TAR Veneto Sez. II n. 261 del 7 marzo 2018
Urbanistica.Sanatoria condizionata alla previa demolizione e ricostruzione del manufatto abusivo

L’interessato non può pretendere di ottenere una sanatoria condizionata alla previa demolizione e ricostruzione del manufatto abusivo con caratteristiche diverse che lo rendano conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, in quanto, salvo che il progetto edilizio non sia scindibile in parti autonome, la sua parziale difformità non può essere oggetto di una sanatoria in parte qua poiché ciò significherebbe imporre al richiedente un'opera diversa dal progetto sul quale ha chiesto la concessione e il permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è ottenibile solo a condizione che l'intervento risulti conforme oltre che alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, anche a quella vigente al momento della realizzazione del manufatto.



Pubblicato il 07/03/2018

N. 00261/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01406/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2010, proposto da:
Alessandra Armari, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio e Wladimiro Pegoraro, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Padova, Piazzale Stazione, 6;

contro

Comune di Rovigo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Lembo, con domicilio eletto in Rovigo, piazza Vittorio Emanuele II, 1;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Rovigo prot. n. 25509 del 12.5.2010 recante parere negativo relativamente a richiesta di permesso di costruire in sanatoria (accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01 e ss.mm.)

- del preavviso di diniego prot. 16216 del 22.3.2010, a firma del Responsabile del procedimento del Comune di Rovigo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente è proprietaria di un immobile residenziale nel Comune di Rovigo.

Il Comune ha accertato l’esecuzione nell’area pertinenziale di opere abusive consistenti nei seguenti manufatti:

- "A" costruzione in legno tipo gazebo;

- "B" costruzione ad uso ripostiglio in legno;

- "C" costruzione del tipo arredo da giardino coperta posta su piattaforma in calcestruzzo con all'interno l'impianto tecnologico per il funzionamento idrico della piscina;

- "D" gazebo costituito da intelaiatura metallica e copertura in legno;

- "E" gazebo a forma ottagonale regolare costituita da orditura metallica e copertura in tela;

- “F” impianto tecnologico di marca “Rubor” per il riscaldamento ed il raffrescamento degli ambienti abitativi poggiante su una platea di calcestruzzo;

- "G" costruzione costituita da pilastri, orditura in legno e copertura in tavole e soprastanti fogli di lamiera.

La ricorrente ha fin da subito obiettato che le opere sopra indicate come A, D ed E consistono in arredi da giardino di carattere stagionale e devono pertanto considerarsi irrilevanti sotto il profilo urbanistico.

Il Comune ha accettato tale prospettazione abbandonando il procedimento repressivo per questi manufatti.

Con ordinanza n. 320 del 22 maggio 2009, ha invece ingiunto la demolizione delle opere sopra indicate come B, C, F e G, perché consistenti in nuove costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire ed in violazione della disciplina in materia di distanze.

La ricorrente in data 11 settembre 2009, ha quindi presentato una richiesta di permesso di costruire in sanatoria deducendo che:

- il manufatto B, consistente in una costruzione ad uso ripostiglio in legno, poteva essere ridimensionata e ritenersi ammissibile in quanto, a seguito delle modifiche, rientrante nei parametri previsti dall’art. 5 del regolamento edilizio;

- il manufatto C ospitante l’impianto per il funzionamento della piscina poteva ritenersi ammesso in quanto volume tecnico;

- l’impianto F deve essere configurato come centrale termica e pertanto come volume tecnico ai sensi dell'art. 88 bis del regolamento edilizio comunale e dell'art. 5 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, perché deve essere tenuto necessariamente all’esterno dall’abitazione, per conformarsi alle norme igienico igienico-sanitarie relative all’isolamento acustico e per rispettare la disciplina in materia di prevenzione incendi;

- anche la pensilina con copertura metallica di cui alla lett. G ha la natura di vano tecnico in quanto è stata eseguita per installare un impianto fotovoltaico.

Il Comune, ritenendo infine sanabile il manufatto G alla luce dei chiarimenti forniti, con provvedimento prot. n. 25509 del 12 maggio 2010, ha parzialmente respinto la domanda di sanatoria relativamente al manufatto B ed al manufatto F, rilevando, per quest’ultimo che "le motivazioni addotte per la sanatoria non chiariscono quanto evidenziato in merito alla nostra comunicazione del 22/03/2010 ...".

