Cass. Sez. III n. 52133 del 20 novembre 2018 (Ud 19 giu. 2018)
Pres. Cavallo Est. Di Nicola Ric. Visani
Rifiuti.Pozzi neri e fosse settiche

Alla luce delle modalità di formazione dei rifiuti accumulati nei pozzi neri e nelle fosse settiche, nonché delle modalità operative di manutenzione di detti impianti, i rifiuti raccolti nelle vasche suddette non risultano qualificabili come rifiuti da manutenzione ex artt. 183, lett. f) e 266, comma 4 del TUA, poiché non vengono fisicamente prodotti dalle attività manutentive svolte dalle imprese Né possono essere considerati ex art. 230, comma 5, del TUA, come rifiuti originati dalla pulizia manutentiva di reti fognarie pubbliche o private.



RITENUTO IN FATTO

1. Massimo Visani ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Firenze lo ha condannato alla pena di 15.000 euro di ammenda per il reato di cui dall’articolo 256 primo comma, lettera a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in relazione all’articolo 81, cpv., del codice penale, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta “Visani Spurgo Srl”, effettuato in 42 occasioni, nel periodo compreso fra settembre e dicembre 2010, su autocarri della propria ditta, uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da “fanghi delle fosse settiche” CER 20.03.04, in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto gli stessi venivano stoccati per un lasso di tempo superiore alle quarantotto ore previste e consentite dall'art. 193, comma 11°, del d.lgs. n. 152 del 2006.        

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale).
Sostiene che la gravata sentenza è nulla per violazione degli articoli 495, commi 2 e 4, 187, 190 del codice di procedura penale in conseguenza della nullità dell'ordinanza  istruttoria emessa in data 31 ottobre 2014 con la quale venivano revocati i testi a discarico per la mancata assunzione di una prova decisiva, avendone l’imputato  fatto richiesta a norma del predetto articolo 495, comma 2.
Assume che, con la lista testi tempestivamente depositata, aveva indicato due testimoni, i signori Luca Zeroni e Carla Innocenti, i quali nelle rispettive qualità di operaio, il primo, e di impiegata, la seconda, della Visani Spurgo srl, avrebbero potuto riferire “su prassi e modalità operative nel trasporto e nello stoccaggio dei liquami destinati allo smaltimento ed, in particolare, su quanto a loro conoscenza circa i trasporti effettuati nell’arco temporale di cui al capo d'imputazione [nonché] su ogni altra circostanza utile all'accertamento dei fatti di cui all'imputazione”.
Con ordinanza del 11 dicembre 2012, il Giudice di primo grado ammetteva tutte le prove richieste dalle parti e rinviava per l’audizione dei soli testi del P.M.
All’udienza del 31 ottobre 2014, dopo l’escussione del teste di Polizia Giudiziaria, il Tribunale revocava le prove testimoniali richieste dalla difesa, adducendone la superfluità, atteso che la prova della sussistenza delle condotte ascritte sarebbe “indiscutibile” e che “l’unica esimente configurabile è quella del guasto dell’automezzo, ma nessuna delle fonti di prova orale era stata indicata in tale senso dalla difesa, né tale fatto è stato provato altrimenti”.
Obietta il ricorrente che il tribunale avrebbe, in questo modo, aprioristicamente circoscritto il novero delle esimenti rilevanti nella vicenda de qua a quella del “guasto dell'automezzo”, salvo poi ritenere non conferente con tale ipotetica circostanza il testimoniate indotto, che avrebbe potuto riferire, tra le altre cose, “su quanto a loro conoscenza circa i trasporti effettuati nell'arco -temporale di cui al capo d'imputazione”.
