MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 febbraio 2008, n.79
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell\'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente alla modificazione delle dotazioni organiche del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.
(GU n. 95 del 22-4-2008)
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL\'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare
l\'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo
forestale dello Stato, a norma dell\'articolo 3, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
264, recante il regolamento per l\'individuazione dell\'unita\'
dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell\'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato»" e successive modificazioni, ed in
particolare l\'articolo 5, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge
31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la
funzionalita\' dell\'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in
particolare l\'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 12 gennaio 2005, registrato alla Corte dei conti in data
3 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 208, recante individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e
periferici dell\'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato,
cosi\' come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 9 febbraio 2007;
Ritenuto che, ai sensi del predetto articolo 5, comma 5, della
legge n. 36 del 2004, la dotazione organica relativa al ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla Tabella B
allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come
sostituita da quella allegata al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, debba essere
incrementata di 83 unita\' per la qualifica di primo dirigente, da
preporre ai comandi provinciali;
Considerato che la modifica della Tabella B non comportera\'
variazioni di spesa per il bilancio dello Stato se avverra\' con
decorrenza dal 1° gennaio 2005, in quanto i maggiori oneri finanziari
connessi al predetto incremento saranno compensati con i risparmi di
spesa derivanti da 31 cessazioni dal servizio di funzionari
verificatesi negli anni 2003 e 2004;
Ravvisata pertanto la necessita\' di procedere alla corrispondente
riduzione, pari a complessive 114 unita\', della dotazione organica
del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di
cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, come modificata dal predetto decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
Ravvisata altresi\' la necessita\', in relazione all\'istituzione
della dirigenza provinciale, di includere, nella Tabella B, in
corrispondenza del livello di funzione « E»" della qualifica di primo
dirigente, la funzione di «comandante provinciale»;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell\'adunanza del 19 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 905/ris del 4 aprile 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Dotazioni organiche
1. In applicazione dell\'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio
2004, n. 36, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione
degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante
l\'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla
funzione di comandante di ufficio provinciale, a decorrere dal
1° gennaio 2005 le dotazioni organiche dei ruoli direttivo dei
funzionari e dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato sono
stabilite, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate al presente
regolamento, di cui costituiscono parte integrante, che sostituiscono
quelle previste dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e
modificate dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla
legge 31 maggio 2005, n. 89, nei limiti della dotazione complessiva
dei due ruoli.
                               Art. 2.
Invarianza di spesa
1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. L\'invarianza della spesa e\' assicurata mediante
la riduzione di 114 unita\' della dotazione organica del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato disposta con
la sostituzione della Tabella A di cui al decreto legislativo
3 aprile del 2001, n. 155, e successive modificazioni, ai sensi e per
gli effetti dell\'articolo 1, comma 1.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara\'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Castro
Il Ministro dell\'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti l\'11 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita\' produttive,
registro n. 1, foglio n. 346
                                                                    ;
Tabella A
(prevista dall\'articolo 1, comma 2)
RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione;
Commissario capo forestale; 502
Vice questore aggiunto forestale
Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei
commissari della Polizia di Stato

=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato
=====================================================================
Commissario forestale |
limitatamente alla fequenza del |Commissario limitatamente alla
corso di formazione |fequenza del corso di formazione
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo forestale |Commissario capo
---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto forestale |Vice questore aggiunto

Tabella B
(prevista dall\'articolo 7, comma 2)
DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

=====================================================================
Livello | | |
forestale dello | | Posti di |
Stato | Qualifiche | qualifica | Funzione
=====================================================================
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello
B |generale | 1(1) |Stato
---------------------------------------------------------------------
| | |Vice capo del
|Dirigente | |Corpo forestale
C |generale | 1(1) |dello Stato
---------------------------------------------------------------------
| | |Capo servizio
| | |centrale (n. 6),
|Dirigente | |comandante
D |superiore | 21(1) |regionale (n. 15)
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l\'amministrazione
| | |centrale (n. 15),
| | |capo ufficio
| | |presso
| | |l\'amministrazione
| | |centrale (n. 6),
| | |capo reparto
| | |scuola del Corpo
| | |forestale dello
| | |Stato (n. 3),
| | |vice comandante
| | |regionale (n.
| | |15), comandante
| | |provinciale (n.
E |Primo dirigente | 122 ----- 145 |83)

(1) a decorrere dal 1° gennaio 2006, per effetto del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio
2005, n. 89.