 Cons. Stato Sez. VI n. 1292 del 2 marzo 2011
Cons. Stato Sez. VI n. 1292 del 2 marzo 2011
Urbanistica. Vincolo di rispetto aeroportuale
E' di immeditata efficacia il vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto aeroportuale a partire dal momento in cui l’ aeroporto viene ad esistenza ed è operativo e sono individuate le sue caratteristiche e modalità di utilizzo per le operazioni di volo. Va posta in rilievo la diretta derivazione dalla legge dei limiti che gravano a carico dei proprietari di terreni posti in zona limitrofa agli aeroporti. Si tratta di vincolo che trova la sua ragione d’ essere nell’ esigenza di garantire la sicurezza del volo, segnatamente nelle situazioni di maggiore criticità afferenti al decollo ed all’ atterraggio dei velivoli. Esso si impone, ai sensi degli artt. 714 e seguenti del codice della navigazione, a partire dal momento in cui interviene il d.m. che individua - unitamente alla destinazione o meno dell’ aeroporto al traffico strumentale e notturno - la direzione e la lunghezza di atterraggio, il livello medio dell’ aeroporto e dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. La limitazione del diritto dominicale non segue ad una scelta discrezionale dell’ Amministrazione, così che debbano assumersi a riferimento per la sua efficacia specifici atti ricognitivi dell’ estensione e dell’ incidenza del vicolo, ma discende dalla qualificazione “ex lege” come zona di rispetto della porzione di territorio posta i prossimità dell’ aeroporto (analogamente a quanto avviene per le zone di rispetto stradale, di linea ferroviaria, cimiteriale, ecc.), a salvaguardia di specifici interessi di rilievo pubblico connessi all’ utilizzo di beni appartenenti al demanio o destinati ad uso collettivo, a fronte dei quali recedono talune prerogative dei proprietari dei suoli posti in prossimità dei beni stessi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 01292/2011REG.PROV.COLL.
 N. 01171/2006 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2006, proposto da Meroni Lugi  Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo e Bruno Santamaria, con  domicilio eletto presso il primo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
 - il Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dagli avv. Guido  Bardelli e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via  Federico Confalonieri, n. 5;
 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei  Portoghesi, n. 12;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 04677/2005, resa tra  le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PER OPERE AMPLIAMENTO DI  EDIFICIO INDUSTRIALE
 
 
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti e del Comune di Cinisiello Balsamo;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il consigliere Bruno  Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Manzi Luigi, per delega  dell'avvocato Manzi Andrea, Resta, per delega dell'avvocato Izzo, e l'avvocato  dello Stato Massarelli;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il tribunale amministrativo  per la Lombardia respingeva il ricorso proposto dal sig. Luigi Meroni avverso il  provvedimento del Comune di Cinisiello Balsamo n. 36802 del 15 settembre 2009,  con il quale era stata respinta la domanda di concessione edilizia in sanatoria,  avanzata ai sensi dell’ art. 39 della legge n. 724 del 1999, relativa ad opere  consistenti nell’ ampliamento di un edificio industriale con annessa tettoia.
 
 A sostegno della pronunzia negativa era fatto richiamo all’ esistenza sull’ area  interessata dall’ intervento di vincolo di inedificabilità per zona di rispetto  aeroportuale, ostativo ai sensi dell’ art. 33 della legge n. 47 del 1985, al  perfezionamento del procedimento di condono.
 
 Il primo giudice, nel respingere il ricorso, rilevava in particolare:
 
 - l’ immediata operatività del vincolo derivante dall’ art. 714 del codice della  navigazione, stante la distanza di 220 della costruzione dalla recinzione dell’  aeroporto;
 
 - che il procedimento di compilazione della mappa sulla consistenza del vincolo  riveste valore meramente ricognitivo e non costitutivo del vincolo stesso;
 
 - che in ogni caso l’ Amministrazione ha dato applicazione alle mappe dell’  aeroporto di Bresso, rese esecutive con d.m. 30 dicembre 1969.
 
 Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. Meroni ed ha contraddetto le  conclusioni del T.A.R. insistendo, anche in sede di note conclusive e di  replica, nei motivi articolati in primo grado.
 
 Si sono costituti in resistenza il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti ed il Comune di Cinisello Balsamo, che si sono opposti con le  rispettive memorie all’ accoglimento del ricorso.
 
 All’ udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 
 2). L’ appello è infondato.
 
 2.1). Il T.A.R. ha correttamente riconosciuto l’ immeditata efficacia del  vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto aeroportuale a partire dal  momento in cui l’ aeroporto viene ad esistenza ed è operativo e sono individuate  le sue caratteristiche e modalità di utilizzo per le operazioni di volo.
 
 In fattispecie analoghe questo Consiglio ha posto in rilievo la diretta  derivazione dalla legge dei limiti che gravano a carico dei proprietari di  terreni posti in zona limitrofa agli aeroporti (cfr. Cons. Stato, IV, n.2400 del  14.05.2007; V, n. 67 del 15 marzo 2006).
 