La motivazione addotta dal giudicante a sostegno dell’ordinanza sarebbe, dunque, da un lato, non sufficientemente argomentata per poter consentire il doveroso controllo della legittimità del provvedimento; dall'altro, sarebbe, in ogni caso, errata, nella parte in cui ha ritenuto le fonti probatorie eccentriche rispetto al novero delle circostanze rilevanti, incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza o erronea  applicazione di norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale  in relazione agli articoli 230, comma 5 (così come modificato dall'art. 33 d.lgs. 3  dicembre 2010 n. 205), 74 comma 1 lett. ff.), 185, comma 2, 183 d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che l’imputato doveva essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto l’articolo 33 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha sostituito il comma 5 dell’articolo 230 del d.lgs. 152 del 2006 (cd. Testo Unico Ambientale - T.U.A.).
Ai sensi della disposizione citata, entrata in vigore in concomitanza con i fatti contestati, “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
Ne deriva che per tali tipologie di attività il Legislatore ha introdotto un regime speciale, anch’esso derogatorio rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che il fatto non è previsto la legge come reato.
Ciò precisato, segnala il ricorrente la certa incongruenza che si coglie nella motivazione adottata dal Tribunale, il quale, anziché attenersi al dato testuale della norma, già sufficientemente chiaro, si sarebbe avventurato nell’impresa di ricostruire l’articolo 230, comma 5, del TUA non già come ipotesi speciale derogatoria, ma come norma “di attuazione” delle disposizioni che segnano la distinzione tra rifiuto liquido e scarico (art. 74, comma 1, lett. ff e art. 185, comma 2, TUA), distinzione che, come è noto, ruota attorno al concetto di immissione diretta del refluo, tramite “condotta”.
2.3.  Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’inosservanza o l’erronea applicazione di norme di cui si deve tenere conto dell’applicazione della legge penale in relazione agli articoli 193, comma 11, 183, comma 1, lettera aa), decreto legislativo 152 del 2006, sul rilievo che l’imputato doveva essere assolto per insussistenza del fatto.
Sostiene che l’ipotesi di reato contestato è quella di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 152 del 2006.
Nella specie, l'attività contestata è quella di “stoccaggio” di rifiuti, attività definita dal d.lgs n. 152 del 2006.
In quanto rientrante nelle più ampie nozioni di “smaltimento” e di “recupero”, anche lo “stoccaggio” dei rifiuti è dunque soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del medesimo decreto.
Peraltro, con particolare riferimento al trasporto dei rifiuti, l’articolo 193, comma 11, del d.lgs n. 152 del 2006 prevede una disciplina speciale, parzialmente derogatoria rispetto a quella generale.
Secondo la disposizione citata, nell'attuale formulazione a seguito delle modifiche apportate con d.lgs n. 205 del 2010, “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi     compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, collima 1, lettera v) [recte, lett. aa)] purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
Ad avviso del ricorrente, nel caso del trasporto dei rifiuti, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si evince che la fattispecie sanzionatoria dello stoccaggio non autorizzato di cui all’articolo 256, comma 1, può ritenersi integrata solo a seguito dell’accertamento in concreto che gli stazionamenti dei veicoli e/o le soste tecniche per le operazioni di trasbordo “superino le 48 ore”.
E' evidente quindi che l'indicazione normativa delle 48 ore non è prevista dal legislatore come “limite temporale” per ogni trasporto, ma come tempo massimo per ogni stazionamento/sosta. Il sistema sanzionatorio sarebbe finalizzato a prevenire comportamenti fraudolenti che si potrebbero riconnettere a depositi prolungati di rifiuti liquidi, non già ad ostacolare le normali prassi gestionali del trasporto.
Vi sarebbe reato, in altre parole, ogni qualvolta il veicolo stazioni per più di quarantotto ore in configurazione di trasporto, non già quando un trasporto impieghi più di 48 ore per arrivare a destino.
La sentenza appare dunque erronea laddove ritiene che la condotta sanzionata sia quella del trasporto di rifiuti con durata superiore alle 48 ore, operando una indebita equiparazione tra il limite temporale concesso per gli stazionamenti ed il  tempo totale impiegato per il trasporto.
La fattispecie penale non è costruita nel senso di punire ogni trasporto che impieghi più di 48 ore ad arrivare a destino, ma, come opina il ricorrente, mira a   punire i singoli stazionamenti e /o soste superiori a tale limite.
