(La legge Delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale n. 308/2004)

Commento di
Giuseppe Aiello
C.te della polizia municipale di Caposele AV

Sarà la Corte Costituzionale ad accertare la legittimità della Legge 15 dicembre n. 308 ( art 1 c .mmi da 25 a 29 ) che esclude i rottami ferrosi e non ferrosi dalla nozione di rifiuto .
La norma che conferisce Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione , pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27-12-2004- Suppl. Ordinario n.187 , arrivata a fine anno 2004 come un pacco regalo , tra brindisi augurali e botti di capodanno , è passata quasi inosservata agli occhi dei più e sicuramente senza far trasparire i reali effetti sull’ambiente .
La legge delega è intervenuta , con azione di modifica , direttamente su due tematiche di estrema e vitale importanza per l’ambiente , quale il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, meglio noto come decreto “Ronchi” e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “ Testo unico sui beni paesaggistici – o meglio noto come “ Codice Urbani “ cancellando di colpo , con l’inserimento delle “ misure dirette di applicazioni “ una tutela che in queste normative costituivano l’ultimo baluardo .
Fortunatamente per l’ambiente la novella non è passata inosservata nelle aule del Tribunale di Terni infatti , dopo solo un mese dalla sua pubblicazione , il Giudice monocratico dott. Maurizio Santoloci , ha sollevato (mediante ordinanza dibattimentale del 2 febbraio 2005) nuovi dubbi sulla compatibilità tra l'articolo 1, commi da 25 a 29, legge 308/2004 e la nostra Costituzione (in particolare, gli articoli 11 e 117), posto che la legge in questione è stata emanata sul presupposto dell'articolo 14 del Dl 138/2002, non conforme al diritto comunitario ex sentenza Corte di Giustizia 11 novembre 2004, causa C-457/02 ed ha inviato , gli atti alla Corte di COSTITUZIONALE .
Sotto osservazione l’art.1 commi 25,26,27,28, 29 della Legge delega , che producono una nuova modifica al “Ronchi” D.lgs 22/97 ,in particolare agli artt. 6, 8,10,40 ; le novità più importanti riguardano , per l’ennesima volta, il ben noto art. 6 (- Definizioni – concetto di rifiuto) che amplia le categorie di prodotti industriali e sostanze, comprese quelle pericolose per l’ambiente e la salute, sottratte alla “definizione di rifiuto”.
Si ricorda infatti che , a seguito dell’intervenuta modifica legislativa ,tra i materiali non più considerati gestiti e controllati come rifiuti, ma liberamente commercializzati e riutilizzati come merce normale, ci sono i “rottami ferrosi” , ossia residui di lavorazione delle attività siderurgiche e metallurgiche, che possono contenere anche sostanze altamente pericolose ed inquinanti (come amianto o sostanze radioattive).
Con l’invio degli atti alla Corte Costituzionale ,il dott Maurizio Santoloci, magistrato del Tribunale di Terni, è il primo giudice in Italia che dichiara guerra all’ ennesima deregulation in materia di rifiuti verso il recupero ed il riutilizzo ,praticamente si ritorna sugli scarti industriali che , stando al nuovo tenore della norma , potrebbero essere riciclati perché non appartenenti più alla categoria dei rifiuti ma a quella delle materie prime, di conseguenza potrebbero essere trattati senza le garanzie della normativa e del rispetto alla tutela dell’ambiente” , non saranno più necessari Formulari , autorizzazioni ecc e non potranno più essere richieste da parte degli organi di controlli registri e documenti per verificare la fine di queste “ Materie “ .
Dobbiamo purtroppo registrare che il D.lgs 22/97 , a tutti noti come decreto Ronchi , frutto di direttive U. E. , ha subito , negli ultimi anni , le peggiori manipolazioni con modifiche quasi sempre peggiorative, che contribuiscono ad aumentare , nella materia di per se già ampiamente complessa , le difficoltà di applicazione e il “ disorientamento operativo “ , da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei privati, dei magistrati e soprattutto delle forze di Polizia addette ai controlli , spesso in difficoltà di fronte al dubbio di quali siano le leggi da applicare e se sia giusto o meno “interpretare il rifiuto “ o semplicemente applicare la LEGGE . Speriamo in un celere intervento chiarificatore della Corte Costituzionale per evitare in capo agli organi di controlli di arrivare impreparati , agli accertamenti , ed incapaci di risolvere l’ equazione rifiuti = materia prima , concetto già censurato duramente con il famoso art. 14 sulla interpretazione autentica della nozione di rifiuto da parte Della Corte di Giustizia Europea .