 Si tratta di vincolo che trova la sua ragione d’ essere nell’ esigenza di  garantire la sicurezza del volo, segnatamente nelle situazioni di maggiore  criticità afferenti al decollo ed all’ atterraggio dei velivoli. Esso si impone,  ai sensi degli artt. 714 e seguenti del codice della navigazione, a partire dal  momento in cui interviene il d.m. che individua - unitamente alla destinazione o  meno dell’ aeroporto al traffico strumentale e notturno - la direzione e la  lunghezza di atterraggio, il livello medio dell’ aeroporto e dei tratti di  perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio.
 
 La limitazione del diritto dominicale non segue ad una scelta discrezionale  dell’ Amministrazione, così che debbano assumersi a riferimento per la sua  efficacia specifici atti ricognitivi dell’ estensione e dell’ incidenza del  vicolo, ma discende dalla qualificazione “ex lege” come zona di rispetto della  porzione di territorio posta i prossimità dell’ aeroporto (analogamente a quanto  avviene per le zone di rispetto stradale, di linea ferroviaria, cimiteriale,  ecc.), a salvaguardia di specifici interessi di rilievo pubblico connessi all’  utilizzo di beni appartenenti al demanio o destinati ad uso collettivo, a fronte  dei quali recedono talune prerogative dei proprietari dei suoli posti in  prossimità dei beni stessi.
 
 Come correttamente statuito dal primo giudice l’ indicazione della zona di  rispetto in apposita mappa, secondo il procedimento previsto dall’ art. 715 ter.  cod. nav., non esplica effetto costitutivo del vincolo, ma ha valore  strettamente ricognitivo ai fini di una più agevole gestione del vincolo e della  verifica della sua incidenza a carico dei proprietari interessati.
 
 Accedere all’ opposta tesi vanificherebbe le superiori ragioni di sicurezza del  volo cui è preordinata la zona di rispetto aeroportuale, potendo aver luogo – in  assenza di una specifica previsione di salvaguardia nelle more del  perfezionamento del procedimento di mappatura – l’ esecuzione di interventi  edificatori o la creazione di ostacoli (nella nozione di cui all’ art. 714 cod.  nav.), idonei a tradursi in impedimento e pericolo per le operazioni di decollo  e di atterraggio che il vincolo stesso è inteso a garantire, a partire dal  momento in cui interviene l’ atto che, ai sensi dell’ art. 714 bis cod. nav.,  individua la tipologia di utilizzo dell’ aeroporto, le direzioni e la lunghezza  di atterraggio, nonché gli altri elementi presi in considerazione dalla  menzionata disposizione.
 
 Nella specie il vincolo di inedificabilità per una zona di rispetto di trecento  metri dal perimetro dell’ aeroporto di Bresso è divenuto operativo a partire  dalla data di adozione (30 dicembre 1969) del decreto ricognitivo delle  caratteristiche dell’ aeroporto ai sensi dell’ art. 714 bis cod. nav.
 
 Trattandosi di vincolo di inedificabilità operante da data anteriore all’  esecuzione dei lavori (1992) oggetto della domanda di condono edilizio, avanzata  ai sensi dell’ art. 39 della legge n. 734 del 1994, correttamente il Comune ha  negato il rilascio del provvedimento di sanatoria in presenza della condizione a  ciò preclusiva prevista dall’art. 33, comma 1, della legge n. 47 del 1985.
 
 2.2). Non giova alle ragioni dell’ appellante la circostanza che le opere  oggetto della richiesta di sanatoria accedano a costruzione già esistente.
 
 Il vincolo di inedificabilità stabilito dall’ art. 715, primo comma, cod. nav.  è, invero, indistintamente riferito a qualsiasi ostacolo (costruzione,  piantagione, linea elettrica, ecc.) realizzato nella zona di rispetto e non  prende in considerazione, ad esclusione dello stesso, eventuali rapporti di  pertinenza o di ampliamento di strutture già esistenti.
 
 2.3). Quanto al richiamo a precedente favorevole assenso all’ esecuzione di  lavori di ampliamento del capannone industriale, rilasciato dal Servizio  aeroporti del Ministero dei trasporti in data 5 novembre 1990, si tratta di  parere riferito ad un pregressa iniziativa edilizia – non perfezionatasi con il  conclusivo provvedimento concessorio – che non si identifica con le opere per le  quali successivamente è stato attivato il procedimento di condono avvalendosi  dell’ art. 39 della legge n. 724 del 1994.
 
 L’ appello va, quindi, respinto.
 
 Il relazione agli interessi coinvolti ed ai profili della controversia spese ed  onorari possono essere compensati fra le parti.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente  pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Giancarlo Coraggio, Presidente
 Maurizio Meschino, Consigliere
 Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
 Claudio Contessa, Consigliere
 Fabio Taormina, Consigliere
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 02/03/2011
 
                    