La prova della durata del trasporto, agevolmente ricavabile dai formulari, si rivela dunque non sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità.
In questo senso, la condanna appare sorretta non già da accertamenti in concreto (gli unici idonei a fondare una responsabilità penale), ma da semplici “presunzioni” (si presume, dal tempo impiegato per il trasporto, che il veicolo abbia stazionato per periodi superiori alle 48 ore). Presunzioni che però non sarebbero state nemmeno argomentate, incorrendo pertanto la sentenza nel vizio di violazione di legge denunciato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nonché l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione agli articoli 133 e 163 e ss. del codice penale, sul rilievo che non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena  e la pena sarebbe stata commisurata in maniera eccessiva.
Osserva come sia assolutamente illogica, poi, la motivazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto, a fronte di una condanna ad una pena pecuniaria non certo de minimis, di non concedere il beneficio della sospensione condizionale.
Se è vero che le violazioni così come contestate sono plurime, è anche vero che esse si riferiscono ad un arco di tempo limitato e appaiono inquadrabili anche in un contesto di incertezza normativa dovuto alle recenti modifiche intervenute. Ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale, peraltro, a contenere il trattamento sanzionatorio nei minimi edittali, soprattutto con riferimento all'aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
        
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Procedendo all’esame del primo motivo, di natura processuale, osserva il Collegio come, sia dopo la pronuncia dell’ordinanza e sia in sede di discussione finale, la parte interessata non ha dedotto la nullità del provvedimento di revoca dell’ammissione dei testi.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732).
E’ stato pure affermato che, in tal caso,  il silenzio equivale a rinuncia, con conseguente sanatoria anche ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, L. Rv. 247878).
Il motivo pertanto non può essere dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Peraltro, va aggiunto che, come sarà più chiaro in seguito allorquando saranno esaminati i motivi di merito,  il testimoniale difensivo è stato ritenuto superfluo sul rilevo che la prova dello stoccaccio dei rifiuti è risultata dalla documentazione acquisita presso lo stesso Visani, con la conseguenza che la doglianza è, in presenza di una congrua motivazione in proposito, anche manifestamente infondato.

2. Il  secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza e, in parte, per aspecificità e perché non consentiti nel giudizio di legittimità.
Il Tribunale, come si evince dal testo della decisione impugnata, ha affermato che la prova – oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell’imputato per le contestate condotte di stoccaggio illecito dei rifiuti speciali, costituti dal trasporto dei fanghi di fosse settiche, e permanenza temporanea nella sede dell’azienda Visani Spurgo Srl – è stata desunta dal tempo che è intercorso tra il prelevamento dei liquami/fanghi da fosse settiche ed il successivo conferimento presso l’impianto autorizzato al trattamento di quei rifiuti speciali, giacché la ditta Visani era autorizzata a raccogliere tali rifiuti per conferirli nell’impianto di smaltimento, mentre non era autorizzata allo stoccaggio temporaneo.
E’ bene subito precisare che trattasi di un accertamento di fatto che, in quanto logicamente ed adeguatamente motivato da parte del giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Tribunale ha, infatti, chiarito di essere pervenuto alla predetta conclusione sulla base della deposizione del teste Baldassarri e della copiosa documentazione acquisita e da costui esaminata ed illustrata, traendo da ciò la prova che tra il prelevamento e il conferimento trascorrevano tre/cinque giorni o addirittura sei (da un minimo di 67 ore ad un massimo di 287 ore), come è stato desunto dai n. 42 FIRR e dal  Registro di carico/scarico dell’autospurghista, giacché dopo il prelievo fatto con un’autobotte, il carico veniva riversato in altro automezzo della ditta.
 Il Tribunale ha sottolineato come tale modalità di esecuzione dell’attività di trasporto, in realtà interrotta con conseguente stazionamento prolungato dei rifiuti speciali presso l’impianto della ditta Visani, contrastasse con la prescrizione stabilita dall’articolo 190 (recte 193), comma 12°, il quale consente lo stazionamento dell’automezzo e le soste tecniche al massimo per 48 ore, con la conseguenza che soltanto in tali ipotesi non si configura lo stoccaggio temporaneo.
