Nuovi obblighi in merito alla scheda di trasporto. In vigore dal 19 luglio 2009.
di Rosa Bertuzzi
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Norme di riferimento:

a) Decreto Legislativo 286 del 21/ 11/2005 “ Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”;
b) Decreto Legislativo n. 214 del 22/12/2008, che ha introdotto l’art 7 bis nel Decreto Legislativo 286 del 21/ 11/2005;
c) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 554 del 30/06/2009. pubblicato sulla G.U. del 4.7.2009, n. 153, in vigore dal 19 luglio 2009;
d) Circolare del 17/7/2009 del Ministero dell’Interno prot. 300/A/8980/09/108/44.


Il Decreto Legislativo n. 214 del 22/12/2008, che ha introdotto l’art 7 bis nel Decreto Legislativo 286 del 21/ 11/2005 , ha imposto l’obbligo della Scheda di Trasporto, per accompagnare la merce durante lo spostamento da un luogo ad un altro, la quale è intesa come documento di tracciabilità della merce, costituendo documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tutti i soggetti (vettori, committenti, caricatori e proprietario delle merci).
TALI OBBLIGHI VALGONO SOLAMENTE PER IL TRASPORTO IN CONTO TERZI (Art. 1 ).
L’art 7 bis nel Decreto Legislativo 286 del 21/ 11/2005 stabilisce il contenuto della scheda di trasporto e degli eventuali documenti che possono essere considerati ad essa equivalenti.
Il Punto 2.2 prevede che la scheda di trasporto può essere considerata equipollente ad altri documenti espressamente indicati nella stessa Circolare e, per quanto riguarda, nello specifico, il trasporto di rifiuti, sarebbe da considerarsi equipollente al formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Infatti i due documenti da richiamare che possono considerarsi equipollenti sono:

1) il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14/08/1996 n.472, il quale è stato assorbito nel FIR tramite Circolare successiva all’emanazione del Decreto Ronchi.
2) “…Sia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale di merci, ai sensi della normativa comunitaria, convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso…”.

Proseguendo la disamina della circolare si nota che i documenti equipollenti però, nel caso specifico del FIR, ovviamente nella sola ipotesi di trasporto di rifiuti, dovranno contenere tutti i dati e le indicazioni riportati sul modello di scheda di trasporto. Più precisamente nel caso preso in esame, per il trasporto di rifiuti il FIR, al momento considerato documento equipollente, non riporta tutti i dati necessari della scheda di trasporto. Di conseguenza la Circolare stabilisce che “.. nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni della scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile sul documento, lo stesso deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti”.
Se ne deduce che in materia di trasporto di rifiuti ne risultano due diverse interpretazioni, che saranno chiarite al più presto con Circolare Ministeriale. Le due diverse interpretazioni sono:

1) sarà necessario, compilare: FIR e la Scheda di trasporto con i dati mancanti del FIR ( ad esempio: i dati del caricatore, ed il numero di iscrizione all’Albo dei trasportatori del vettore), ove la compilazione della scheda di trasporto è a cura del committente;

2) Nelle annotazioni del F.I.R. riportare l’indicazione dei dati mancanti nello stesso F.I.R.. In questo caso si consiglia di apportare la seguente dicitura:
“DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30.06.2009, N. 554 – G.U. n. 153 del 4.7.2009”


Soggetti tenuti all’adempimento della compilazione e conservazione della Scheda di trasporto: essi vengono individuati all’interno della Circolare nei committenti o delegati, che devono procedere alla compilazione e alla sottoscrizione, ad eccezione del vettore, prima dell’inizio del trasporto.
Il documento deve essere conservato in originale a cura del vettore e del conducente a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. Quindi si può desumere che la Scheda di trasporto deve essere compilata a cura del committente e deve contenere: le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce, quelle relative alla tipologia e al peso della merce trasportata e i luoghi di carico e scarico della stessa.


Per completezza dell’esposizione, è bene ricordare che sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974 n. 298, ai sensi dell’art 30, in base all’art 4 del D.M. 554/2009 che sono esenti dall’obbligo anche i trasportatori di collettame effettuati per conto terzi, si rammenta però che l’esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione.