Tale provvedimento è impugnato con il ricorso in epigrafe per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei principi del giusto procedimento e contraddittorietà perché, pur a fronte delle circostanziate deduzioni della ricorrente circa la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del manufatto F, ha respinto la domanda di sanatoria senza prendere posizione sugli elementi forniti, e senza che vi sia congruenza tra i chiarimenti richiesti nel corso dell’istruttoria e quanto affermato nel preavviso di rigetto;

II) violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché il Comune nel provvedimento finale afferma che non sono accoglibili le osservazioni formulate, quando invece sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti che tuttavia sono stati ignorati dal Comune;

III) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 5 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, dell'art. 88 bis del regolamento edilizio, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione perché, relativamente al manufatto F, è pacifica la sua natura di vano tecnico realizzabile in deroga ai confini con un minimo di 1,5 m;

IV) violazione degli artt. 5 e 10 delle norme tecniche di attuazione, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, arbitrarietà ed irrazionalità, nonché carenza di motivazione perché la ricorrente si era dichiarata disposta a ridimensionare il manufatto B e il Comune non ne ha tenuto conto ed è pertanto illegittimo un diniego in luogo di un accoglimento parziale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rovigo eccependo l’inammissibilità del ricorso perché chiede l’annullamento del provvedimento impugnato anche nella parte in cui ha respinto l’istanza di sanatoria relativamente al manufatto G, posto che non vengono proposte censure avverso a questo capo del provvedimento, e replicando nel merito alle censure proposte concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 1 febbraio 2018, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune deve essere respinta, perché come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato, l’istanza di sanatoria è stata accolta relativamente al manufatto G, ed è questo il motivo per il quale la ricorrente non svolge censure in merito.

Nel merito sono fondate e meritevoli di accoglimento le censure proposte avverso il manufatto sopraindicato come F con il primo e secondo motivo.

Infatti si tratta di un impianto tecnologico posizionato su una piattaforma di calcestruzzo di ridotte dimensioni rispetto alla quale lo stesso Comune in un primo tempo con la nota istruttoria prot. n. 48104 del 3 settembre 2009, ha riconosciuto la natura di volume tecnico (si era limitato a chiedere dei chiarimenti solo con riguardo alla sua collocazione nello scoperto pertinenziale, senza contestare la mancanza dei requisiti propri degli impianti tecnologici).

Solo successivamente nel preavviso di diniego ha contestato la mancanza dei requisiti per poterlo qualificare come volume tecnico e, segnatamente, la mancata dimostrazione delle esigenze che giustificano la sua collocazione all’esterno del corpo dell’edificio principale, e nel provvedimento finale si è limitato a rinviare a questo profilo del preavviso diniego.

In tal modo però l’Amministrazione dimostra di non aver in alcun modo tenuto conto delle puntuali osservazioni della parte ricorrente che in sede procedimentale aveva dedotto che l’impianto appartiene alla tipologia dei generatori di calore, la cui installazione è vietata all’interno dei locali abitativi ai sensi del Titolo IV, punto 4 dell’allegato del DM 12 aprile 1996 per il rischio che la formazione di gas, vapori o polveri possa causare la generazione di incendi, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all’art. 88 bis del regolamento edilizio che ammette la realizzazione di vani tecnici consistenti in una centrale termica ad un minimo di 1,50 m dal confine qualora vi sia la necessità di adeguamento alle normative vigenti.

E’ vero che l’obbligo previsto dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, di esaminare le memorie e i documenti difensivi prodotti dalla parte non impone un’analitica confutazione di ogni argomento addotto.

Tuttavia è pur sempre necessario che dal provvedimento finale emerga un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato accoglimento delle deduzione difensive del privato.

Nel caso in esame il provvedimento conclusivo non contiene alcuna indicazione delle ragioni per le quali il Comune ritiene che l’impianto non possieda le tre caratteristiche che la giurisprudenza ha indicato come necessarie al riconoscimento della natura di volume tecnico, consistenti nel rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione principale, l’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso dell’impossibilità di ubicazione all’interno della parte abitativa, e il rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti, compendiate nelle disposizioni del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, che invece la ricorrente ritiene di aver puntualmente documentato come sussistenti.

La mancata valutazione di tali deduzioni procedimentali nel caso di specie denota pertanto un difetto di motivazione ed istruttoria.

Le censure proposte avverso il mancato accoglimento della domanda di sanatoria relativa al manufatto B sono invece infondate.

Infatti, come è noto, l’interessato non può pretendere di ottenere una sanatoria condizionata alla previa demolizione e ricostruzione del manufatto abusivo con caratteristiche diverse che lo rendano conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, in quanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza, salvo che il progetto edilizio non sia scindibile in parti autonome, la sua parziale difformità non può essere oggetto di una sanatoria in parte qua poiché ciò significherebbe imporre al richiedente un'opera diversa dal progetto sul quale ha chiesto la concessione (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5495), e il permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è ottenibile solo a condizione che l'intervento risulti conforme oltre che alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, anche a quella vigente al momento della realizzazione del manufatto.

In definitiva pertanto devono essere accolti il primo ed il secondo motivo con i quali la parte ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di sanatoria relativo al manufatto F, mentre deve essere respinto il quarto motivo perché legittimamente il Comune ha respinto la domanda di sanatoria relativa al manufatto B, e conseguentemente il diniego complessivamente inteso deve essere annullato solo in parte.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nel senso e nei limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Stefano Mielli        Alberto Pasi