Cass. Sez. III n.35911 del 19 settembre 2008 (Ud. 25 giu. 2008)
Pres. De Maio Rel. Lombardi Ric. Rolando
Rifiuti. Rottami ferrosi

I rottami ferrosi materiali non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto anche in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, che, tra l\'altro, ha abrogato l\'art. 14 D.L. 1382 (art. 264, comma primo lett.l). Le eccezioni alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti, derivante dalla classificazione di determinate sostanze quali materia prima secondaria, ai sensi degli art. 183, primo comma letto q), e 181, comma 13, o sottoprodotto, ai sensi dell\'art. 183, comma primo letto n), del decreto legislativo, sono sempre subordinate alla condizione che il detentore non se ne sia disfatto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio

Consigliere " Pierluigi Onorato
" Ciro Petti
" Alfredo Maria Lombardi
" Margherita Marmo
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sul ricorso proposto da Rolando Franco, n. a Grugliasco il 27.10.1968, avverso la sentenza in data 22.2.2007 del Tribunale di Torino, con la quale venne condannato alla pena di € 1.400,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all\'art. 51, comma quarto, del D. Lgs. n. 22/97.


Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha affermato la colpevolezza di Rolando Franco in ordine al reato di cui all\'art. 51, comma quarto, del D. Lgs. n. 22/97, ascrittogli perché, quale amministratore della ditta ROL-FER s.n.c., esercente l\'attività di raccolta e commercio di rottami ferrosi e non ferrosi, stoccava parte dei rifiuti di origine metallica in cumuli posti direttamente a contatto con il terreno, anziché su un\'area pavimentata ed isolata, in violazione di quanto prescritto all\'art. 6 punto c) del DM 5.2.1998.


Il giudice di merito ha respinto le deduzioni difensive con le quali l\'imputato, peraltro autorizzato allo svolgimento dell\'attività di raccolta di rifiuti non pericolosi, aveva sostenuto che i rottami metallici oggetto del deposito irregolare non costituivano rifiuto ai sensi dell\'art. 14 della L. n. 178/2002.


La sentenza ha osservato sul punto che, in ogni caso, la disposizione citata non è applicabile ad un\'impresa che commercializzi le sostanze in essa previste e che, peraltro, la L. 178/2002 è stata abrogata dal D. Lgs n. 152/06.


Si è osservato inoltre che la nozione di rifiuto di cui al citato art. 14 contrasta con quanto previsto dalla Direttiva Europea 91/156/CE, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 11.11.2004 nella causa C-457/02, Niselli; che anche le nozioni di materia prima secondaria o di sottoprodotto non sono applicabili al caso in esame.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso l\'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 14 del D.L. n. 138/2002, 6 del D. Lgs. n. 22/96, 264, comma primo lett. 1) del D. Lgs. n. 152/06, 2 c.p. e 25 della Costituzione, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.


Si osserva che secondo la sentenza impugnata i rottami ferrosi di cui alla contestazione rientrano nella categoria dei rifiuti, essendosi ritenuto sostanzialmente inapplicabile agli stessi il disposto di cui all\'art. 14 del D.L. n. 138/2002, allorché le operazioni vengano effettuate da una ditta diversa da quella produttrice dei rifiuti, sulla base dell\'interpretazione giurisprudenziale che ha fatto seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell\'11.11.2004 nella causa C-457/02 Niselli. Si deduce, quindi, in sintesi, che le pronunce della Corte di Giustizia Europea non possono introdurre nella legislazione nazionale dei singoli Stati disposizioni più sfavorevoli per il cittadino rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale; che, in ogni caso, in materia penale deve trovare applicazione il disposto di cui all\'art. 2 c.p., sicché il giudice di merito non poteva neppure toner conto della successiva abrogazione del D.L. n. 138/2002, convertito in L. n. 178/02, ad opera del D. Lgs n. 152/06, essendo la norma abrogata più favorevole; che peraltro i rotami ferrosi di cui si tratta potevano rientrare nella nozione di materie prime secondarie introdotta dal citato testo unico. Si deduce, infine, che la complessità della normativa di cui si tratta e l\'incertezza della interpretazione giurisprudenziale in ordine alla stessa avrebbe quanto meno dovuto far ritenere sussistente l\'esimente della buona fede dell\'imputato.


Il ricorso non è fondato.


Osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già rilevato l\'esistenza di un contrasto Ira la nozione di rifiuto contenuta nell\'art. 1 della direttiva CEE 75/442/CE, come sostituito dall\'art. 1 della direttiva 91/156/CE e successive modificazioni, e quella derivante dalla interpretazione autentica di cui al citato art. 14 del D.L. 8.7.2002 n. 138, convertito in L. 8.8.2002 n. 178 (cfr. sez. III, 21.12.2006 n. 14557, Palladino ed altre); che inoltre deve essere escluso che le direttive europee, a differenza dei regolamenti e delle decisioni della Corte di Giustizia Europea, possano essere applicate direttamente dal giudice in sostituzione della legislazione nazionale con la quale risultino in contrasto (norme self-executing).


Tanto premesso, si deve rilevare, in applicazione del D. Lgs n. 22/97, vigente all\'epoca del fatto, che i rottami ferrosi sono classificati quali rifiuti: codici CER 160117, 120101 ed altri; che l\'allegato C del citato decreto legislativo qualifica quale operazione di smaltimento (lettera R 13) "la messa in riserva in attesa della sottoposizione ad una più specifica attività di recupero".


Orbene, pur risultando applicabile, come dedotto dal ricorrente, quale disposizione pia favorevole, l\'interpretazione autentica dell\'art. 6 del decreto legislativo n. 22/97, dettata, con riferimento alla nozione di rifiuto, dal citato art. 14 del D. L. 8.7.2002 n. 138, convertito in L. n. 178/2002, all\'epoca vigente, deve escludersi che i rottami ferrosi di cui si tratta dovessero essere esclusi dal novero dei rifiuti ai sensi della predetta disposizione.


L\'art. 14 del citato testo normativo detta, nel primo comma, l\'interpretazione autentica delle parole (a) "si disfi", (b) "abbia deciso", (c) "abbia l\'obbligo di disfarsi", stabilendo in particolare:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento odi recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22".


Dispone, poi, nel secondo comma:
"Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma i per i beni o sostanze e materiali residuali di produzione odi consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o in diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all\'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o in diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell\'allegato C del decreto legislativo n. 22".
Pertanto, emerge chiaramente dal riportato secondo comma dell\'art. 14 che l\'esclusione dal novero dei rifiuti non può essere applicata con riferimento a quei materiali, dei quali il detentore si sia disfatto (lett. a) del primo comma), anche se tali materiali risultassero riutilizzabili ed effettivamente riutilizzati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle lettere a) e b) del secondo comma.


Peraltro, in ogni caso, detti materiali non devono essere sottoposti ad operazioni di recupero tra quelle individuate nell\'allegato C del decreto legislativo n. 22/97.


Orbene, nel caso in esame, i rottami ferrosi depositati dalla ditta di cui è titolare il Rolando, senza l\'osservanza delle prescrizioni di legge, in attesa dell\'avviamento ad operazioni di recupero, costituiscono materiali dei quali evidentemente il produttore si era disfatto.


Inoltre, secondo l\'accertamento di merito, tali materiali venivano, sottoposti dall\'imputato ad un\'operazione di smaltimento, nei sensi sopra precisati (deposito in attesa delle operazioni di recupero), rientrante tra quelle previste dall\'allegato C del decreto legislativo.


Non sussistono, pertanto, le condizioni negative previste dall\'art. 14, comma secondo, al fine di escludere i rottami ferrosi di cui si tratta dal novero dei rifiuti sulla base del mero \'rilievo della loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti.


Per completezza di esame va, infine, rilevato che i materiali di cui si tratta non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto anche in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, che, tra l\'altro, ha abrogato l\'art. 14 citato (art. 264, comma primo lett. I).


Le eccezioni alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti, derivante dalla classificazione di determinate sostanze quali materia prima secondaria, ai sensi degli art. 183, primo comma lett. q), e 181, comma 13, o sottoprodotto, al sensi dell\'art. 183, comma primo lett. n), del decreto legislativo, sono sempre subordinate alla condizione che il detentore non se ne sia disfatto.


Infine, la doglianza afferente alla sussistenza delle condizioni per ritenere la buona fede del Rolando è di merito ed è, pertanto, inammissibile in sede di legittimi* non risultando neppure che l\'imputato l\'abbia dedotta dinanzi al Tribunale.


Peraltro, l\'assunto si palesa altresì illogico, risultando che il Rolando si era munito della autorizzazione necessaria per lo smaltimento dei rifiuti di cui si tratta, mentre ha solo omesso di osservare le prescrizioni derivanti dall\'esercizio dell\'autorizzazione ottenuta.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell\'art. 616 c.p.p. al rigetto dell\'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 25.6.2008.



Depositato in cancelleria 19/09/2008