Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2603, del 26 maggio 2015
Rifiuti.Legittimità revoca del rinnovo decennale dell’autorizzazione all’attività di autodemolizione per mancanza pareri ARPA.

E’ corretta la tesi sollevate dalla Provincia secondo cui il rinnovo dell’autorizzazione era essenzialmente condizionato all’acquisizione da parte dell’interessata dei pareri dell’A.R.P.A. e del S.I.S.P. nel termine massimo 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione medesima e che dunque il provvedimento abilitativo era sottoposto a due necessarie condizioni sospensive, cui la ditta interessata non ha dato alcun seguito permanendo per sei anni in una situazione di sostanziale assenza di titolarità dell’autorizzazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02603/2015REG.PROV.COLL.

N. 02055/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2015, proposto dalla Provincia di Taranto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso l’avvocato Luigi Albisinni in Roma, via F. Cesi, n. 72; 

contro

La s.r.l. Appia Eco, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso l’avvocato Giannina Cutone in Roma, via Raffaele Caverni, n. 6; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I n. 2845/2014, resa tra le parti, concernente il rinnovo dell’autorizzazione dell’attività di autorottamazione e demolizione;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Appia Eco Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l’avvocato Cesare Semeraro e l’avvocato Francesco Casertano, su delega dell'avvocato Giampaolo Sechi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Vista la sentenza impugnata n. 2854 del 20 novembre 2014, con la quale il Tar della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, ha accolto il ricorso della s.r.l. Appia Eco avverso la revoca del rinnovo decennale dell’autorizzazione all’attività di autodemolizione gestita dall’appellata nel Comune di Massafra, affermando che il provvedimento si poneva in contrasto con una serie di libertà di impresa, principio di gradualità delle sanzioni ed era anche privo di preventive diffide;

Rilevata la correttezza delle tesi sollevate dalla Provincia di Taranto appellante, secondo cui il rinnovo dell’autorizzazione era essenzialmente condizionato all’acquisizione da parte dell’interessata dei pareri dell’A.R.P.A. e del S.I.S.P. nel termine massimo 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione medesima e che dunque il provvedimento abilitativo (di natura sostanzialmente reiettiva dell’istanza in quanto tale) era sottoposto a due necessarie condizioni sospensive, cui la ditta interessata non ha dato alcun seguito permanendo per sei anni in una situazione di sostanziale assenza di titolarità dell’autorizzazione;

Rilevato che dunque non rilevano le deduzioni secondo cui l’atto di ritiro sarebbe stato emanato a notevole distanza di tempo dall’emanazione di un efficace atto abilitativo;

Considerato inoltre che non sono pertinenti le affermazioni svolte dal giudice di primo grado inerenti la libertà di concorrenza, poiché deve ritenersi una violazione della libera concorrenza lo svolgimento di un’attività senza titolo in riferimento alle imprese che svolgono la stessa attività pur munite di titolo, né può sostenersi la sussistenza di una violazione del principio di proporzionalità, visto che la stessa Appia Eco non ha contestato alcunché al momento del rilascio dell’autorizzazione condizionata e l’amministrazione provinciale si è comportata correttamente, attivato un procedimento di revoca preceduto da comunicazione di avvio di procedimento con la partecipazione dell’interessata, pur se l’originario provvedimento non era divenuto efficace, per assenza del verificarsi dell’evento della condizione;

Visto quindi che l’appello deve essere accolto e che le spese dei due gradi di giudizio restano a carico della soccombente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2055 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellata al pagamento delle spese per i due gradi di giudizio, liquidandole in complessivi €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre agli accessori di legge.

Dispone che l’appellata rimborsi all’appellante l’importo effettivamente versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)