Cass.Sez. III n. 5757 del 6 febbraio 2014 (Ud 17 gen 2014)
Pres.Teresi Est. Pezzella Ric. Pieri
Rifiuti.Obbligo di segnalazione alle autorità competenti del superamento delle soglie di contaminazione

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante, e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione.

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