Fuori da queste deroghe, trova applicazione la disciplina ordinaria che sottopone lo stoccaggio - quale attività che rientra tra quelle di gestione dei rifiuti alla preventiva autorizzazione.
Nel conseguire tale approdo, il Tribunale si è attenuto a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito, in via generale, che, in  tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. lgs. 152 del 2006 l'attività di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un'operazione di smaltimento o di recupero (Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, De Sarlo, Rv. 257999).
In punto di fatto, dunque, la prova dello stoccaggio illecito è stata ritenuta assolutamente chiara.

3. Il ricorrente obietta (secondo motivo) che il Tribunale avrebbe disatteso la disposizione di cui al quinto comma dell’articolo 230 T.U.A. in forza del quale “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
Sulla base di tale disposizione, il ricorrente sostiene che, siccome avrebbe svolto attività di pulizia manutentiva, era autorizzato, rientrando nella deroga di cui all’articolo 230, comma 5, T.U.A., persino allo stoccaggio.
L’assunto è errato in diritto.
La disposizione reclamata non è applicabile all’attività di spurgo svolta dal ricorrente il quale non ha effettuato la pulizia manutentiva di fognature (in tal caso l’autospurghista può qualificarsi “produttore” ed i rifiuti devono essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 quali rifiuti della pulizia delle fognature), ma ha effettuato lo spurgo di pozzi neri, fosse imofh o di bagni mobili e, dunque, deve qualificarsi “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” ed i rifiuti devono essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche), così come qualificati nell’imputazione.
Le specificazioni contenute nella sentenza impugnata non sono allora affatto superflue e, contrariamente all’assunto del ricorrente, vanno lette in tale senso, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che  integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato (nel caso in esame, stoccaggio) di liquami trasportati su autospurgo, in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, Rv. 247627).
Sulla base della ratio decidendi, si evince come il giudice del merito abbia correttamente premesso che dal combinato disposto dell’art. 74, comma 1, lett. ff) - art. 185, comma 2, T.U.A. sono sottratti alla disciplina dei rifiuti, di cui alla parte quarta del T.U.A., soltanto gli scarichi diretti di reflui liquidi, intendendosi per scarico diretto quello che mediante “condotta” immette lo scarico liquido dal luogo di produzione nel corpo ricettore senza soluzione di continuità.
E’ stato perciò sostenuto che il parametro di riferimento per individuare l’ambito di operatività della disciplina degli scarichi delle acque reflue rispetto alla disciplina dei rifiuti - giacché in entrambi i casi si tratta di sostanze delle quali il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - è rappresentato dall’esistenza o meno di un sistema stabile di convogliamento, c.d. condotta, delle acque direttamente nel corpo ricettore; quando invece i reflui idrici sono stoccati in vasche prive di condotta e, quindi, necessitano di svuotamento con autobotte per lo smaltimento, ovvero i reflui idrici per ruscellamento finiscono nel corpo ricettore (suolo, fognatura, corpo idrico), tali reflui costituiscono rifiuti liquidi e per questo sono regolati dalla disciplina specifica della Parte Quarta.
Da ciò è stato tratto il principio secondo il quale lo scarico di acque reflue è soggetto alla parte terza del T.U.A. solo quando esso è diretto perché mette in collegamento, senza soluzione di continuità, il luogo di produzione dello scarico con il corpo ricettore.
Inconfigurabile, quindi, lo scarico indiretto, cioè quello che non raggiunge direttamente il corpo ricettore o l’impianto di depurazione, si è in presenza, in tal caso, di rifiuto liquido, per la cui gestione occorre l’autorizzazione prevista nella parte quarta del T.U.A. (ex multis, Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244783).
Pertanto, dalla distinzione tra scarico di acque reflue e gestione dei rifiuti idrici, deriva una rilevante differenza, perché ognuna delle attività descritte nell’art. 183 T.U.A. necessita di autorizzazione ai fini della tracciabilità e del controllo e sorveglianza contro pericoli di inquinamento ambientale, mentre invece gli scarichi idrici sono regolati più semplicemente con minori oneri.
