Cass. Sez. III n. 34860 del 9 settembre 2009 (Ud. 21 mag 2009)
Pres. Grassi Est. Mulliri Ric. Puce
Urbanistica. Violazione della normativa antisismica (natura del reato)

La contravvenzione di cui all’art. 14 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, (che sanziona il costruttore delle opere in cemento armato quando omette, prima del loro inizio, di curare il deposito, presso l’ufficio tecnico regionale, della denuncia delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una relazione illustrativa) è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima della esecuzione dei lavori, al fine di consentire il controllo preventivo sulle stesse. Le violazioni dei decreti interministeriali che disciplinano la normativa tecnica per le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche hanno, invece, natura di reato permanente

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