VI.VI.FIR - la nuova modalità di vidimazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti

di Gaetano ALBORINO

I produttori e i trasportatori di rifiuti possono - in alternativa al tradizionale formulario cartaceo da vidimare presso gli uffici delle Agenzie delle Entrate o presso quelli della Camera di Commercio, o ancora presso quelli Regionali e Provinciali competenti in materia di rifiuti (che resta sempre valido) - generare formulari già vidimati virtualmente attraverso l’applicazione Vi.Vi.FIR

1. Che cos’è il Vi.Vi.FIR?

Ha debuttato lunedì 8 marzo 2021, il sistema di vidimazione virtuale del formulario di Identificazione dei rifiuti (Vi.Vi.FIR), la cui disciplina - introdotta dall'art. 1, comma 19, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 – è tutta contenuta nel novellato art. 193, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006:

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188 -bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completo in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Come espressamente evidenziato dalla richiamata disposizione, il nuovo sistema - reso disponibile online dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo - è alternativo a quello, conosciuto fino ad oggi, della vidimazione allo sportello, che potrà quindi continuare ancora ad essere utilizzato.

2. Accesso al servizio Vi.Vi.FIR

Per la vidimazione online è necessario accedere al portale www.vivifir.ecocamere.it e autenticarsi tramite identità digitale (Carta Nazionale Servizi; SPID; Carta di Identità Elettronica), specificando l’impresa o l’ente per conto della quale si intende operare.

Nel caso di impresa, il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente, viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

La prima registrazione deve essere effettuata da un rappresentante dell’impresa o dell’ente, il quale potrà autorizzare altri eventuali utenti a richiedere i codici con cui vidimare i FIR.

Inseriti i dati anagrafici, il rappresentante dell’impresa o dell’ente può, infatti:

  • Operare in prima persona;

  • Delegare uno o più persone;

  • Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa/ente, utili per il collegamento al software gestionale.

Le diverse funzionalità consentono di generare un blocco virtuale o un semplice formulario, in formato pdf, in duplice esemplare vidimato, del tutto simile ai formulari tradizionali, con le medesime informazioni richieste nel (vecchio) modello che viene vidimato allo sportello, con un format sempre conforme al Decreto del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

La vidimazione consisterà in un codice univoco che viene riportato in basso al formulario e affiancato da un QR code, che permette di individuare rapidamente il soggetto che lo ha generato.

3. Che cosa cambia con Vi.Vi.FIR?

Non la struttura e la compilazione del formulario, che resta (ancora) un documento cartaceo, bensì la modalità di stampa e la vidimazione dello stesso.

Per il FIR digitale, si dovrà attendere il nuovo sistema di tracciabilità, che sarà istituito e disciplinato mediante l’emanazione di un decreto attuativo dell’articolo 188 -bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006.

Il formulario d’identificazione dei rifiuti potrà essere emesso sia dal produttore che dal trasportatore e, come precedentemente detto, dovrà stamparsi in due copie; la prima, firmata dal produttore e controfirmata dal trasportatore, resterà al produttore; la seconda, anch’ essa con le firme in originale, accompagnerà il viaggio.

Una volta al destino, il documento, verrà firmato dal destinatario per accettazione del carico e sarà da lui stesso trattenuto. Il destinatario fornirà poi al trasportatore la fotocopia, completa in tutte le sue parti, il quale provvederà a sua volta a trasmetterne una copia agli altri soggetti coinvolti, attraverso le consuete modalità d’invio.

Le copie del formulario generate e vidimate digitalmente, devono essere conservate per tre anni, esattamente come per quelle vidimate secondo le modalità ordinarie.

4. Quali vantaggi del Vi.Vi.FIR per i soggetti obbligati alla compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti?

I soggetti obbligati alla compilazione dei FIR, con la nuova modalità di vidimazione virtuale, potranno godere di reali e notevoli vantaggi: quali: non doversi più recare presso gli uffici pubblici preposti alla vidimazione, sopportando lunghe code, con al seguito enormi e pesanti scatoloni pieni di formulari da far vidimare; la definitiva soluzione di tutti i problemi legati all’utilizzo della carta a modulo continuo e delle stampanti ad aghi, ormai desuete e di difficile reperimento (oltre che molto costose); il risparmio dei costi per l’acquisto degli stessi formulari; la possibilità che il sistema si interfacci con gli applicativi gestionali, tramite autenticazioni con le credenziali tecniche.

Non si dimentichi, inoltre, che il nuovo sistema è totalmente gratuito.

5. Conclusioni

La vidimazione virtuale NON sostituisce quella tradizionale. Sarà l’utente (impresa o ente) a scegliere quale delle due utilizzare.

Parallelamente ed alternativamente al ViVi.FIR, continueranno ancora ad essere applicabili le disposizioni relative alla numerazione e alla vidimazione dei FIR dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dagli uffici Regionali e Provinciali competenti in materia di rifiuti.

L’omessa vidimazione - sia nella procedura ordinaria che in quella virtuale – rende il formulario d’identificazione dei rifiuti semplicemente come inesistente.

Infine, si rammenta che il Vi.Vi.FIR costituisce una soluzione transitoria - fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188 -bis, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - in vista del cd. RenTri, ovvero del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, tanto atteso dopo l’abolizione del SISTRI dal 1° gennaio 2019, per effetto dell’art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto “Semplificazioni”), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12.