Il discrimen tra scarichi e rifiuti liquidi interessa anche le operazioni di trasporto, sicché anche i reflui trasportati dall’autospurgo devono sottostare, ai regime dei rifiuti, dovendosi considerare, per le ragioni in precedenza precisate, rifiuti allo stato liquido i liquami trasportati su autospurgo (Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, cit.).
Le modifiche normative valorizzate dal ricorrente confermano e non smentiscono il precedente approdo.
L’articolo 230, comma 5°, d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato ex lege n. 205 del 2010,     ha stabilito, al fine di risolvere dubbi interpretativi precedenti e soprattutto esentare i gestori delle reti fognarie da adempimenti burocratici, che “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia ... si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività manutentiva”.
Dunque, come sarà più chiaro in seguito, la novella legislativa ha confermato il discrimen tra scarico e rifiuto liquido e di conseguenza resta valido l’indirizzo che configura il reato di cui all’art. 256 comma secondo del d.lgs. n. 152 del 2006 in caso di abbandono incontrollato di liquami trasportati su autospurgo "in quanto i liquami sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido stoccati in attesa di un successivo smaltimento" (Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, cit.; Sez. 3, n. 34608 del 25/05/2011, Cannizzo, non mass.).
Infatti, come ha correttamente sostenuto il Tribunale, l’equiparazione (“Si considera…”) concettuale tra produttore del rifiuto [ex articolo 183 lett. f) per il quale è produttore del rifiuto “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto (nuovo produttore)”] e colui che svolge la pulizia manutentiva dei “rifiuti provenienti dall’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia pubblica o privata”, più che una fictio iuris altro non sarebbe che una precisazione normativa pienamente aderente alla realtà: colui che provvede alla pulizia della rete fognaria produce liquami e fanghi estratti dall’interno della rete fognaria, nel senso che rende mobile, palabile ed asportabile per il successivo trasporto un materiale che è sedimentato nella rete fognaria.
Si tratta perciò di una definizione pienamente aderente a quella dell’articolo 183 lett. f), perché il rifiuto liquido è creato dal manutentore, non già dal gestore della rete fognaria.
Ne consegue che, a seguito dell’equiparazione citata, inerente soltanto i reflui e fanghi prelevati dalle fogne, si può costituire presso il manutentore - ritenuto produttore - un deposito temporaneo, quale definito dall’articolo 183 lett. bb) d.lgs. n. 152 del 2006 come “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, onde il manutentore è esonerato dell’obbligo di munirsi di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio.
Resta comunque a carico del manutentore l’obbligo di tracciare la movimentazione del rifiuto dal punto di prelevamento alla sua sede e l’obbligo che deriva dall’articolo 110, comma 3, dal momento che, altrimenti, la autospurghista potrebbe raccogliere liquami e fanghi di reti fognarie in ogni parte d’Italia e recapitarli in un solo impianto, condotta vietata anche dall’articolo 182, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006.
 Per queste ragioni, il Tribunale ha concluso nel senso che della novella non poteva giovarsi l’imputato, sul fondamentale rilievo che la ditta Autospurgo Visard compiva un’attività coompletamente differente da quella del produttore e su contenitori non assimilabili alla rete fognaria.
Occorre, infatti, ribadire che la modifica dell’articolo 230, comma 5°, riguarda la pulizia delle reti fognarie, pubbliche o private, cioè quelle infrastrutture definite nell’articolo  74 della parte terza T.U.A. come “un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane”, cioè convogliamenti fissi che collegano direttamente il luogo di produzione con la rete fognaria urbana e che ricevono gli scarichi in essa recapitanti.
L'ambito della novella è allora ben specificato: nell’articolo 74 il riferimento è alle acque di scarico e non ai rifiuti liquidi, ed è l'attività di pulizia manutentiva che produce i liquami che sono rifiuti liquidi, con la conseguenza che è l'attività manutentiva la quale mobilizza sedimenti e incrostazioni, i quali devono essere gestiti quali rifiuti speciali.
