Consiglio di Stato Sez. IV n. 7532 del 25 settembre 2025
Rifiuti.Rinnovo autorizzazione e normativa sopravvenuta

In base ad una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti in subiecta materia e tenendo conto della ratio delle norme attributive dei relativi poteri alla p.a., anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni come quelle originariamente rilasciate per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo, debba essere riconosciuta alla amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’art. 41 Cost.), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.).

Pubblicato il 25/09/2025

N. 07532/2025REG.PROV.COLL.

N. 00039/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2021, proposto da GM Pozzolana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Di Luccio e dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio; A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lazio; Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10553/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti.


1. La società GM Pozzolana s.r.l. (di seguito nella presente decisione anche solo GM Pozzolana) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla predetta società per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. n. QL/70377/2019 del 12 settembre 2019 di rigetto della istanza di rinnovo delle autorizzazioni relative all’impianto di gestione dei rifiuti dalla predetta società.

2. La società appellante è titolare di un complesso produttivo per la gestione dei rifiuti inerti in località “Corcolle” nel territorio del VI Municipio di Roma Capitale, costituito da una discarica per rifiuti inerti (D1), da un impianto per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (R13-R5) e da un impianto per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo (R10).

2.1. La discarica per rifiuti inerti è stata autorizzata con d.d. n. 1378 del 31 luglio 2009; l’impianto per il recupero di rifiuti da costruzione e da demolizione è stato autorizzato con d.d. n. 1379 del 31 luglio2009; l’attività di recupero ambientale è stata autorizzata con d.d. n. 1377 del 31 luglio 2009.

L’impianto per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione è stato realizzato e messo in esercizio, mentre (secondo la prospettazione dell’appellante) la discarica per rifiuti inerti non è mai stata messa in esercizio, per effetto dell’occupazione del sito disposta dal Commissario delegato per il superamento dell’emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, per la realizzazione (mai avvenuta) di una discarica per rifiuti solidi urbani.

2.2. Con istanze protocollate il 9 gennaio 2019, la società appellante ha chiesto il rinnovo dei titoli abilitativi sopra richiamati (punto 2.1.) per ulteriori dieci anni.

2.3. A seguito della presentazione delle istanze di rinnovo, l’amministrazione comunale ha indetto, in data 29 aprile 2019, una Conferenza di servizi decisoria simultanea.

Per la prima riunione della Conferenza di servizi, tenutasi in data 13 giugno 2019, sono pervenuti i pareri dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale, della Regione Lazio – Area valutazione impatto ambientale, del Mibact – Soprintendenza speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma e della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2.4. Con nota del 9 maggio 2019, l’Autorità di Bacino ha richiamato l’attenzione sui seguenti due aspetti:

a) sulla necessità di effettuare un’analisi preliminare del sito per verificarne la idoneità a ricevere la localizzazione del complesso impiantistico, alla luce del Piano di assetto idrogeologico e del Piano di gestione rifiuti;

b) sul fatto che la stessa Autorità di Bacino aveva ritenuto incompatibile il progetto commissariale (poi fallito) finalizzato alla realizzazione nel medesimo sito di una discarica per rifiuti solidi urbani.

La Soprintendenza speciale, con nota del 7 giugno 2019, ha richiamato il parere negativo emesso in regime di emergenza commissariale per la realizzazione della discarica di rifiuti solidi urbani, stante “l’unicità e il pregio assoluto di questo luogo e dei suoi dintorni, per la ricchezza dei reperti, e la continuità delle aree archeologiche, per le sedimentazioni del patrimonio storico, rurale e naturale, per i sistemi di boschi e per la configurazione geomorfologica delle acque e delle sorgenti, in considerazione della prossimità a Villa Adriana, a Ponte Lupo, alla grotta Paris”.

2.5. All’esito della Conferenza di servizi del 13 giugno 2019, l’amministrazione procedente ha richiesto comunque agli enti competenti di esprimersi sui seguenti aspetti rilevanti:

a) VIA e coerenza con la pianificazione regionale (Regione Lazio);

b) vincoli paesaggistici e archeologici (Mibact – Soprintendenza speciale);

c) viabilità (Città Metropolitana di Roma Capitale);

d) ulteriori valutazioni sui vincoli (Autorità di Bacino).

