I SERVIZI PUBBLICI E IL SISTRI DOPO LA MANOVRA DI META’ AGOSTO: PRIME IMPRESSIONI.
(terza parte)

di Alberto PIEROBON

pubblicata stamattina inin Gazzetta enti locali on line. Si ringraziano Autore ed Editore

Riprendiamo (stancamente, ma doverosamente) le fila del discorso (iniziato e proseguito nelle precedenti parti) relativamente al SISTRI. Avevamo segnalato come la paura di dover infliggere all’erario gli oneri per:

Le conseguenze relative ad una (allo stato: ipotetica) procedura di infrazione per violazione all’art.17 della direttiva 2008/98/CE relativa alla registrazione (tracciabilità) dei rifiuti;

La vanificazione dei costi sostenuti dalle imprese (tutti i costi, non solo quelli riconosciuti al sistema SISTRI per contributo annuale, attrezzature quali black box, chiavette, telecamere, ecc.) e la richiesta del loro rimborso (ex art.2041 c.c. od altri percorsi) azionata da associazioni o dai singoli,

condite (e accompagnate) da altre argomentazioni critiche al sistema cosiddetto “cartaceo” (previgente al SISTRI, anzi mai venuto meno e ancora vigente) dei registri carico/scarico e dei formulari, in quanto sistema che consentirebbe (come finora accade: ma allora perché non ci si è scandalizzati prima?) smagliature vistose nel sistema di tracciabilità dei rifiuti, con correlativa “perdita” di controllo per numerosi flussi, in senso tipologico e financo dimensionale, tutte queste “argomentazioni” (non quindi quelle connesse al profilarsi dell’implosione del SISTRI, alla sua non perspicua operatività) hanno (verso fine agosto) fatto si che la Commissione Ambiente del Senato abbia assunto formalmente l’ impegno ad una rivitalizzazione (prevista non lontanamente: 9 febbraio 2012) del SISTRI, quindi a convertire, con le modifiche del caso (in parte qua), il decreto legge n. 138 dell’agosto 20111.

Eppoi, il proliferare degli emendamenti depositati (ben n.1280!) testimonia l’accanimento e la diversità di vedute (e di posizioni e di interessi) sull’iniziativa SISTRI da parte di parlamentari e delle lobbies. Invero la documentazione (dossier, pareri, relazioni, audizioni,etc.) leggibile sull’abrogazione del SISTRI ad opera del cit. d.l. n.138/2011 occasionante delle “soste” ricostruttive del sistema con ripescaggio delle argomentazioni spauracchio da noi già osservate (in particolare quella passepartout del regalo all’ecomafia, e sulle quali si rinvia alla nostra precedente parte) non risultano utili dal punto di vista analitico, se non (appunto) per capire meglio da quale pulpito viene la predica (e se questa poi abbia un qualche spessore)…..

Siccome – lo ripetiamo - rischiamo (assieme agli altri) di formulare (ancora) mere ipotesi e congetture, volendo mantenere un atteggiamento serio e non incline alla “commercializzazione” dell’argomento (come avviene con corsi o consulenze allo stato inutili) ribadiamo che continueremo a seguire tutti i lavori (appunto, infarciti di tante posizioni e proposte), e dopo esserci soffermati (come abbiamo fatto) su aspetti metodologici - anche fuori dal “mondo” giuridico (ma che pesantemente condizionano e condizioneranno la conversione del prefato decreto legge) - reputiamo sia quantomeno opportuno e professionale assumere l’atteggiamento di chi attende un testo definitivo (o quantomeno, ci si conceda, probabilisticamente attendibile) per svolgere una analisi come dire…. più utile agli operatori.

Passiamo quindi a rassegnare (anche se – si badi - le suaccennate considerazioni rimangono valide per tutto il contenuto del decreto legge) la parte servizi pubblici, soffermandoci, anzitutto, su di un aspetto molto dibattuto (e trascurato dal decreto legge n.138 del 2011) che riguarda i criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato fissati dall'art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato) del D. Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto “codice ambientale”) con riferimento al criterio dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Infatti, com’è ben noto, il referendum nei suoi esiti di giugno, segnatamente accogliendo il secondo quesito, è intervenuto sulla norma de qua.

In pratica trattasi delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, per le quali determinazioni doveva intervenire (comma 2 dell’art.154 cit. D.Lgs. n.152/2006) un decreto del MATTM, in assenza del quale ultimo rimane ancora applicabile (ex art.170 cit. D.Lgs. n.152/2006) il D.M. 10 agosto 1996 (cosiddetto “decreto Di Pietro”) recante il <Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato>.

Questa disciplina contempla tra le componenti dei costi del servizio, appunto, anche la remunerazione del capitale investito. Ma nell’applicazione tariffaria essa dovrebbe essere espunta in seguito all’esito referendario…

Nel frattempo è cambiato anche il soggetto (da MATTM alla nuova Agenzia Nazionale: introdotta con il decreto legge n. 70/2011) che ha la competenza di determinare la tariffa.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: il referendum nel suo esito comporta il venire meno dell’adeguata remunerazione del capitale investito, ma come ciò avviene? Inoltre, come va compatibilizzato questa novità tariffaria con la scelta dei modelli organizzativi-gestionali che sono previsti per l’erogazione del servizio idrico integrato?

Giova rammentare come l'art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm. e ii. (cosiddetto TUEL) prevede che tra gli elementi e/o criteri di calcolo della tariffa devesi ricomprendere anche l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e l’integrale copertura dei costi del servizio (si badi: di tutti i costi).