Si riporta, di seguito, un commento a tutta la norma, ovviamente destinata ai trasportatori in genere:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’interno hanno congiuntamente emanato una circolare in data 17 luglio 2009, rispettivamente con numero di protocollo 0071914 e 300/A/8980/09/108/44, in merito alla scheda di trasporto prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore.
L’articolo 7-bis è stato inserito ex novo nel suddetto decreto legislativo dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 214 del 22 dicembre 2008, recante appunto Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore.
Il 1° comma del citato articolo 7-bis, “al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale”, ha istituito il documento denominato “scheda di trasporto”, il quale deve essere compilato a cura del committente e conservato a bordo del veicolo a cura del vettore.
Viene inoltre previsto che la scheda di trasporto possa essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 286/2005 oppure da altra documentazione equivalente che contenga le indicazioni di cui al successivo comma 3 dell’articolo 7-bis.
Tali disposizioni non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come sarà definito da un successivo decreto ministeriale anch’esso previsto dal comma 3.
Il 3° comma dell’articolo 7-bis, infatti, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, venga stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto deve individuare le categorie di trasporto di merci a collettame, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda d i trasporto.
Infatti, nella gazzetta ufficiale n. 153 del 4 luglio 2007 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 554 del 30 giugno 2009, avente ad oggetto Approvazione della scheda di trasporto (come evidenziato nel presente servizio nelle news del 6 luglio 2009).
La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno evidenzia come con l’approvazione del predetto decreto interministeriale venga resa completamente operativa la disciplina di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 286/2005, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè dal 19 luglio 2009.
- Modello e contenuto della scheda di trasporto
La circolare rimanda al 1° articolo del decreto ministeriale n. 554 del 30 giugno 2009, il quale, a sua volta, individua nel modello generale ad esso allegato le caratteristiche della scheda di trasporto.
Si precisa, inoltre, che il documento deve contenere:
a) dati dell’impresa che, secondo la definizione dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 286/2005, rappresenta il vettore del trasporto, in particolare, la denominazione dell’impresa di trasporto, l’indirizzo e la sede dell’azienda, la partita IVA nonché il relativo numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori;
b) dati del committente, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 286/2005, relativi alla denominazione, al suo indirizzo ed alla sua sede, nonché alla partita IVA;
c) dati del soggetto che, secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 286/2005, può essere definito caricatore, relativi alla denominazione al suo indirizzo ed alla sua sede nonché alla relativa partita IVA;
d) dati del proprietario della merce, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 286/2005. Secondo le disposizioni dell’art. 2 del D.M. 554/2009, le generalità di questo soggetto, nonché gli altri dati che lo riguardano, indicati nel modello allegato al decreto interministeriale, devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell’inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso impossibile l’indicazione del proprietario della merce al momento dell’inizio del trasporto;
e) dati relativi alla merce trasportata quali:
a. tipologia, cioè di che tipo di merce si tratta avendo cura di specificare, le sue caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.);
b. quantità, se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un’indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg.;
c. luogo di carico e di scarico della merce trasportata.
La nota ministeriale, stabilito che il contenuto della scheda di trasporto è tassativo, evidenzia tuttavia come l’aspetto, la forma e le caratteristiche del modello ministeriale non debbano essere considerati rigidamente vincolanti, poiché il documento può essere oggetto di elaborazione grafica che ne modifichi l’aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello sopraindicato.
Viene inoltre rimarcato che la verifica della scheda di trasporto non deve configurarsi esaustiva dell’accertamento delle responsabilità dei soggetti del trasporto, bensì soltanto la prima fase di una più specifica attività di controllo degli agenti preposti, mirata ad individuare solo le generalità dei soggetti medesimi, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità.
- Istruzioni fornite al vettore dai soggetti facenti parte della filiera
La circolare interministeriale continua affermando che la scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fomite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore ed evidenziando che qualora tali indicazioni siano presenti ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 2005, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Nel caso di contratto scritto, in carenza di istruzioni sulla scheda di trasporto, occorre ovviamente fare riferimento a quanto riportato nel contratto medesimo.
- Documenti alternativi o equipollenti alla scheda di trasporto
La nota ribadisce quanto disposto dal secondo periodo del 1° comma dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 e cioè che la scheda di trasporto può essere sostituita dal contratto di trasporto ovvero da documenti considerati equipollenti.
- Il contratto di trasporto
Lo stesso decreto ministeriale n. 554 del 2009, al 2° comma dell’articolo 1, stabilisce che il contratto di trasporto redatto in forma scritta costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto, con la conseguenza che, ove copia del predetto contratto sia portata a bordo del veicolo, si devono intendere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Tuttavia, i dicasteri evidenziano come ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 2005, in assenza anche di uno degli elementi indicati al comma 3 del medesimo articolo 6, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
