TAR Veneto Sez. III n. 1946 del 7 luglio 2008
Rifiuti. Sospensione e revoca autorizzazione

L’art. 28, comma 4, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che “quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata”. Nella formula legislativa utilizzata, per quanto stringata e concisa, è condensato un rapporto di progressione logica necessaria tra il previo esperimento del potere di diffida e la conseguente ed eventuale irrogazione della sospensione e revoca dell’autorizzazione. Il provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell’attività pertanto, non può prescindere dal motivare in ordine alle ragioni per le quali la diffida non è ritenuta sufficiente ad ottenere l’immediata rimozione delle irregolarità riscontrate e sia invece necessario disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione per il sorgere di ragionevoli dubbi nella capacità della ditta ad assicurare il rispetto delle modalità operative previste nell’autorizzazione, a causa, ad esempio, della tipologia delle infrazioni commesse, della loro frequenza, della loro gravità o reiterazione.
Ric. n. 1289/06 Sent. n. 1946/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Stefano Mielli Referendario, relatore
Marina Perrelli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1289/06, proposto da ECO-ENERGY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Giuri, Gianluca Rizzardi e Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia Mestre, Parco scientifico e tecnologico, Palazzo Lybra, via Delle Industrie n. 19/c;
contro
la Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Brusegan e Cristina De Benetti, con domicilio eletto presso la propria sede in Venezia, San Marco n. 2662;
e nei confronti
di Arpav Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto – Dipartimento provinciale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento del Settore delle Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 23232/06 del 23 marzo 2006, notificato il 27 marzo 2006, con il quale il Dirigente del Settore ha sospeso l’autorizzazione all’esercizio n. 51667 del 6 agosto 2004 rilasciata alla ditta Eco Energy Spa Z.I. per un periodo di quindici giorni.
Visto il ricorso notificato il 26 maggio 2006 e depositato in segreteria il 15 giugno 2006, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;
vista la memoria prodotta dalla Provincia di Venezia;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 - relatore il referendario Stefano Mielli - l’avv. Rizzardi per la società ricorrente e l'avv. De Benetti per la Provincia resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
La Società ricorrente gestisce un impianto di stoccaggio provvisorio, cernita, recupero e trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, nel Comune di Noventa di Piave, sin dal 1998 e la cui autorizzazione è stata rinnovata con decreto n. 51677 del 6 agosto 2004, modificato con decreto n. 85093 del 17 dicembre 2004.
La Provincia di Venezia ha chiesto all’Arpav di svolgere accertamenti per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti provenienti dagli scavi effettuati presso la centrale termoelettrica Enel di Marghera.
A seguito di accertamenti è stata riscontrata la violazione dell’art. 10 del succitato decreto provinciale n. 51677 del 2004, che impone alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di smaltimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, e dell’art. 31 del decreto provinciale n. 85093 del 17 dicembre 2004, che impone di tenere presso l’impianto il registro di carico e scarico dei rifiuti.
Secondo la Provincia infatti, la ricorrente nel conferire i rifiuti alla discarica denominata cava Zof, avrebbe omesso di verificare che la stessa non è ancora adeguata alle disposizioni sopravvenute di cui al Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e che pertanto non è idonea al ricevimento dei rifiuti per i quali è stato evidenziato il superamento del test di cessione per i parametri dei fluoruri e dei solfati, ed inoltre che non avrebbe registrato l’operazione di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla centrale Enel.
Richiamato l’art. 28, comma 4, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la Provincia ha quindi diffidato la Società ricorrente a ovviare alle violazioni contestate, precisando che la diffida avrebbe avuto la valenza della comunicazione di avvio del procedimento volto alla sospensione dell’attività e che entro trenta giorni la ditta avrebbe potuto presentare documenti e osservazioni, valutate le quali si sarebbe provveduto ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività.
La ricorrente con memoria del 14 novembre 2005, ha replicato che il gestore della cava Zof poteva ricevere i rifiuti conferiti in quanto beneficiava della disciplina transitoria prevista dal Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36, avendo presentato il piano di adeguamento della discarica, e che le operazioni di conferimento effettivamente compiute erano state regolarmente annotate nel registro.
La Provincia di Venezia con provvedimento n. 23232 del 23 marzo 2006, ha ritenuto di “applicare comunque la sospensione” di quindici giorni dell’attività della ditta ricorrente “in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 28 c.4 del Dlgs. 22/97”, precisando che durante la sospensione l’impianto avrebbe potuto essere utilizzato unicamente ai fini dell’avvio a smaltimento e al recupero dei rifiuti presenti e del mantenimento delle condizioni di sicurezza per il regolare funzionamento dell’impianto.