Dopo la Conferenza di servizi, è pervenuta una nota dell’Arpa, che ha lamentato alcune carenze dei progetti presentati.

2.6. La seconda riunione della Conferenza di servizi decisoria si è tenuta in data 9 settembre 2019; in tale occasione sono pervenuti il parere unico “favorevole alla realizzazione dell’impianto con prescrizioni” della Regione Lazio e, con nota del 28 agosto 2019, il dissenso superabile con integrazioni progettuali della Città metropolitana di Roma; non sono giunti, invece, i pareri della Soprintendenza e dell’Autorità di Bacino.

2.7. Con d.d. n. 1115/2019 del 12 settembre 2019, Roma Capitale ha respinto le istanze di rinnovo dei titoli autorizzatori sopra richiamati, assumendo a fondamento del diniego i pareri negativi dell’Autorità di Bacino del 9 maggio 2019 e della Soprintendenza del 7 giugno 2019, il dissenso (superabile con integrazioni) della Città Metropolitana di Roma Capitale del 28 agosto 2019 e la nota dell’A.r.p.a. del 13 giugno 2019.

2.8. Dopo l’adozione del provvedimento negativo di rigetto delle istanze di rinnovo, sono giunte:

- la nota dell’Autorità di Bacino del 13 settembre 2019, secondo cui il complesso impiantistico ricadrebbe in zona così classificata “Fattori escludenti – Tutela integrale”;

- la nota della Soprintendenza del 13 settembre 2019, secondo cui il progetto non garantirebbe un efficace recupero ambientale della cava;

- la nota della Soprintendenza capitolina del 18 settembre 2019 di adesione alla precedente nota della Soprintendenza speciale.

2.9. Il provvedimento di rigetto delle istanze presentate è stato impugnato dalla società GM Pozzolana s.r.l. davanti al T.a.r. Lazio.

Con sentenza n. 10553/2020, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso di primo grado, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.

3. La società GM Pozzolana s.r.l. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando le seguenti censure:

3.1. Error in iudicando (sull’erroneo inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio quale rilascio ex novo del titolo autorizzatorio; sulla mancata considerazione delle caratteristiche del procedimento di rinnovo dei titoli autorizzatori e dei poteri esercitabili dall’amministrazione in tale sede; sulla mancata considerazione del fatto che la compatibilità urbanistica e ambientale dell’area era già stata accertata in sede di rilascio dei titoli autorizzatori originari).

La società appellante sostiene che il giudice di primo grado non abbia correttamente qualificato sul piano giuridico la fattispecie concreta dedotta in giudizio.

In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo, in quanto dai pareri dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza era emersa la “mancata compatibilità urbanistica ed ambientale degli impianti di proprietà della GM”.

La società appellante fa rilevare che l’oggetto della istanza presentata non era costituito dal rilascio di un’autorizzazione per un nuovo impianto, bensì dal rinnovo delle autorizzazioni esistenti.

Il rinnovo delle autorizzazioni in questione sarebbe disciplinato dall’art. 208, comma 12, del Codice dall’ambiente e dal § 3.2.2 delle Linee guida regionali.

L’art. 208, comma 12, del Codice dell’ambiente prevede che le autorizzazioni uniche hanno validità di dieci anni e sono rinnovabili; almeno “centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione”, il titolare dell’impianto deve presentare “apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate”.

Secondo la prospettazione difensiva dell’appellante, il rinnovo differirebbe dal rilascio ex novo del titolo autorizzatorio, il cui procedimento è disciplinato dai commi 1 - 11 dell’art. 208 Codice dell’ambiente.

Il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione consisterebbe nella mera verifica della perdurante efficienza dei presidi ambientali approntati dal titolare dell’impianto e dell’adeguamento dell’impianto alle Best Available Techniques (BAT); di contro, l’amministrazione non potrebbe procedere, in sede di rinnovo, alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale di un impianto già autorizzato e sottoposto a VIA.

A fondamento della sua tesi, la società appellante richiama l’art. 209 Codice dell’ambiente, che consente alle imprese in possesso di certificazione ambientale di presentare, al fine del rinnovo del titolo, una semplice autocertificazione, e il § 3.2.2 delle Linee guida regionali, che disciplina il procedimento di rinnovo.