Di conseguenza, un contratto privo di uno o più elementi essenziali non può assolutamente intendersi sostitutivo della scheda di trasporto e, dunque, per la legittima effettuazione delle operazioni di autotrasporto, è richiesta la preventiva compilazione della scheda di trasporto.
Sono elementi essenziali del contratto:
- il corrispettivo;
- il nome e la sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- la tipologia e la quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- i luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce;
- i tempi massimi di carico e scarico della merce trasportata.
Analoghe considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui il contratto di trasporto, pur risultando stipulato in forma scritta e presentando tutti gli elementi essenziali richiesti, non rechi data certa ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 214 del 2008.
Al riguardo, riservandosi di diramare un’ulteriore ed apposita circolare esplicativa, i dicasteri evidenziano che il contratto di trasporto ha data certa nei seguenti casi:
- stipulazione mediante atto pubblico (art. 2699 del codice civile);
- stipulazione mediante scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (artt. 2703 e 2704 del codice civile);
- registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- ricorso alla cosiddetta «autoprestazione postale» (art. 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261). Tale sistema consiste nel richiedere ad un Ufficio Postale l’apposizione del timbro recante la data direttamente sul documento avente corpo unico (anziché sull’involucro o plico che lo contiene), con relativa affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e suo annullamento mediante l’apposizione del timbro da parte del medesimo Ufficio Postale (si tratta del servizio di «data certa»: «certificazione dell’esistenza di un documento in una determinata data»);
- spedizione del documento «aperto» a mezzo posta senza «involucro» (busta): l’Ufficio Postale apporrà il timbro datario direttamente sul documento;
- inoltro mediante «posta elettronica certificata», che certifichi data ed ora dell’invio e della ricezione del documento;
- apposizione di «marcatura temporale» tramite la firma digitale, che ha validità di data certa opponibile ai terzi, ai sensi della legge 229/2003 (articolo 10) e del decreto legislativo 82/2005 (articolo 20, comma 3).
- Documenti equipollenti
L’articolo 3 del decreto ministeriale n. 554 del 30 giugno 2009 indica i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto:
- la lettera di vettura internazionale CMR;
- i documenti doganali;
- il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009;
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.L.vo 26.11.1995, n. 504;
- il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14.8.1996, n. 472;
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso.
La nota precisa che con quest’ultima ed ampia formulazione, la norma intende riferirsi esclusivamente ai documenti la cui presenza a bordo del veicolo sia comunque obbligatoria in virtù di norme nazionali o internazionali.
- Contenuto dei documenti equipollenti
Ai fini del rispetto delle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, continua la circolare, i documenti equipollenti di cui sopra devono contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto allegato al decreto ministeriale n. 554 del 30 giugno 2009. Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni soprarichiamate, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti.
- Documenti per trasporti internazionali
In merito ai trasporti internazionali, i ministeri ritengono anche per essi applicabili le disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, come del resto esplicitamente disposto dal 6° comma dello stesso in merito alle sanzioni di cui ai commi 4 e 5. In questi casi, tuttavia, non dovrà essere compilata e tenuta a bordo la scheda di trasporto, ma devono essere presenti sul veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 554/2009, come sopra elencati.
- Modalità di compilazione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti
La circolare pone l’accento sull’obbligo che per ciascun veicolo venga compilata una scheda di trasporto.
Quando trattasi di veicoli complessi composti da più unità atte al carico, può essere compilata, alternativamente, una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo del complesso, ovvero, se il committente lo richiede o lo impongono le modalità di trasporto, una scheda per ogni unità del complesso.
La scheda di trasporto, ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell’inizio del trasporto (qualora dopo l’inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell’apposito spazio riservato a «osservazioni varie»; in nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato).
Il documento deve essere conservato in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto.
Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un’unica scheda di trasporto recante l’indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.
- Trasporti esenti dall’obbligo della scheda di trasporto
Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge n. 298 del 6 giugno 1974 dall’articolo 30 della medesima, cioè:
- gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
- gli autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle provincie e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;
- gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera;
- gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
- gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
- le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone o cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l’aviazione civile.