Con il ricorso in epigrafe il provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività della ditta ricorrente è impugnato per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 28, comma 4, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dell’art. 41 della Costituzione, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per l’omessa verifica, prima dell’ordine di sospensione, della permanenza o meno delle condotte che hanno dato luogo alla diffida;
II) violazione degli artt. 3 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e difetto di motivazione, perché non è stato reso disponibile l’esito degli accertamenti compiuti dall’Agenzia per l’ambiente cui si richiama la diffida, e non vi è un’espressa considerazione delle obiezioni, di carattere puntuale, contenute nelle osservazioni presentate dalla ricorrente;
III) travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria per insussistenza della violazione dell’art. 10 del decreto provinciale n. 51677 del 2004, in quanto il gestore della cava Zof sarebbe stato munito delle autorizzazioni necessarie per ricevere la tipologia di rifiuti conferiti;
IV) travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione degli artt. 12 e 28 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e del DM 1 aprile 1998, n. 148, violazione del principio di proporzionalità, perché il registro di carico e scarico sarebbe stato correttamente compilato senza il previo svolgimento di attività di trattamento e raggruppamento dei rifiuti ed in quanto la violazione contestata avrebbe dovuto dar luogo alla sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 52 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Venezia eccependo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008, in prossimità della quala la Provincia di Venezia ha depositato memoria a sostegno della propria difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione con la quale la Provincia, nella considerazione che ormai la sospensione dell’autorizzazione per un periodo di quindici giorni si è interamente consumata, ritiene che sarebbe cessata la materia del contendere o che la ricorrente non avrebbe più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Infatti l’avvenuta esecuzione del provvedimento impugnato, la cui efficacia non è stata sospesa da un provvedimento giurisdizionale di carattere cautelare che nel caso di specie non è stato richiesto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere né l'ammissibilità dell'impugnazione, né la persistenza dell'interesse dell'originario ricorrente alla declaratoria di illegittimità degli atti oggetto del giudizio e tempestivamente impugnati, della cui legittimità si discute, atteso anche che chiaramente la Società ricorrente conserva un interesse strumentale per l’eventuale attivazione di ulteriori iniziative volte a tutelare la propria posizione soggettiva sotto il profilo risarcitorio o al fine di prevenire l'esercizio in futuro del potere dell'amministrazione nei medesimi termini di cui si contesta la legittimità.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione di cui al primo e secondo motivo.
L’art. 28, comma 4, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che “quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata”.
Il Collegio ritiene che nella formula legislativa utilizzata, per quanto stringata e concisa, sia condensato un rapporto di progressione logica necessaria tra il previo esperimento del potere di diffida e la conseguente ed eventuale irrogazione della sospensione e revoca dell’autorizzazione.
Il provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell’attività pertanto, non può prescindere dal motivare in ordine alle ragioni per le quali la diffida non è ritenuta sufficiente ad ottenere l’immediata rimozione delle irregolarità riscontrate e sia invece necessario disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione per il sorgere di ragionevoli dubbi nella capacità della ditta ad assicurare il rispetto delle modalità operative previste nell’autorizzazione, a causa, ad esempio, della tipologia delle infrazioni commesse, della loro frequenza, della loro gravità o reiterazione.
Inoltre nell’ambito della sequenza procedimentale indicata dall’art. 28 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, la diffida non risulta assolvere la mera funzione di una comunicazione di avvio del procedimento volto alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, ma ha lo scopo di rimettere l’interessato nelle condizioni di eliminare le violazioni riscontrate evitando in tal modo l’adozione delle più gravi e maggiormente restrittive misure interdittive dell’attività, fermo restando che in ogni caso sono applicabili le sanzioni amministrative o penali previste dal Titolo V del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per le infrazioni commesse.
La sospensione dell’autorizzazione pertanto, salvo il caso in cui sia disposta per ovviare ad un’eventuale situazione di pericolo ambientale che nel caso di specie non è mai stata prospettata dalla Provincia, non costituisce un esito automatico ed obbligatorio conseguente all’accertamento delle violazioni delle prescrizioni dell’autorizzazione, ma presuppone a sua volta la violazione delle prescrizioni contenute nella diffida, la quale a tal fine non può omettere di indicare un termine entro il quale la ditta interessata deve porre in essere tutte le misure volte ad adeguare l’attività al contenuto dell’autorizzazione con l’avvertimento che il mancato adeguamento può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.
3. Nel caso di specie la diffida non ha indicato un termine per adempiere alle prescrizioni dell’autorizzazione e ha configurato come ineluttabile il provvedimento di sospensione, mentre né le difese dispiegate in giudizio dalla Provincia né il provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività dopo quasi sei mesi dalla diffida, recano alcuna indicazione circa l’esercizio di attività istruttorie compiute successivamente alla diffida volte a verificare se le prescrizioni della diffida fossero state adempiute, se le irregolarità commesse fossero state sanate o se le condotte contestate si fossero esaurite.
L’omissione di tale doverosa attività istruttoria, il cui esito avrebbe dovuto essere reso palese nel provvedimento di sospensione, poiché l’accertamento dell’eventuale inottemperanza alla diffida costituisce presupposto necessario per l’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione, comporta che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione di cui al primo e secondo motivo sono fondate e il ricorso, con assorbimento delle ulteriori doglianze, deve conseguentemente essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Provincia di Venezia e sono liquidate come in dispositivo, mentre sono integralmente compensate nei confronti dell’Arpav non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Provincia di Venezia alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 3.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Compensa le spese nei confronti dell’Arpav.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2008.
Il Presidente l’Estensore

Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione