SEZ. 3 SENT. 16016 DEL 17/04/2003 (UD.19/02/2003) RV. 224249
PRES. Toriello F REL. Squassoni C COD.PAR.392
IMP. Battaglino PM. (Conf.) Siniscalchi A
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Produttore-detentore di rifiuti spe ciali - Consegna dei rifiuti a terzi autorizzati - Obbligo di verifi care che si tratti di terzi autorizzati - Sussistenza - Violazione - Responsabilita' a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'art.51, comma 1, D.L.G. n.22 del 1997 - Configurabilita'.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 COMMA 1
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 10 COMMA
Il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi (nella specie pneumatici usati), qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, puo', ex art.10 D.L.G. n.22 del 1997, consegnarli ad altri soggetti ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella specie smaltitore), nella commissione del reato di cui all'art. 51, comma 1, D.L.G. n.22 del 1997(attivita' di gestione non autorizzata).
Fonte CED Cassazione