Secondo le indicazioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 554/2009 ha stabilito, inoltre, che sono esenti dall’obbligo di tenuta del documento di cui sopra anche i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi. La circolare ribadisce che tale disposizione è da intendersi riferita ad un’operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. Viene però rammentat o che l’esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.
- Sanzioni per violazione delle disposizioni dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005
l commi 4, 5 e 6 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi relativi alla compilazione ed alla conservazione della scheda di trasporto. La norma individua diversi livelli di responsabilità, ponendo a carico del committente, del vettore o del conducente le sanzioni amministrative per le predette violazioni.
Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la procedura della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e quindi non ai sensi del codice della strada; competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata.
Si ritiene che quest’ultima affermazione contenuta nella circolare interministeriale sia estremamente importante per gli organi di polizia stradale con competenza territoriale limitata, come la Polizia Locale, poiché in questi casi il luogo in cui la violazione è stata commessa, almeno per quanto riguarda le violazioni contemplate dal 4° comma per “Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero”, coinciderà soltanto molto raramente con il successivo luogo dell’accertamento.
- Sanzioni per mancata o incompleta compilazione della scheda
Il comma 4 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 punisce il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto o la altera o la compila in modo incompleto o non veritiero. Secondo le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 689 del 1981 e dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 554 del 2009, la sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato.
Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente, qualora, durante l’effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongano variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa.
Le sanzioni di cui al comma 4 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 si applicano, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente.
Secondo le disposizioni del comma 6 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, le stesse sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti equipollenti di trasporto di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 554 del 2009.
- Sanzioni per mancanza del documento a bordo del veicolo
Il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005 punisce chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta od altra documentazione considerata equipollente ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 554 del 2009.
La sanzione è applicata a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido con questi secondo le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 689 del 1981.
Al momento dell’accertamento della violazione, l’organo di polizia stradale procede all’applicazione del fermo amministrativo del veicolo, in questo caso secondo le disposizioni dell’articolo 214 del codice della strada, in quanto compatibili.
La circolare, in ossequio alle disposizioni contenute nel 5° comma dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, prevede che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo potrà essere riconsegnato (la norma utilizza il termine “restituito”) al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente.
Anche se la nota interministeriale non lo specifica, stante il richiamo alle disposizioni contenute nell’articolo 214 del codice della strada, si ritiene che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo debba comunque essere affidato in custodia al proprietario, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido (comma 1) e che i termini “riconsegnato” o “restituito” debbano essere intesi nel senso che dopo l’esibizione della scheda di trasporto cessa l’applicazione della sanzione accessoria ed il veicolo ritorna “nella disponibilità” dei soggetti interessati.
L’esibizione del documento deve avvenire entro 15 giorni successivi all’accertamento della violazione e può essere realizzata, secondo le regole di cui all’articolo 376 del regolamento di esecuzione del codice della strada, presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l’accertatore. Qualora l’esibizione non sia avvenuta entro il termine predetto, l’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore della violazione soprarichiamata procede all’applicazione di un’ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine (come previsto dalla legge n. 689 del 1981, anziché i 150 giorni di cui al codice della strada).
Per l’omessa esibizione, inoltre, lo stesso Ufficio applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento le sanzioni previste dal comma 8 dell’articolo 180 del codice della strada, in questo caso seguendo le procedure di cui al titolo VI del medesimo.
Qualora l’esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini sopraindicati, dopo l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopraindicate, il veicolo deve essere comunque restituito all’avente diritto.
Nell’assenza di precise disposizioni da parte della circolare ministeriale, si ritiene che qualora il committente ometta di compilare la scheda di trasporto, oltre alle sanzioni previste dal comma 4, andranno applicate, in concorso, anche quelle di cui al comma 5, poiché il conducente sarà evidentemente sprovvisto del documento obbligatorio durante la circolazione del veicolo.