Non c'è invece alcuna equiparazione con i liquami provenienti da pozzi neri, vasche imhoff, bagni mobili ecc. con le citate reti fognarie: tali contenitori non hanno alcuno scarico a dispersione diretto nel sottosuolo, né alcun collegamento diretto alla rete fognaria comunale, per cui i liquami sono, come già detto, rifiuti liquidi che l’autospurghista si limita ad aspirare e trasportare nell’autobotte; egli non effettua alcuna attività di pulizia di vasche/contenitori, bensì provvede allo svuotamento e trasporto all’impianto di depurazione/smaltimento.
Dunque, produttore del rifiuto liquido rimane colui il quale ha prodotto il rifiuto liquido (l’insieme dei condomini; il titolare del ristorante ecc. per rimanere ai soggetti indicati — giustamente — come produttori nei FIRR), e l'autospurghista è il raccoglitore/trasportatore del rifiuto liquido.
La distinzione tra l'attività di pulizia di reti fognarie che genera il rifiuto liquido e l'attività dell’autospurghista trova, quindi, conferma nel diverso identificativo CER: 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) quanto alla prima attività; 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) quanto alla svuotatura di pozzi neri, fosse biologiche imhoff e bagni mobili.
Tutto ciò precisato, il Tribunale ha ritenuto che l’imputato, legale rappresentante della ditta di autospurgo, aveva effettuato non solo il trasporto dei liquami prelevati dai pozzi neri (attività cui era autorizzato) ma, anziché conferirli immediatamente presso l’impianto (a Prato), li ha trattenuti per diversi giorni (come documentato nei FIRR che indicano il giorno di prelievo e quello di conferimento) nelle autobotti presso la sua sede, ed in ciò consistendo lo stoccaggio provvisorio, per il quale Visani non era autorizzato.
Per questa ragione il Tribunale ha anche affermato come la prova del reato fosse assolutamente indiscutibile, in quanto proveniente dallo stesso Visani, rendendo superfluo il testimoniale richiesto del difensore (primo motivo del ricorso in precedenza esaminato).
A questo riguardo anche la dottrina ha sottolineato che, alla luce, del combinato disposto degli artt. 183, comma 1 lett. f)  e 266, comma 4 del TUA, per qualificare l’impresa cui è contrattualmente affidata la manutenzione di un dato impianto come “produttore” di rifiuti (provenienti dallo svolgimento delle attività manutentive) - occorre che gli interventi di manutenzione svolti siano in grado di determinare la “generazione fisica del rifiuto”  e che l’impresa sia dotata della professionalità necessaria per lo svolgimento dei servizi di manutenzione affidatigli in piena autonomia gestionale, e non già come mero esecutore delle volontà/indicazioni del committente, con la conseguenza che l’attività del “manutentore” si risolve in una attività di aspirazione dei rifiuti, consistendo, fin dal primo momento, in un intervento di vera e propria gestione (raccolta) di un rifiuto preesistente.
  Né, ai fini della qualifica delle imprese di manutenzione come “produttori” dei rifiuti può venire in “soccorso” la norma di cui all’articolo 230, comma 5, del TUA che disciplina esclusivamente una singola (e specifica) categoria di rifiuti da manutenzione e cioè quelli “provenienti” dalla “pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati”, prevedendo che detti rifiuti “si considerano” prodotti dal soggetto manutentore.
Anche la dottrina ha infatti segnalato che tale norma (articolo 230) si inserisce nel “solco” tracciato dall’articolo 266, comma 4, del TUA, con riferimento ad attività di manutenzione generiche, poiché, in linea con essa - che aveva già formalmente e con presunzione ex lege equiparato il soggetto che svolge attività di manutenzione al produttore del rifiuto - attribuisce al manutentore delle reti fognarie (questa volta in modo esplicito, rispetto all’articolo 266 cit.) la qualifica di “produttore” dei rifiuti provenienti (originati) dalla attività manutentiva.