Nell’ambito del procedimento di rinnovo l’autorità competente effettua un sopralluogo all’esito del quale, alla luce delle BAT disponibili, “può richiedere interventi migliorativi all’impianto esistente” oppure “azioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria volti a garantire la piena efficienza dei presidi ambientali”.

A suo giudizio, il rinnovo sarebbe condizionato non all’accertamento della compatibilità urbanistica e ambientale dell’impianto, bensì all’esito favorevole del sopralluogo; la sospensione dell’autorizzazione potrebbe essere disposta solo nel caso in cui, a seguito del sopralluogo, “si riscontrino situazioni che possono comportare rischi di inquinamento”.

La compatibilità urbanistica e ambientale dell’impianto sarebbe del tutto estranea al procedimento di rinnovo dell’autorizzazione, essendo gli aspetti urbanistici e ambientali già stati valutati al momento del rilascio dei titoli autorizzatori originari.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la società ritiene che avrebbe dovuto essere accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.

La società evidenzia, altresì, l’infondatezza della tesi dell’amministrazione comunale, secondo la quale il titolo autorizzatorio della discarica per i rifiuti inerti sarebbe decaduto (con la conseguenza che sarebbe giustificata la configurazione del procedimento quale rilascio ex novo del titolo).

A tale riguardo, fa rilevare che, anche se la discarica per rifiuti inerti (D1) non è mai entrata in esercizio, non vi è stata alcuna decadenza del relativo titolo autorizzatorio.

3.2. Error in iudicando (sull’insussistenza, in ogni caso, di fattori ostativi al rinnovo dei titoli autorizzatori e sul deficit d’istruttoria del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento negativo).

La sentenza sarebbe erronea anche laddove si dovesse ritenere che, in sede di rinnovo del titolo autorizzatorio, l’amministrazione debba effettuare ex novo l’accertamento di compatibilità urbanistica e ambientale del complesso produttivo.

La società appellante fa rilevare che i pareri dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza sono successivi all’adozione del provvedimento finale.

La stessa amministrazione capitolina aveva richiesto, infatti, all’esito del verbale del 13 giugno 2019, approfondimenti specifici agli enti competenti e lo aveva fatto per la (asserita) inattendibilità dei riscontri pervenuti dalla stessa Autorità di Bacino e dalla Soprintendenza, che si riferivano al progetto commissariale (poi abbandonato) della realizzazione di una discarica per rifiuti solidi urbani.

Evidenzia il differente carico sull’ambiente e sul territorio di una discarica per rifiuti inerti rispetto a una discarica per rifiuti solidi urbani.

In ogni caso, i pareri tardivi dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza sarebbero infondati.

Fa rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’infondatezza dei suddetti pareri sarebbe stata specificamente contestata da GM Pozzolana nel ricorso introduttivo del giudizio (a pag. 18).

Secondo l’Autorità di Bacino, sarebbe ostativa al rinnovo dei titoli autorizzatori la considerazione secondo cui l’impianto ricade in un ambito territoriale per il quale gli allegati del nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti individuano “Fattori escludenti – Tutela integrale”.

Nel corso della prima riunione della Conferenza di servizi, GM Pozzolana aveva evidenziato l’insussistenza dei vincoli segnalati dall’Autorità di Bacino sulla base della documentazione integrativa prodotta in seno alla stessa Conferenza.

In ogni caso, gli assunti dell’Autorità di Bacino sarebbero smentiti dalle considerazioni espresse dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nel corso del giudizio di primo grado (memoria difensiva depositata in data 12 dicembre 2019) e dal rilascio da parte della Regione Lazio del parere unico favorevole.

4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al proposto gravame.

5. Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora Ministero della Cultura), depositando una relazione.

6. Si è costituita in giudizio anche la Città Metropolitana di Roma, evidenziando, con riguardo al parere reso dall’Autorità di Bacino, che la dedotta necessità di acquisire il nulla-osta del r.d. 523/1904, di competenza della Città Metropolitana sarebbe errata sotto diversi profili.

Ha evidenziato quindi che, non avendo ravvisato specifiche competenze in merito al procedimento in questione, ha ritenuto di non dare riscontro alle osservazioni dell’Autorità di Bacino.

