la totale eliminazione delle scorie o di altri elementi inquinanti, bensì soltanto "il raggiungimento dei valori limite previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006";

- ai sensi dell'art. 256 del d.Lgs. n. 152/2006 non è configurabile un abbandono di rifiuti, non essendo dimostrato un apporto ulteriore di elementi inquinanti da parte della I.S.A.N. o delle imprese alle quali era stata affidata in appalto l'esecuzione delle opere di bonifica;

- un sito industriale dismesso contaminato dalla pregressa attività industriale non costituisce discarica, perchè non rientra nella definizione legale di questa e, comunque, il reato di discarica abusiva ha come soggetto attivo il responsabile dell'inquinamento e non è ipotizzabile in presenza di incompleta bonifica da parte del successivo acquirente del sito inquinato;

- anche il reato di omessa bonifica, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 è riconducibile esclusivamente al soggetto autore dell'inquinamento, diverso nella specie dalla società attuale proprietaria dell'area;

- dovendosi ancora realizzare e certificare le attività di collaudo, gli organi investigativi si erano sostituiti ai soggetti istituzionalmente preposti ed avevano effettuato, senza alcuna garanzia di scientificità, una verifica sull'efficacia della bonifica e sul raggiungimento degli obiettivi sostanzialmente sommaria e per la quale essi non avevano le necessarie competenze.

Avverso l'ordinanza anzidetta ha proposto ricorso, per violazione di legge, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, il quale ha prospettato che:

- il progetto di bonifica approvato prevedeva la completa asportazione dei rifiuti presenti nell'area e ciò non era avvenuto;

- i soggetti che hanno operato su materiali inquinanti e su siti coinvolti in un'attività di bonifica non possono essere chiamati a rispondere del perdurare nel tempo degli effetti del precedente accumulo, ma tuttavia non possono essere considerati immuni, per principio ed aprioristicamente, dalla configurabilità a loro carico dei reati contestati. L'attività di bonifica finalizzata al ripristino ambientale può essere, infatti, svolta od omessa in maniera tale da cagionare un nuovo inquinamento ed a fornire ulteriore apporto di contaminazione. L'avvio dell'attività di bonifica, in particolare, costituisce un'autonoma condotta attiva che, se eseguita in modo incompleto o non corrispondente al progetto approvato, può essere considerata alla stregua di un nuovo inquinamento.

L' A. ha depositato memoria difensiva in data 14.1.2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del P.M. deve essere rigettato, poichè infondato.

1. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpo del reato" o "cosa pertinente al reato" (vedi Cass., Sez. Unite, 29.11.1994, n. 20).

L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. 3, 7.3.2000, Caruso; Sez. 6, 3.3.1998, Campo; Sez. 2, 22.5.1997, Acampora; nonchè Cass., Sez. Unite, 4.5.2000, n. 7, Mariano, che supera e rilegge Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, n. 23, Bassi).

Per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso.

Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi (Cass., Sez. 6, 30.4.1993, Bermen).

2. Alla stregua dei principi dianzi enunciati, va rilevato che nella vicenda in esame il P.M. ricorrente non ha prospettato la sussistenza di elementi concreti, trascurati dalla valutazione del Tribunale, da cui possa dedursi che l'attività di bonifica abbia fornito un ulteriore apporto di inquinamento o di contaminazione, nè ha addotto circostanze specifiche idonee a sorreggere l'ipotesi che dietro l'opera di bonifica si celerebbero in realtà movimentazioni illecite di rifiuti e, pertanto, nuovi inquinamenti sull'area.

Quanto all'ipotizzato reato di omessa bonifica, poi, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 239, lett. p), definisce bonifica "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori della concentrazione soglia di rischio".

Il livello di concentrazione soglia di rischio (CSR) è un livello superiore a quelli della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nonchè ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

L'accusa non ha tenuto conto che del reato di omessa bonifica risponde solo il responsabile dell'Inquinamento e non operato alcun riferimento indiziario al superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituisce in ogni caso il presupposto per la configurabilità del reato medesimo.

3. Deve concludersi, pertanto, che correttamente allo stato - quando anche si aderisse alla tesi della punibilità pure delle omissioni relative alle fasi intermedie del procedimento di bonifica quale delineato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e segg.

prescindendosi dal risultato finale di essa - il Tribunale, con riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali ritenuti giustificativi del sequestro dal P.M., ha ritenuto l'insussistenza del fumus dei reati ipotizzati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013