Trattasi però di una norma che non può trovare applicazione con riferimento ai rifiuti aspirati dalle fosse settiche o da pozzi neri, poiché, in primo luogo, l’attività di svuotamento (mediante aspirazione) degli stessi non “genera” fisicamente alcun rifiuto (piuttosto essendo un’attività di gestione di un rifiuto esistente) cioè di raccolta e trasferimento del rifiuto e, in secondo luogo, non individua un’ipotesi di pulizia manutentiva di una rete fognaria (pubblica o privata), trattandosi di un contenitore (vasca o serbatoio) di raccolta del rifiuto che viene svuotato, dovendosi ricordare che la norma è riferita ai (soli) rifiuti da manutenzione di “reti fognarie” le quali sono definite dall’articolo 74, comma 1, lettera dd), del TUA come “un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane”.
Pertanto, tutti i rifiuti liquidi (prelevati) da fosse settiche e/o pozzi neri o comunque serbatoi non connessi mediante apposite condotte alla rete fognaria (o meglio, che  non integrano una rete fognaria) non rientrano nella “speciale disciplina introdotta nel 2010, per una fattispecie singola e ben individuata.
 Ed infatti, a conferma dell’inapplicabilità del comma 5 dell’articolo 230 TUA., è sufficiente considerare che i rifiuti originati dalla “pulizia manutentiva di reti fognarie” hanno un proprio codice CER (20.03.06) distinto rispetto a quello attribuito ai rifiuti da pozzi neri (fanghi da fosse settiche, con CER 20.03.04).
Ne consegue che, alla luce delle modalità di formazione dei rifiuti accumulati nei pozzi neri e nelle fosse settiche, nonché delle modalità operative di manutenzione di detti impianti, i rifiuti raccolti nelle vasche suddette non risultano qualificabili come rifiuti da manutenzione ex artt. 183, lett. f) e 266, comma 4 del TUA, poiché non vengono fisicamente prodotti dalle attività manutentive svolte dalle imprese.
 Né possono essere, per le ragioni in precedenza espresse, considerati ex art. 230, comma 5, del TUA, come rifiuti originati dalla pulizia manutentiva di reti fognarie pubbliche o private.

4. Neppure centrata è l’obiezione formulata dal ricorrente (terzo motivo) secondo la quale il Tribunale avrebbe male interpretato la disposizione di cui all’articolo 193, comma 12, TUA secondo cui la fattispecie sanzionatoria dello stoccaggio non autorizzato ex articolo 256, comma 1, può ritenersi integrata solo a seguito dell’accertamento in concreto che gli stazionamenti dei veicoli e/o le soste tecniche per le operazioni di trasbordo “superino le 48 ore”, dove l'indicazione normativa delle 48 ore non è prevista dal legislatore come “limite temporale” per ogni trasporto, ma come tempo massimo per ogni stazionamento/sosta, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove ha ritenuto che la condotta sanzionata sia quella del trasporto di rifiuti con durata superiore alle 48 ore, operando una indebita equiparazione tra il limite temporale concesso per gli stazionamenti ed il  tempo totale impiegato per il trasporto.
Il rilievo è totalmente privo di fondamento.
Il Tribunale non ha affatto operato una indebita equiparazione tra il limite temporale concesso per gli stazionamenti ed il  tempo totale impiegato per il trasporto ravvisando reato per il solo fatto di aver rimproverato al ricorrente l’impiego, per ogni trasporto, di un tempo superiore alle 48 ore per arrivare a destino, laddove la fattispecie renderebbe illeciti soltanto gli stazionamenti e /o le soste superiori a tale limite, circostanza che non sarebbe stata mai integrata nella specie.
L’assunto del ricorrente, oltre ad essere assertivo, contraddice l’accertamento di fatto, operato dal giudice di merito, che non è sindacabile in sede di controllo di legittimità quando, come nella specie, tale accertamento è sorretto da adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità.
