La tutela dell’ambiente è nella Costituzione! Il significato di una svolta
di Stefano MAGLIA
Non sembra vero. Dopo oltre 35 anni di attesa, speranze, battaglie e decine di tentativi abortiti, finalmente la tutela dell’ambiente è un principio costituzionalmente garantito come fondamentale.
Dal 9 marzo 2022 entra infatti in vigore la L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1 che contiene questa importantissima riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione.
In particolare si riporta il nuovo testo di questi articoli:
Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI».
Articolo 41: « L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI».
Ma per cogliere appieno il significato di tale tanto attesa riforma è necessario fare insieme un passo indietro.
Era il 1984, quando, leggendo una storica, straordinaria sentenza del gennaio dell’anno precedente della Corte di cassazione penale (estesa dal mio maestro e amico Amedeo Postiglione), mi resi conto di quanto fosse anacronistico, antropocentrico, “estetico” ed utilitaristico il testo dell’art. 9 della Costituzione, improntato sulla tutela del “paesaggio” anziché dell’”ambiente”, e allora scrissi il primo di tanti articoli in cui sottolineavo con forza la necessità di una riforma.
Ricordo che persino nella prima edizione del Codice dell’ambiente alla fine degli anni 80, Maurizio Santoloci ed io sottolineavamo quanto fosse indispensabile ed ineludibile una modifica all’articolo 9, che consentisse di evolvere la nostra Costituzione sul terreno dello sviluppo sostenibile e della qualità della vita, al pari di tutti gli altri Paesi europei.
Riporto – in proposito – uno stralcio della introduzione ad un paragrafo dedicato a questo argomento scritto da me parecchi anni fa: “Nella nostra Costituzione sono contenute due norme, l’art. 9 e l’art. 32, che trattano, rispettivamente, di tutela del paesaggio (in una visione in realtà alquanto “utilitaristica”, con finalità di tipo prettamente estetico-turistico) e della salute (in una visione prettamente “sanitaria”), ma non direttamente di ambiente, come invece accade in molte altre costituzioni anche di Paesi considerati ben meno evoluti del nostro…
Solo nel 1987 si registra il primo, fondamentale intervento della Corte Costituzionale a colmare in qualche modo questa lacuna, che giunge addirittura ad affermare che “nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell’ambiente è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed assurge a valore primario ed assoluto” (sent. 30 dicembre 1987, n. 641), seppur non letteralmente e testualmente esplicitato.
Non mi convince affatto il tentativo di confondere l’ambiente con l’habitat umano, giustificando così non solo l’assoggettamento del medesimo a standard soggettivi ed utilitaristici, ma anche la ricomprensione in questo concetto dei beni culturali, artistici, urbanistici ed archeologici, come peraltro – ed in tutta onestà intellettuale – è stato invece esposto spesso anche da una assai autorevole dottrina giuridica (per M. S. Giannini “parlando di ambiente ci si riferisce a tre gruppi di istituti giuridici distinti: quelli concernenti la tutela delle bellezze paesistiche, quindi un’attività culturale; quelli concernenti la qualità della vita, quindi la lotta contro gli inquinamenti, e perciò un’attività sanitaria; quelli concernenti il governo del territorio in quanto siano preservare certi tratti ecologici e quindi un’attività urbanistica”).
Pur con tutto il rispetto per tali autorevoli affermazioni, ho sempre ritenuto e continuo a ritenere un errore aver messo sullo stesso piano protettivo i beni ambientali (finalmente non più “bellezze naturali”) e quelli culturali, normati addirittura dal 1999 nell’ambito di un medesimo testo unico (D.L.vo n. 490/1999): un conto è la vita ed un altro la cultura e la storia. Un conto è il futuro ed un altro la memoria. Un conto è il bene ed un altro il bello”.
Scusate questa autocitazione, ma volevo sottolineare quanta strada abbiamo percorso fino a giungere a questo straordinario risultato.
Il concetto di ambiente quale bene autonomo va ben oltre quello di paesaggio!
Insomma, dopo 74 anni finalmente quel concetto di “bello” (tipico tra l’altro della normativa fascista: “bellezze naturali”, “vincolo paesaggistico”, ecc.) si è evoluto in quello di “bene”, come del resto anticipato dalla più evoluta giurisprudenza costituzionale e dalla normativa italiana degli anni ’80 (qualcuno si ricorda la “Legge Galasso“ con il concetto di “vincolo paesaggistico-ambientale” e Legge 349/86 che afferma il principio dell’ambiente quale bene giuridico autonomo?), mettendoci al passo con tutte le più evolute Costituzioni del mondo e con la stessa Costituzione europea (invito a tal fine a leggere attentamente l’art. III-233 della medesima).
Andando ora ad analizzare il nuovo testo di questi articoli, non dimenticando l’esistenza di un altro articolo costituzionale che cita l’ambiente, ovvero il 117, il quale, con chiara ed esclusiva finalità di ripartizione delle competenze, così recita (dopo la riforma operata poco più di vent’anni fa al Titolo V della Costituzione): “Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
Le uniche, limitatissime, perplessità riguardano due aspetti:
1. Per quanto riguarda l’art. 9, che senso ha scrivere nella Costituzione che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”? E perché non dovrebbe? Perché allora non aggiungere direttamente la parola “animali” dopo ecosistemi? Per la sua genericità? Non è chiaro. Per fortuna qualcosa è chiarito nel terzo comma ove è scritto: “ La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei li miti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.
1. Nell’art. 41 è condivisibilmente esplicitato che da ora l’iniziativa economica non può svolgersi in modo tale da recare danno “alla salute, all’ambiente”. Benissimo. Ma allora perché nell’ultimo capoverso vi è scritto che la legge determina programmi e controlli affinchè l’iniziativa economica “possa” essere indirizzata a fini sociali e ambientali”? Personalmente ritengo che un “debba” sarebbe stato più significativo ai fini di una piena tutela costituzionale.
In ogni caso accanto allo straordinario valore simbolico e culturale di questa riforma, ve n’è uno giuridico ancor più importante: da oggi ogni norma che varchi questo limite potrà essere dichiarata illegittima in quanto incostituzionale.
E non è certo poco.
Una volta tanto grazie al nostro Parlamento. Non sprechiamo questo patrimonio. Che sia un nuovo inizio.