Cass. Sez. III n. 54358 del 5 dicembre 2018 (Up 5 ott 2018)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Crasci
Rifiuti.Delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) d.l. n. 172 del 2008 reato istantaneo
Il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) d.l. n. 172 del 2008, convertito con modificazioni con legge n. 210 del 2008, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (vigente in tutto il restante territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente anche un unico trasporto abusivo di rifiuti
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Messina confermava la decisione emessa dal Tribunale di Patti, appellata dagli imputati, che, aveva condannato Santo Crascì e Valentino Tindaro Scaffidi Fonte alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per entrambi, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 6, comma 1, lett. d) d.l. n. 178 del 2008 per aver effettuato, in concorso tra loro, un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi con un automezzo di proprietà dello Scaffidi e condotto dal Crascì.
2. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare la sussistenza del delitto in esame, trattandosi di un unico e occasionale trasporto di un’esigua quantità di rifiuti non pericolosi, effettuato mediate un motocarro “Ape”, ossia un veicolo di modeste dimensioni, che, quindi, non consentirebbe il trasporto di materiali in quantità tali da offendere il bene tutelato dalla norma incriminatrice.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui non avrebbe dato risposta al motivo di appello relativo all’irrilevanza del quantitativo di materiale trasportato e all’assenza di professionalità della condotta, nonché al giudizio di penale responsabilità del Crascì, il quale sarebbe stato condannato solo per essersi messo alla guida del veicolo, senza alcun accertamento in ordine al dolo.
2.3. Con il terzo motivo si sollecita l’assoluzione degli imputati ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., stante la particolare tenuità della condotta.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione dell’esiguità del guadagno conseguito (che si assume essere un mero panino) e, comunque, non essendo stato provato un “lucro rilevante”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. I primi motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la concatenazione logico-giuridica delle questioni dedotte, sono manifestamente infondati.
2.1. La censura relativa all’asserita inoffensività della condotta in considerazione dell’esiguità del materiale trasportato è di tipo fattuale e non può essere proposta in questa sede.
Invero, la Corte territoriale ha escluso l’assenza di tipicità della condotta, in quanto il quantitativo di rifiuti trasportati (tra cui spezzoni di ferro da costruzioni, tubi in lamiera zincata, lamierato vario e tubi di ghisa) non poteva definirsi irrisorio. Si tratta di una valutazione di fatto logicamente motivata che sfugge al sindacato di questa Corte.
2.2. Si osserva inoltre che, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, il reato loro contestato non è abituale o a condotta plurima, potendo realizzarsi in anche con un solo trasporto.
Come, infatti, è stato osservato da questa Corte, il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) d.l. n. 172 del 2008, convertito con modificazioni con legge n. 210 del 2008, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (vigente in tutto il restante territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente anche un unico trasporto abusivo di rifiuti (Cass., Sez. 3, 11 novembre 2013, n. 45306).
D'altra parte, vi è un’evidente ragione di carattere sistematico che porta ad escludere la necessità di una pluralità di condotte omogenee ai fini della integrazione del reato contestato ai prevenuti. Infatti è indubbia la ratio della disposizione eccezionale e temporanea dettata dal citato decreto legge n. 172 del 2008, cioè quella di apprestare una tutela più avanzata, rispetto a quella ordinariamente offerta al bene interesse protetto dalla norma generale contenuta nel codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti, in quelle porzioni del territorio nazionale ubicate in una considerevole parte del meridione d'Italia, implicate da non trascurabili fenomeni emergenziali, non disgiunti dalla infiltrazione degli interessi della malavita organizzata, in relazione alle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti. Ora, posto che la disciplina repressiva ordinaria in tema di reati connessi alla gestione dei rifiuti non prevede alcun limite, in relazione all’integrazione del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, dettato dalla necessaria reiterazione della condotta criminosa, potendo essa essere realizzata anche in occasione di un unico episodio di trasporto e deposito di rifiuti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 marzo 2015, n. 8979), ne segue che un limite di tal genere non può riguardare neppure il reato, per molti versi sovrapponibile a quello previsto dalla legislazione comune, di cui alla legge eccezionale.
Va data perciò continuità al principio, che la Corte condivide, secondo cui il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016 - dep. 12/09/2017, Angeloni e altro, Rv. 270947).
3. Quanto, poi, alla posizione del Crascì, la Corte ne ha confermato il giudizio di responsabilità in relazione alle stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede di esame, e considerando che egli si trovava alla guida del veicolo su cui vi erano trasportati i rifiuti in esame, visibili a tutti – e quindi anche al conducente – in quanto riposti sul cassone. Si tratta di un apprezzamento fattuale logicamente motivato che, quindi, supera il vaglio di legittimità.
4. Il terzo motivo è, del pari, manifestamente infondato.
E’ dirimente osservare che, nei motivi di appello, non era stata chiesta l’applicazione dell’invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. E, per costante giurisprudenza, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 - dep. 14/06/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 - dep. 04/04/2017, Costa e altro).
Ciò vale, si ribadisce, anche in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., questione che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se tale disposizione, come nel caso in esame, era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, dep. 21/04/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 266678).
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Per espressa previsione normativa, la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. richiede, con riferimento ai “delitti determinati da motivi di lucro”, la concomitante presenza di due presupposti: la speciale tenuità del lucro, conseguito o sperato, e la speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso. Orbene, nel caso in esame, con motivazione giuridicamente corretta, la Corte territoriale ha correttamente escluso il riconoscimento dell’invocata attenuante, non essendovi prova che il lucro fosse di speciale tenuità, reputando inverosimile, con apprezzamento fattuale immune da vizi logici, la spiegazione offerta dagli imputati, secondo cui la ricompensa loro offerta per un trasporto così delicato e rischioso fosse un semplice panino.
6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 05/10/2018.