Secondo le disposizioni del comma 6 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 554 del 2009. Queste sanzioni, tuttavia, si applicano solo quando non siano già previste, da altre norme, specifiche sanzioni per chi non ha i documenti soprarichiamati. La circolare riporta in merito, a titolo esemplificativo, il caso del vettore comunitario che esegue in territorio italiano attività di cabotaggio stradale di merci per conto di terzi in mancanza del prescritto documento di cabotaggio di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 3 aprile 2009, che deve essere conservato a bordo del veicolo, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria (ed all’attestato di conducente quando l’autista risulti cittadino extracomunitario) ed alla documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto a carico il territorio italiano (ad esempio la lettera di vettura internazionale CMR); ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 3 aprile 2009, per le violazioni a tale decreto si applicano le vigenti disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di trasporto stradale, queste ultime riconducibili alla legge n. 298 del 1974 (articoli 26 e 46), recante la disciplina nazionale di base in materia di trasporto di cose.
Circolari
Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17/7/2009 prot.71914
Il decreto legislativo 22.12.2008, n. 214, modificando il decreto legislativo 21.11.2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativa di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto», ha introdotto nello stesso decreto legislativo 286/2005 l’art. 7-bis, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, è stato istituito un documento di «tracciabilità della merce» in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, denominato «scheda di trasporto», che costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci).
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2009, n. 554 (All. 1), dando attuazione alle disposizioni del comma 3 del citato art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, stabilisce il contenuto della scheda di trasporto e degli eventuali documenti che possono essere considerati ad essa equivalenti.
Con l’approvazione del predetto decreto interministeriale, viene perciò resa completamente operativa la disciplina dell’art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del predetto decreto interministeriale.
La presente circolare, redatta a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intende fornire sia agli operatori del settore che alle Forze di Polizia un indirizzo generale per uniformare le procedure di compilazione, conservazione e controllo del documento sopraindicato.
1. Modello e contenuto della scheda di trasporto
L’art. 1 del citato D.M. 554/2009 approva il modello generale della scheda di trasporto, che è riprodotto in allegato allo stesso decreto. Il documento deve contenere:
a) dati dell’impresa che, secondo la definizione dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 286/2005, rappresenta il vettore del trasporto, in particolare, la denominazione dell’impresa di trasporto, l’indirizzo e la sede dell’azienda, la partita IVA nonché il relativo numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori;
b) dati del committente, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 286/2005, relativi alla denominazione, al suo indirizzo ed alla sua sede, nonché alla partita IVA;
c) dati del soggetto che, secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 286/2005, può essere definito caricatore, relativi alla denominazione al suo indirizzo ed alla sua sede nonché alla relativa partita IVA;
d) dati del proprietario della merce, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 286/2005. Secondo le disposizioni dell’art. 2 del D.M. 554/2009, le generalità di questo soggetto, nonché gli altri dati che lo riguardano, indicati nel modello allegato al decreto interministeriale, devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell’inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso impossibile l’indicazione del proprietario della merce al momento dell’inizio del trasporto;
e) dati relativi alla merce trasportata quali:
a. tipologia, cioè di che tipo di merce si tratta avendo cura di specificare, le sue caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.);
b. quantità, se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un’indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg.;
c. luogo di carico e di scarico della merce trasportata.
Fermo restando il suo contenuto, che ha carattere tassativo perché rappresenta diretta ed immediata attuazione delle disposizioni del citato art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, il modello allegato al decreto interministeriale non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo. Perciò il documento può essere oggetto di elaborazione grafica, che ne modifichi l’aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello sopraindicato.
La verifica della scheda di trasporto non deve configurarsi esaustiva dell’accertamento delle responsabilità dei soggetti del trasporto, bensì la prima fase di una più specifica attività di controllo degli agenti preposti, mirata ad individuare solo le generalità dei soggetti medesimi, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità.
1.1. Istruzioni fornite al vettore dai soggetti facenti parte della filiera
La scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fomite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Quando tali indicazioni sono presenti, ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 286/2005, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo 286/2005, con la conseguenza che, in presenza di un siffatto contenuto, ed in occasione dell’accertamento di una delle violazioni richiamate dall’art. 7, commi 4 e 6, del D.L.vo 286/2005, l’Ufficio o Comando da cui dipende l’organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre un’idonea documentazione , dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.
Nel caso di contratto scritto, in carenza di istruzioni sulla scheda di trasporto, occorre ovviamente fare riferimento a quanto riportato nel contratto medesimo.
2. Documenti alternativi o equipollenti alla scheda di trasporto
Il documento di trasporto può essere sostituito dal contratto di trasporto ovvero da documenti considerati equipollenti.
2.1. Il contratto di trasporto
L’art. 1 del D.M. 554/2009 che approva il modello generale della scheda di trasporto stabilisce che il contratto di trasporto redatto in forma scritta costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto, con la conseguenza che, ove copia del predetto contratto sia portata a bordo del veicolo, si devono intendere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte dall’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005.
