TAR Abruzzo (Pescara) sent. 450 dell' 11 aprile 2007
Ambente in genere. Accesso all'informazione ambientale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

Sezione staccata di Pescara

N.D.....450/07..

N.R.G76/2007.

composto dai magistrati:

-Antonio CATONI presidente

-Michele ELIANTONIO consigliere

-Dino NAZZARO consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi proposti con ric. n. 76 del 2007 da D’INTINO Giovanni, costituito con gli avv. Corrado DEL PESCHIO LIBERATORE e Salvatore MANCUSO, come in ricorso

CONTRO

LA GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI Spa, (G.T.M.) quale rappresentata, in giudizio con l’avv. Tommaso MARCHESE, come in atti;

BEATTY BALFOUR RAIL Spa, in quanto anche soggetto capofila dell’A.T.I. aggiudicataria della gara d’appalto;
PER L’ESIBIZIONE ED IL RILASCIO, in virtù del DIRITTO D’ACCESSO

_dei documenti richiesti con relativa istanza: a) capitolato d’appalto, b) bando di gara, c) determinazione a contrarre, d) verbali di gara, quali atti della gara d’appalto per la realizzazione dell’impianto TPL elettrificato a tecnologia innovativa tra i comuni di Pescara e Montesilvano; in uno all’annullamento del provvedimento di rigetto del 23.1.2007 prot. n. 437/P.F.;

visto il ricorso, la costituzione con memoria della GTM, gli atti di giudizio ed i documenti depositati;

udito alla c.c. del 22 marzo 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. S. MANCUSO e T. MARCHESE;

visto le conclusioni rassegnate in atti;

ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

_ il ricorrente, abita in Pescara, in prossimità della cd. strada- parco (via Castellammare) ed ha esercitato il diritto d’accesso per gli atti specificati in epigrafe, intendendo tutelararsi dall’inquinamento ambientale ed elettromagnetico, nonchè dalla possibile svalorizzazione della sua proprietà posta in zona;

_ la GTM ha concesso l’accesso allo studio di fattibilità dell’opera, precisando che il progetto esecutivo, non era ancora elaborato, e negato l’accesso agli altri atti di gara.

IL diniego è ritenuto illegittimo in relazione agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 (partecipazione), artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 195/19.8.2005 (informazioni ambientali) ed art. 24 cost., nonchè per eccesso di potere (difetto di motivazione).

“Ex adverso” si oppone come gli atti richiesti non abbiano alcuna diretta attinenza con l’interesse del ricorrente, che non avrebbe una posizione differenziata in relazione agli atti di gara.

***

__in via preliminare, va osservato come la richiesta di annullamento dell’atto di diniego risulta inammissibile in relazione alla tipicità del giudizio di accesso, teso, previa declaratoria, ad ottenere un adempimento positivo da parte della P.A. (cd. democrazia amministrativa); il gravame va, pertanto, circoscritto nei limiti di legge (artt. 22 ss. L. n. 241/90 nel testo vigente).

Nella fattispecie viene esercitato il diritto all’informazione ambientale (art. 2 L. n. 195/2005) che investe qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonchè i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente. Nel caso in esame, quindi, quel che è essenziale è lo studio di fattibilità dell’opera, per il quale l’accesso è stato consentito, ed il progetto esecutivo, non ancora elaborato; gli altri atti (capitolato di gara, il bando e verbali) attengono al momento procedimentale – contrattuale di aggiudicazione dell’appalto, che non possono essere ricompresi nell’ambito dell’informazione ambientale.

IL ricorrente, inoltre, in quanto soggetto completamente estraneo alla gara pubblica, non ha alcun interesse diretto, concreto ed attuale nei confronti della stessa (art. 22 L. 241/1990); in effetti, l’accesso al piano dell’opera, quale progettata ed esecutiva, soddisfa in pieno il diritto di conoscenza del ricorrente, cittadino residente in zona, in merito all’intervento previsto (trasporto urbano innovativo) sulla strada – parco e consente la valutazione della sua incidenza sulla salubrità ambientale e personale, oltre che in merito alla tutela dei suoi diritti patrimoniali, nel pieno rispetto dell’art. 24 della costituzione.

In base a quanto esposto, il provvedimento di diniego, per gli atti specificati, è sufficientemente motivato, ponendo una distinzione tra il valore dei vari atti richiesti, al di là di ogni aspetto infraprocedimentale.

IL ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,

-respinge il ricorso in epigrafe;

-condanna D’Intino Giovanni al pagamento, in favore della convenuta costituita G.T.M., delle spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratori e spese vive) che si liquidano in complessivi €2000(duemila)=.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.

-Antonio CATONI presidente



-Dino NAZZARO consigliere estensore

IL Segretario di udienza



Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 11.04.2007

IL Direttore di Segreteria