L’art. 154, comma l, del D.Lgs. n.152/2006 (c.d. codice ambientale) stabilisce che la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento.

Insomma, senza qui entrare nei dettagli della tariffa idrica (argomento che merita un focus a parte), siccome essa tariffa deriva dal piano economico finanziario (art.154, comma 4 cit. del codice ambientale) tutti i costi ivi contemplati (e approvati nella procedura prevista e dai soggetti competenti) andrebbero coperti e remunerati in sede tariffaria (salvo scelte di cui si dirà oltre).

Quindi, riprendendo le fila del discorso, la tariffa del servizio idrico integrato in seguito all’esito referendario potrà venire modificata (non tenendo conto dell’anzidetta remunerazione del capitale) ma solamente per i costi degli investimenti non ancora effettuati dal gestore.

Peraltro, sempre grazie all’esito referendario, ha assunto ora particolare enfasi e vigore, la tesi che propugna il ritorno ad una gestione necessariamente (totalitariamente e direttamente) pubblicistica del servizio idrico integrato, paventando così un passaggio modellistico come dire “alla rovescia”, ovvero dalla gestione del servizio idrico svolto con la forma-modello societario (soprattutto della SpA, alla quale ci riferiremo d’ora innanzi) a quella della (gloriosa ex azienda municipalizzata) Azienda Speciale (d’ora in poi AS).

Si tratta, quindi, di capire se la tariffa da determinarsi per il servizio idrico sia compatibile con il meccanismo di calcolo dei costi/ricavi previsti nel sistema della AS, considerandosi anche il suo riflesso applicativo agli utenti.

Sul punto - tralasciando, per ora, gli aspetti meramente giuridici - possiamo di seguito evidenziare talune considerazioni utili alla comprensione delle questioni appena indicate.

Anzitutto, da un punto di vista fiscale non vi sono differenze tra la SpA e l’AS, nel senso che – comunque - trova applicazione anche per la AS il regime IVA, l’IRES e della cosiddetta “tassazione imprenditoriale”, rimanendo però escluso il regime agevolato in caso di trasferimento dei beni ex art.115, comma 6, del TUEL (che avviene solo nel caso di trasferimento dei beni verso la SpA, non viceversa).

Com’è noto, l’AS è un ente pubblico economico, strumentale del Comune, che non persegue finalità di profitto.

L’AS ha, infatti, l’obbligo del pareggio di bilancio (e del suo equilibrio finanziario) con una autosufficienza gestionale che contempla (eccoci al punto) anche la remunerazione dei fattori produttivi impiegati, il che però non significa che il servizio svolto debba essere remunerativo, anzi.

Infatti il servizio svolto dalla AS, si svolge, appunto, secondo (rectius, tendendo a realizzare) gli obiettivi e i programmi della politica locale, cioè del Comune. Tant’è che la strumentalità della AS comporta l’approvazione degli atti fondamentali e la copertura degli oneri sociali da parte del Comune (del consiglio comunale).

Nella SpA, invece, la redditività e il profitto sono com’è noto elementi caratteristici della attività imprenditoriali, i quali (anzi) diventano il loro criterio di economicità: per cui il servizio svolto dalla SpA deve essere remunerativo (il che rende, anche sotto questo profilo, per così dire “incompatibile” la scelta della AS rispetto alla SpA) e deve “confrontarsi” in una logica concorrenziale (che, per la AS, come accennato, non ha ragione d’esserci).

Più esattamente, posto che l’equilibrio economico (costi e ricavi) è indipendente dalla configurazione giuridica del modello, la AS si differenzia della SpA poiché l’AS ricomprende - tra i propri costi – anche quello della remunerazione del capitale conferito, il che, invece, non avviene per la SpA.

L’AS essendo, come dire…. più vicina alle scelte municipali (se non mimetica al Comune), pone in essere i mezzi ritenuti più idonei a realizzare l’interesse generale - a forte valenza sociale - connesso al servizio e al bene essenziale (per quanto qui ci riguarda) dell’acqua (con le connesse esigenze di accessibilità, universalità, etc.).

La caratteristica per l’AS di non redditività del servizio idrico integrato va contemperata con la remunerazione del capitale conferito (e con quella della remunerazione del capitale ribaltata in sede tariffaria), talchè l’AS pur mettendo in campo operazioni imprenditoriali, esse seguono (a differenza della SpA) criteri meno stringentemente economici, ovvero più di ragionevolezza (fermo restando che la gestione del servizio de quo deve essere efficace).

(continua).

1 Da un comunicato ANSA del 4 settembre leggiamo <SEGNALE IMPORTANTE PER DIFESA AMBIENTE E TUTELA LEGALITA' (…) "L'approvazione all'unanimita' da parte della Commissione Bilancio del Senato dell'emendamento che ripristina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti speciali e pericolosi, e' un segnale importante per la difesa dell'ambiente e la tutela della legalita' nel nostro paese': lo afferma il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo. "Ringrazio il Presidente Berlusconi - ha aggiunto il ministro - che si e' impegnato in prima persona per agevolare una soluzione positiva e rivolgo un plauso a tutti o componenti della Commissione e tutte le forze politiche per la sensibilita', l'attenzione ed il senso di responsabilita' dimostrato in questo delicato passaggio'."Sono convinta - ha concluso Prestigiacomo - che con l'opportuno rodaggio previsto e con gli interventi che si renderanno necessari per andare incontro agli operatori, il Sistri partira' al meglio e si rivelera' un utilissimo strumento per le aziende e per la protezione del territorio".