A tal proposito, si ritiene utile evidenziare che ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.L.vo 286/2005, in assenza anche di uno degli elementi indicati al comma 3 del medesimo art. 6, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
Di conseguenza, un contratto privo di uno o più elementi essenziali (1) non può assolutamente intendersi sostitutivo della scheda di trasporto e, dunque, per la legittima effettuazione delle operazioni di autotrasporto, è richiesta la preventiva compilazione della scheda di trasporto.
Analoghe considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui il contratto di trasporto, pur risultando stipulato in forma scritta e presentando tutti gli elementi essenziali richiesti, non rechi data certa a norma dell’art. 6, comma 1, del D.L.vo 286/2005, così come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo 214/2008.
Al riguardo, nel far riserva, se del caso, di diramare apposita circolare esplicativa, si evidenzia che il contratto di trasporto ha data certa nei seguenti casi:
• stipulazione mediante atto pubblico (art. 2699 del codice civile);
• stipulazione mediante scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (artt. 2703 e 2704 del codice civile);
• registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
• ricorso alla c.d. «autoprestazione postale» (art. 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261). Tale sistema consiste nel richiedere ad un Ufficio Postale l’apposizione del timbro recante la data direttamente sul documento avente corpo unico (anziché sull’involucro o plico che lo contiene), con relativa affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e suo annullamento mediante l’apposizione del timbro da parte del medesimo Ufficio Postale (si tratta del servizio di «data certa»: «certificazione dell’esistenza di un documento in una determinata data»);
• spedizione del documento «aperto» a mezzo posta senza «involucro» (busta): l’Ufficio Postale apporrà il timbro datario direttamente sul documento;
• inoltro mediante «posta elettronica certificata», che certifichi data ed ora dell’invio e della ricezione del documento;
• apposizione di «marcatura temporale» tramite la firma digitale, che ha validità di data certa opponibile ai terzi, ai sensi della legge 229/2003 (articolo 10) e del decreto legislativo 82/2005 (articolo 20, comma 3).
2.2. Documenti equipollenti
L’art. 3 del D.M. 554/2009 indica i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto. Sono considerati equipollenti sia i documenti espressamente richiamati dalla citata disposizione, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.L.vo 26.11.1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14.8.1996, n. 472, sia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso.
Con questa ampia formulazione, la norma intende riferirsi esclusivamente ai documenti, la cui presenza a bordo del veicolo sia comunque obbligatoria in virtù di norme nazionali o internazionali.
2.3. Contenuto dei documenti equipollenti
Ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, i documenti equipollenti di cui al paragrafo 2.2. devono contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto allegato al D.M. 554/2009 e richiamate nel precedente paragrafo 1.
Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni soprarichiamate, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti.
2.4. Documenti per trasporti internazionali
Le disposizioni dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 si applicano anche ai trasporti internazionali (2).
In questi casi, tuttavia, non dovrà essere compilata e tenuta a bordo la scheda di trasporto, ma devono essere presenti sul veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui all’articolo 3 del D.M. 554/2009, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali.
3. Modalità di compilazione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti
Per ciascun veicolo, deve essere compilata una scheda di trasporto. Quando trattasi di veicoli complessi composti da più unità atte al carico, può essere compilata, alternativamente, una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo del complesso, ovvero, se il committente lo richiede o lo impongono le modalità di trasporto, una scheda per ogni unità del complesso.
La scheda di trasporto, ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell’inizio del trasporto.
Tuttavia, qualora dopo l’inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell’apposito spazio riservato a «osservazioni varie». In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato.
Il documento deve essere conservato in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto.
Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un’unica scheda di trasporto recante l’indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.
4. Trasporti esenti dall’obbligo della scheda di trasporto
Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’art. 30.
Secondo le indicazioni dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, l’art. 4 del D.M. 554/2009 ha stabilito, inoltre, che sono esenti dall’obbligo di tenuta del documento di cui sopra anche i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi.
Tale disposizione è da intendersi riferita ad un’operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo.
Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore.
Si rammenta che l’esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.
5. Sanzioni per violazione delle disposizioni dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005
l commi 4, 5 e 6 dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi relativi alla compilazione ed alla conservazione della scheda di trasporto. La norma individua diversi livelli di responsabilità, ponendo a carico del committente, del vettore o del conducente le sanzioni amministrative per le predette violazioni.
Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la procedura della legge 24.11.1981, n. 689; competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata.
5.1. Sanzioni per mancata o incompleta compilazione della scheda
