La tenuta dei registri cronologici di carico e scarico presso lo studio di consulenza. Sanzioni amministrative o penali?

di Gaetano ALBORINO



L’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, come riformulato dal recente Decreto n. 116/2020, prescrive, al comma 10, che:
«I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto».
In linea di continuità con la disciplina normativa previgente, i registri di carico e scarico vanno, dunque, conservati:
    1) presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
    2) per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa;
    3) per impianti dismessi o non presidiati, presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
Quid iuris, nel caso che gli stessi siano invece tenuti presso uno studio professionale, in violazione della sopra citata disposizione?
Tale condotta configura un illecito?
Se sì, quali sanzioni devono essere applicate?
Secondo una ormai superata giurisprudenza (ex multis: Corte di Cassazione, Sez. III, 20 settembre 2013, n. 21648), non vi era dubbio che la conservazione del registro in un luogo diverso da quello previsto dal dettato normativo, integrasse gli estremi della violazione di omessa tenuta del registro a carico del soggetto obbligato. E, anche ove il registro si fosse trovato momentaneamente trasferito nello studio di un consulente – per poi, nel corso di un’ispezione essere riportato presso lo stabilimento, in modo da rendere possibile, seduta stante, l’esame e il controllo da parte degli agenti – si sarebbe configurato comunque la condotta sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006.
Secondo tale orientamento, l'obbligo di tenuta dei registri non si esauriva nella istituzione degli stessi registri, ma comprendeva – come modalità integrativa del precetto di cui all'art. 190, la cui omissione configurava una violazione dell'obbligo di regolare tenuta - anche quello della loro custodia presso l'impresa ove avveniva la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli.
Recentemente, la Corte di Cassazione - Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9132 - ha proposto sull’argomento un diverso e opposto principio di diritto.
A fronte della violazione dell’art. 190, comma 10, i giudici della Suprema Corte hanno, infatti, ritenuto che la tenuta dei registri presso uno studio professionale non possa determinare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 258, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, poiché tale disposizione, anch’essa riformulata dal D. Lgs. n. 116/2020, riguarda puntualmente l'omessa tenuta dei registri tout court, e non anche la loro tenuta in luogo diverso da quello ex lege previsto.
Pertanto, alla luce del nuovo e recente arresto giurisprudenziale, chi viola l’art. 190, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, relativo al luogo di conservazione dei registri cronologici di carico e scarico, non può essere sanzionato ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, poiché manca nello stesso una corrispondente disposizione sanzionatoria.
Esclusa la configurabilità della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 258, non è però da escludersi che la condotta de qua - descritta dall’art. 190, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006 - non possa essere diversamente sanzionata.
È opinione dello scrivente - laddove la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico presso un impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, presso la sede operativa, fosse espressamente prevista (anche) nel relativo titolo abilitativo, quale prescrizione contenuta nella comunicazione di inizio attività di cui all’art. 214, del D. Lgs. n. 152/2006 - che una sua eventuale inosservanza integrerebbe gli estremi del reato di cui all’art. 256, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006.