7. Con memoria depositata in data 9 febbraio 2024, la società appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

8. Con ordinanza collegiale n. 5117/2024, questa Sezione ha disposto alcuni approfondimenti istruttori, nominando quale verificatore il Preside della Facoltà di Ingegneria civile e industriale della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con facoltà di delega a professore universitario con adeguata competenza in materia, affidandogli il compito di redigere una relazione, nella quale, a seguito di appositi accertamenti, venissero chiariti i seguenti aspetti:

“a) se l’impianto di trattamento di rifiuti della società appellante, sito in Roma, località Corcolle, ricada o meno in aree soggette a rischio idraulico o geomorfologico, in base alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico attualmente vigente;

b) vengano individuati i vincoli ambientali, archeologici e paesaggistici insistenti sulla zona nella quale ricade l’impianto di trattamento dei rifiuti gestito dalla società appellante e, in particolare, venga individuato l’impatto delle attività per le quali è stata presentata dalla società appellante istanza di rinnovo sull’ambito territoriale circostante e il grado di irreversibilità delle modifiche indotte dall’attività di trattamento dei rifiuti sulle funzioni biologiche del paesaggio e sull’apprezzamento dei beni archeologici presenti nella zona (tenendo conto di quanto evidenziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, nella nota del 7 giugno 2019 prot. 0020811);

c) venga evidenziata l’incidenza delle attività oggetto della istanza di rinnovo sulla gestione delle acque reflue e sulle emissioni in atmosfera (tenendo conto di quanto evidenziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione ambientale”, con nota prot. 0127207 del 28 agosto 2019)”.

9. Con successiva ordinanza collegiale n. 7417/2024, questa Sezione, in accoglimento della istanza formulata dal verificatore nominato, ha autorizzato quest’ultimo a delegare l’esecuzione dei predetti ad un collegio composto da tre docenti universitari.

10. Con successiva ordinanza collegiale n. 10349/2024 è stata concessa ai verificatori delegati la proroga del termine per il deposito della relazione finale di verificazione.

11. In data 18 marzo 2025, i verificatori hanno depositato la relazione di verificazione.

12. Con memoria depositata in data 16 maggio 2025, la società appellante, sulla base delle risultanze della verificazione, ha insistito per l’accoglimento dell’appello, per la condanna della amministrazione al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato.

13. Nella memoria depositata in data 30 maggio 2025, Roma Capitale ha evidenziato che il provvedimento impugnato risulta coerente con l’istruttoria procedimentale; ha quindi insistito per il rigetto dell’appello.

14. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

15. Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione dirigenziale rep. n. QL/1115/2019 e prot. n. QL/70377/2019 del 12 settembre 2019, con la quale il Dipartimento di Tutela Ambientale, Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti di Roma Capitale ha respinto la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni precedentemente rilasciate alla società appellante per l’esercizio delle attività di discarica per rifiuti inerti (D1), di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (R13-R5) e di recupero ambientale con terre e rocce di scavo (R10) nell’impianto sito in Roma Via Zagarolese, Località Corcolle.

16. Il primo motivo di appello è infondato.

L’art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 dispone:

“12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990”.

Il legislatore non ha precisato se, ai fini del rinnovo dei titoli autorizzatori per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’amministrazione debba/possa verificare la compatibilità urbanistica e ambientale della attività di cui è richiesto il rinnovo; la questione giuridica dedotta in giudizio deve essere quindi risolta in via interpretativa.

In base ad una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti in subiecta materia e tenendo conto della ratio delle norme attributive dei relativi poteri alla p.a., ritiene il Collegio, che, anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni come quelle originariamente rilasciate alla società appellante (per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo), debba essere riconosciuta alla amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’art. 41 Cost.), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.).

Oltre a ciò, non può essere condivisa la tesi della società appellante che rivendica il diritto alla continuità dell’attività precedentemente autorizzata, tenendo conto del fatto che l’attività di discarica per rifiuti inerti non è mai stata esercitata in passato (come riconosciuto dalla stessa appellante).

17. Merita accoglimento invece il secondo motivo di appello.

17.1. Gli elementi individuati dalla amministrazione per respingere l’istanza di rinnovo sono i seguenti:

a) il parere contrario dell’Autorità di Bacino, secondo la quale l’impianto ricadrebbe in un ambito per il quale gli allegati del nuovo Piano di gestione dei rifiuti individuano “Fattori escludenti – Tutela integrale”;

b) il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, che ha richiamato i vincoli presenti sulla zona e il pregiudizio per il paesaggio, tenendo conto del fatto che le attività oggetto della domanda di rinnovo richiedono la realizzazione di platee in calcestruzzo, determinando così una irreversibile trasformazione dei luoghi.

