Cass. Sez. III  n. 41854 del 7 novembre 2008 (Ud. 8 ott. 2008)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Patane\'
Urbanistica. Opere in zona sismica (natura del reato)

In materia di normativa antisismica, il reato di esecuzione dei lavori in difformità dalle norme tecniche ha natura di reato permanente, che si perfeziona con la cessazione dei lavori stessi mentre i reati consistenti nell\'omessa presentazione della denuncia dei lavori e dell\'avviso di inizio dei lavori hanno natura di reati istantanei.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/10/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01969
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 012542/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PATANÈ TROPEA COSIMO, N. IL 11/02/1954;
avverso SENTENZA del 08/02/2008 TRIB. SEZ. DIST. di PATERNÒ;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l\'annullamento senza rinvio per prescrizione. OSSERVA
1) Con sentenza dell\'8.2.2008 il Tribunale di Catania, sez. dist. di Paterno, in composizione monocratica, dichiarava Patanè Tropea Cosimo colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, comma 1 e art. 95 (capo b) e del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, commi 1 e 4, e art. 95 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda; pena interamente condonata e non menzione della condanna.
Propone ricorso per Cassazione il Patanè a mezzo del difensore per violazione di legge in relazione all\'art. 157 c.p..
Trattandosi di reati contravvenzionali, puniti con la sola pena dell\'ammenda, il temine massimo di prescrizione a norma dell\'art. 157 c.p., vigente all\'epoca del commesso reato, è pari ad anni tre. Tale termine risulta ampiamente decorso già al momento della emissione della sentenza.
Chiede pertanto l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2) Il ricorso è fondato.
2.1) Ai sensi dell\'art. 157 c.p. previgente, per le contravvenzioni per cui la legge stabilisce la sola pena dell\'ammenda il termine di prescrizione era di anni due, prolungato della metà ex art. 160 c.p..
La L. 5 dicembre 2005, n. 251 ha innovato in ordine al tempo necessario a prescrivere, prevedendo per tutte le contravvenzioni, ancorché punite con la sola pena pecuniaria, il termine di anni quattro, prolungato ex art. 160 c.p., comma 3 e art. 161 c.p., comma 2 non oltre un quarto, oppure della metà nei casi di cui all\'art. 99 c.p., comma 4 e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105 c.p..
Essendo il presente procedimento pendente al momento dell\'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, trova applicazione la norma transitoria (art. 10, comma 2), secondo cui "ferme restando le disposizioni dell\'art. 2 c.p, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell\'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti". Non c\'è dubbio quindi che, essendo più favorevoli, come si è visto in precedenza, si applichino i termini di prescrizione di cui all\'art. 157 c.p. previgente.
2.2) Il reato, consistente nell\'esecuzione in difformità dalle norme tecniche sull\'edilizia in zone sismiche ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, mentre i reati consistenti nell\'omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell\'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei (cfr. Cass. sez. un. 23.7.1999 n. 18; nello stesso senso, con espresso riferimento al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, Cass. pen. sez. 3, 29.1.2004 n. 335).
Recentemente questa Corte ha ritenuto la permanenza anche del reato consistente nella mancata presentazione della denuncia (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 3069 del 5.12.2007, Mirabelli).
È irrilevante comunque la questione, nel caso di specie, in quanto la permanenza dei reati contestati deve ritenersi, in ogni caso, cessata alla data del 2.7.2004, sia perché a quella data i lavori erano terminati, sia perché intervenne sequestro.
Il termine massimo di prescrizione di anni 3 è pertanto maturato fin dal 2.7.2007, vale a dire prima della sentenza impugnata (emessa l\'8.2.2008), per cui la prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata già in quella sede, non sussistendo causa di sospensione. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio (art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a), per essere i reati di cui ai capi b) e c) estinti per prescrizione. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 100 va disposta la trasmissione di copia della sentenza all\'Ufficio tecnico della Regione Siciliana. P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti ai capi b) e c) estinti per prescrizione.
Dispone trasmettersi copia della sentenza all\'Ufficio Tecnico Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008