Il comma 4 dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 punisce il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero. Secondo le disposizioni dell’art. 6 della legge 689/81 e dell’art. 1, comma 2, del D.M. 554/2009, la sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato.
Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente, qualora, durante l’effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongano variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa.
Le sanzioni di cui al comma 4, dell’art. 7-bis, del D.L.vo 286/2005, si applicano, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente.
Secondo le disposizioni del comma 6 dell’art. 7 bis del D.L.vo 286/2005, le stesse sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti equipollenti di trasporto di cui all’art. 3 del D.M. 554/2009, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento dì cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria o degli accordi o delle convenzioni internazionali.
5.2. Sanzioni per mancanza del documento a bordo del veicolo
Il comma 5 dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 punisce chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta od altra documentazione considerata equipollente ai sensi dell’art. 3 del D.M. 554/2009.
La sanzione è applicata a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido con questi secondo le disposizioni dell’art. 6 della legge 689/81.
Al momento dell’accertamento della violazione, l’organo di polizia stradale procede all’applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni dell’art. 214 C.d.S., in quanto compatibili. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo potrà essere riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente.
L’esibizione del documento deve avvenire entro 15 giorni successivi all’accertamento della violazione e può essere realizzata, secondo le regole dell’art. 376 Reg. Es. C.d.S., presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l’accertatore.
Qualora l’esibizione non sia avvenuta entro il termine predetto, l’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore della violazione soprarichiamata procede all’applicazione di un’ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell’art. 7-bis D.L.vo 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
Per l’omessa esibizione, inoltre, lo stesso Ufficio applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, C.d.S., seguendo le procedure di cui al titolo VI dello stesso Codice.
Qualora l’esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini sopraindicati, dopo l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopraindicate, il veicolo deve essere comunque restituito all’avente diritto.
Secondo le disposizioni del comma 6 dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui all’art. 3 del D.M. 554/2009. Queste sanzioni, tuttavia, si applicano solo quando non siano già previste, da altre norme, specifiche sanzioni per chi non ha i documenti soprarichiamati (3).
* * * * *
I signori Prefetti, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente agli Uffici o Comandi di Polizia Municipale e Provinciale, con la raccomandazione, in fase di prima applicazione, di svolgere, altresì, una diffusa azione informativa, tesa alla massima divulgazione delle nuove norme tra tutti gli operatori del settore.
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(1) Sono elementi essenziali del contratto, oltre al corrispettivo: il nome e la sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la tipologia e la quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; i luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce; i tempi massimi di carico e scarico della merce trasportata.
(2) Infatti, come si legge anche nella relazione illustrativa del Governo allegata alla proposta di decreto legislativo recante disposizioni modificative ed integrative al decreto legislativo 21.11.2005 n. 286, al comma 1 dell’art. 7-bis, è specificato che la previsione normativa si applica all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi effettuata in ambito nazionale e quindi deve essere osservata anche dagli autotrasportatori stranieri che operano nel territorio nazionale nell’ambito di una relazione di traffico che si sviluppi:
• a livello internazionale (es. un trasporto tra l’Italia ed un altro Paese straniero e viceversa, oppure un trasporto il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovino in due differenti Paesi stranieri nel corso del quale il nostro Stato viene semplicemente attraversato dal veicolo, senza cioè che alcuna operazione di carico o di scarico della merce interessi il territorio italiano);
• nel solo territorio italiano durante lo svolgimento di un’attività di «cabotaggio stradale» cioè di un trasporto che ha inizio e termine nel territorio italiano.
(3) Si pensi - a titolo esemplificativo - al caso del vettore comunitario che esegue in territorio italiano attività di cabotaggio stradale di merci per conto di terzi in mancanza del prescritto documento di cabotaggio di cui all’art. 2 del D.M. 3 aprile 2009, che deve essere conservato a bordo del veicolo, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria (ed all’attestato di conducente quando l’autista risulti cittadino extracomunitario) ed alla documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto a carico il territorio italiano (ad es. la lettera di vettura internazionale CMR). Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 3.4.2009, per le violazioni a tale decreto si applicano le vigenti disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di trasporto stradale, queste ultime riconducibili alla L. n . 298/74 (artt. 26 e 46), recante la disciplina nazionale di base in materia di trasporto di cose.

Si riporta il nuovo Art. 7 bis D.L.vo 286/2005

Decreto Legislativo 286/2005

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore



Art. 7 bis: Istituzione della scheda di trasporto

1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente, e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.800,00.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 120,00. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3".