17.2. In ragione delle valutazioni non coincidenti assunte dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento (la Regione Lazio ha espresso parere unico favorevole con prescrizioni; la Città Metropolitana di Roma Capitale ha contestato alcune delle considerazioni tecniche svolte dall’Autorità di Bacino) il Collegio ha ritenuto necessario procedere ad alcuni approfondimenti istruttori, facendo ricorso alla verificazione tecnica.

17.3. Nella relazione finale di verificazione, il collegio di verificatori ha formulato le seguenti conclusioni:

- con riguardo al quesito sub a (diretto a verificare se l’impianto di trattamento di rifiuti della società appellante, sito in Roma, località Corcolle, ricada o meno in aree soggette a rischio idraulico o geomorfologico, in base alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico attualmente vigente):

“Né l’impianto di trattamento dei rifiuti in senso stretto (impianto di riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione R13-R5), né le altre attività oggetto della presente verificazione (discarica per rifiuti inerti D1 e Recupero ambientale R10 con terre e rocce da scavo) ricadono in aree a rischio idraulico in base alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico attualmente vigente.

Riguardo al rischio geomorfologico, la Tavola 38 - Inventario dei fenomeni franosi e delle situazioni di rischio da frana - del Piano di Assetto Idrogeologico attualmente vigente evidenzia diversi “orli di scarpata di frana”, che corrispondono alle posizioni più scoscese o agli orli verticali dei margini delle aree di cava dismesse.

Tali orli non sono considerati a rischio significativo e, comunque, la realizzazione della discarica di rifiuti inerti e del recupero ambientale porteranno al graduale colmamento dell’invaso della ex cava e alla progressiva diminuzione dell’altezza delle scarpate scoscese, fino alla loro completa eliminazione”.

- con riguardo al quesito sub b (relativo alla individuazione dei vincoli ambientali, archeologici e paesaggistici insistenti sulla zona nella quale ricade l’impianto di trattamento dei rifiuti gestito dalla società appellante, alla individuazione dell’impatto delle attività per le quali è stata presentata dalla società appellante istanza di rinnovo sull’ambito territoriale circostante e il grado di irreversibilità delle modifiche indotte dall’attività di trattamento dei rifiuti sulle funzioni biologiche del paesaggio e sull’apprezzamento dei beni archeologici presenti nella zona, tenendo conto di quanto evidenziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza Speciale Pag. 35 di 36 Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, nella nota del 7 giugno 2019 prot. 0020811):

“Il regime vincolistico è stato dettagliatamente individuato nei precedenti paragrafi della presente Relazione, ai quali si rinvia. Sono presenti vincoli sui beni paesaggistici, sulla protezione dei corsi d’acqua e dei laghi, sulla protezione delle aree boscate, sulla protezione delle zone di interesse archeologico. L’esame del progetto di esercizio dell’impianto di riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione (R13-R5) e di realizzazione del Recupero ambientale con terre e rocce da scavo (R10) e della Discarica per rifiuti inerti (D1) non ha evidenziato violazione dei vincoli o difformità dalle indicazioni delle Norme fissate dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale vigente. Riguardo all’impatto delle attività di cui all’istanza di rinnovo sull’ambito territoriale circostante si può prevedere che al termine dei lavori di ripristino ambientale del sito saranno apportati miglioramenti rispetto alla situazione attuale, sia sotto il profilo paesaggistico, sia per le funzioni biologiche del paesaggio, e non sarà alterato l’apprezzamento dei beni archeologici presenti nella zona”.

- con riguardo a quesito sub c (relativo alla incidenza delle attività oggetto della istanza di rinnovo sulla gestione delle acque reflue e sulle emissioni in atmosfera, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione ambientale”, con nota prot. 0127207 del 28 agosto 2019):

“Nello scenario in cui le acque vengano gestite come rifiuti e avviate a impianto di trattamento esterno all’area interessata dalle attività oggetto della istanza di rinnovo non si ha alcuna incidenza sulla gestione delle acque reflue. In base alle specifiche disposizioni del Comune di Roma (DD 1379 del 31.07.2009), tale scenario dovrà essere necessariamente mantenuto fino a che non sarà concessa l’autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali locali, previa verifica di corretto funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue già realizzato. Riguardo alle emissioni in atmosfera, l’introduzione delle misure di contenimento prescritte dalle autorità competenti all’atto del rilascio dell’autorizzazione dell’impianto esistente è idonea a garantire il rispetto degli standard di qualità dell’aria. Ciò a condizione che vengano completati l’iter progettuale e autorizzativo dell’impianto nella configurazione prevista a regime e la verifica della piena funzionalità ed efficienza delle apparecchiature esistenti che si intende continuare a utilizzare”.

