SEZ. 3 SENT. 16001 DEL 07/04/2003 (UD.12/02/2003) RV. 224722
PRES. Savignano G REL. Vitalone C COD.PAR.392
IMP. Frere' S PM. (Parz. Diff.) Iacoviello F
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di rifiuti - Autorizzazio ne ex art. 28 del D.L.G. n. 22 del 1997 - Silenzio assenso - Possibi lita' - Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 28
D. P. R. DEL 26/4/1992 NUM. 300
D. P. R. DEL 9/5/1994 NUM. 407


In tema di smaltimento dei rifiuti non e' configurabile il formarsi del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione formulata ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che tale provvedimento deve sempre assumere la forma scritta e deve essere corredato da adeguata motivazione al fine di rendere efficace il controllo sul corretto uso della discrezionalita' amministrativa in una materia di particolare delicatezza e rilevanza per la tutela ambientale.
Fonte CED Cassazione