Come in precedenza evidenziato, il Tribunale ha affermato che la prova che tra il prelevamento e il conferimento trascorrevano tre/cinque giorni o addirittura sei (da un minimo di 67 ore ad un massimo di 287 ore, ossia per un lasso temporale, ovunque sia stata svolta la sosta, nettamente superiore alle quarantotto ore), come è stato desunto dai n. 42 FIRR e dal  Registro di carico/scarico dell’autospurghista, giacché dopo il prelievo fatto con un’autobotte, il carico veniva riversato in altro automezzo della ditta.
 Il Tribunale ha sottolineato come tale modalità di esecuzione dell’attività di trasporto, in realtà interrotta con conseguente stazionamento prolungato dei rifiuti speciali presso l’impianto della ditta Visani, contrastasse con la prescrizione stabilita dall’articolo 190 (recte 193), comma 12°, il quale consente lo stazionamento dell’automezzo e le soste tecniche al massimo per quarantotto ore.
Ne deriva che l’assunto del ricorrente è manifestamente infondato e, peraltro, il presupposto di partenza e fondamentalmente errato.
Egli lamenta che il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere inapplicabile la disposizione derogatoria di cui all’articolo 193, comma 12, TUA, ma detta disposizione, proprio perché prevede una eccezione alla regola generale – consentendo che la sosta durante il trasporto non equivale, alle condizioni dettagliatamente indicate nella predetta disposizione normativa, a stoccaggio – richiede che detta sosta sia dettata da esigenze di trasporto e non superi le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione, con la conseguenza che l’onere di allegazione e prova, per potersi avvalere della deroga, spetta alla parte che la invoca, la quale deve introdurre nel processo e provare non soltanto l’esistenza delle condizioni (che si tratti cioè di sosta durante il trasporto di rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti, degli scali ferroviari ecc.) ma anche che le soste tecniche siano state dettate da esigenze di trasporto e che le stesse non abbiano superato le quarantotto ore.
Dette situazioni sono state peraltro motivatamente escluse dal Tribunale il quale ha anche precisato che, non essendo il Visani autorizzato allo stoccaggio temporaneo, non sarebbe scriminata la condotta neanche quando il prelievo dei liquami ed il successivo conferimento all’impianto di smaltimento/recupero fosse stato ritardato dal fatto che il trasporto doveva essere interrotto nei giorni in cui era vietata la circolazione dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate o per altre cause, giacché il divieto di circolazione non riguarda i mezzi autospurgo, come prescrive l’articolo 3 del Decreto Ministeriale N. 204 T del 14/12/2007 (Ministero dei Trasporti).
Per questa ragione, il Tribunale ha affermato che l’unica esimente configurabile sarebbe stata quella del guasto all’automezzo, ma nessuna delle fonti di prova orale era stata indicata in tale senso dalla difesa, né tale fatto è stato provato altrimenti, concludendo che per ben quarantadue volte il trasporto non si era concluso nella stessa giornata del prelievo, essendo ciò sintomatico della volontà dell'imputato di parcheggiare le autobotti piene di liquami nella sua sede quale modalità ordinaria di gestione del rifiuto speciale.

5. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il Giudice del merito ha concluso nel senso che la ripetizione sistematica delle condotte illecite, commesse da parte di un imputato che svolgeva professionalmente l’attività, fosse impeditiva della concessione di qualsivoglia attenuante.
Ha poi ricondotto i plurimi fatti di stoccaggio illecito sotto il vincolo della continuazione, determinando, sulla base dei criteri ex articolo 133 del codice penale, la pena in quella pecuniaria e non in quella detentiva, ritenendo adeguato fissare la pena base in misura prossima al minimo edittale (2.700 euro invece di 2.600 euro), con l’aumento di 300 euro ex articolo 81, cpv. del codice penale  per ognuno dei residui 41 stoccaggi.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è attenuto ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozziono, Rv. 265283).
Il tribunale ha infine ritenuto che la sistematicità delle violazioni costituisse elemento concreto idoneo ad escludere che in futuro l’imputato si potesse astenere dal violare le disposizioni che regolano la sua attività professionale.
Si tratta di motivazione adeguata e non manifestamente illogica, con la conseguenza che, anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il ricorso è manifestamente infondato.
    
6. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
        Così deciso il 19/06/2018.