17.4. In altri termini, il collegio di verificatori ha accertato che:

a) l’impianto di trattamento dei rifiuti in senso stretto (impianto di riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione R13-R5) e le altre attività (discarica per rifiuti inerti D1 e Recupero ambientale R10 con terre e rocce da scavo) non ricadono in aree a rischio idraulico in base alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico attualmente vigente e che il rischio idrogeologico, poco significativo, è limitato ai margini scoscesi dell’area della cava dismessa, evidenziando nel contempo che la realizzazione della discarica di rifiuti inerti e il recupero ambientale porteranno al graduale riempimento dell’invaso della ex cava e alla progressiva diminuzione dell’altezza delle scarpate scoscese, fino alla loro completa eliminazione;

b) sull’area gravano vincoli sui beni paesaggistici, sulla protezione dei corsi d’acqua e dei laghi, sulla protezione delle aree boscate, sulla protezione delle zone di interesse archeologico, ma l’esame del progetto di esercizio dell’impianto di riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione (R13-R5) e di realizzazione del Recupero ambientale con terre e rocce da scavo (R10) e della Discarica per rifiuti inerti (D1) non ha evidenziato violazione dei vincoli o difformità dalle indicazioni delle Norme fissate dal Piano territoriale paesaggistico regionale vigente, tenendo conto che “si può prevedere che al termine dei lavori di ripristino ambientale del sito saranno apportati miglioramenti rispetto alla situazione attuale, sia sotto il profilo paesaggistico, sia per le funzioni biologiche del paesaggio, e non sarà alterato l’apprezzamento dei beni archeologici presenti nella zona”;

c) l’insussistenza di alcuna incidenza della attività oggetto della istanza di rinnovo sulla gestione delle acque reflue, in quanto le acque utilizzate verranno gestite come rifiuti e avviate a impianto di trattamento esterno all’area in questione; con riguardo alle emissioni in atmosfera, le misure di contenimento prescritte dalle autorità competenti sono state reputate idonee a garantire il rispetto della qualità dell’aria, a condizione che venga completato l’iter autorizzativo degli impianti di nuova configurazione e venga verificata la funzionalità e l’efficienza degli impianti già esistenti.

17.5. Nella memoria depositata in data 30 maggio 2025, Roma Capitale si è soffermata sugli aspetti di natura procedurale, ma non ha contestato sul piano sostanziale le conclusioni della relazione di verificazione.

17.6. Alla luce delle motivate conclusioni della verificazione tecnica, le cui risultanze non sono state efficacemente contestate dalle amministrazioni resistenti, le ragioni individuate dalla amministrazione capitolina per respingere l’istanza presentata dalla società appellante si sono rivelate prive di fondamento o comunque non supportate da idonea istruttoria.

18. Il ricorso in appello va quindi accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, in quanto viziato da eccesso di potere, in relazione al dedotto profilo di difetto di istruttoria, facendo tuttavia salvi i successivi provvedimenti della amministrazione, nei quali potranno essere individuate dalle amministrazioni interessate, secondo le rispettive competenze, le prescrizioni e le condizioni necessarie a rendere la prosecuzione delle attività svolta dalla società appellante compatibile con le esigenze di tutela ambientale e dei vincoli gravanti, a vario titolo, sull’area in questione.

19. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico di Roma Capitale, del Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività culturali) e dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale; sono compensate nei confronti della Città Metropolitana di Roma; le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento, sono poste (in parti uguali) a carico delle parti soccombenti (Roma Capitale; Ministero della Cultura; Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Condanna (in solido) Roma Capitale, il Ministero della Cultura e l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale al pagamento in favore della società GM Pozzolana delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato (se versato).

Pone a carico di Roma Capitale, del Ministero della Cultura e dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale (in parti uguali) le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore