TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 2051 del 11 agosto 2020
Rifiuti.Acque sotterranee
 
Diversamente dalla precedente disciplina di cui al d.m. n. 471 del 1999, quella attuale prevede gli obblighi di bonifica, con redazione di apposito progetto, soltanto nel caso risultino superati i valori di CSR, in quanto soltanto in tal caso il legislatore qualifica il sito come «contaminato», mentre definisce «sito non contaminato» quello in cui sono stati rilevati valori superiori alle CSC e non alle CSR, eccetto il caso previsto dall’Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prescrive che nel «punto di conformità» delle acque sotterranee, cioè nel punto a valle idrogeologico della sorgente di inquinamento «fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica», per ciascuna sostanza contaminante devono essere rispettati i valori di CSC. Per le acque sotterranee il punto di conformità rappresenta, dunque, il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali e che, in attuazione del principio generale di precauzione, deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all’Allegato 5 della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.


Pubblicato il 11/08/2020

N. 02051/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01501/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2019, proposto da Air Liquide Italia Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sallicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’ARPA Sicilia - Agenzia Regionale Protezione Ambiente; l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali sono per legge domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

nei confronti

- il Libero consorzio comunale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

«1) della nota dell’ARPA Sicilia […] datata 17 giugno 2019, n. 0031533 […];

2) di ogni altro atto presupposto e/o collegato e/o consequenziale e/o, comunque, connesso».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ARPA Sicilia - Agenzia Regionale Protezione Ambiente, Palermo; dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana; del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le memorie delle parti;

Vista l’ordinanza di questo T.a.r. n. 678/2019 e la successiva ordinanza Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 119/2020;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 84 d.l. n. 18 del 2020 nel testo risultante dalla legge di conversione, il dott. Giuseppe La Greca;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Air Liquide Italia Service s.r.l. (di seguito «ALIS») espone di svolgere dal 1998, presso l’impianto produttivo di Priolo Gargallo, le seguenti attività (dapprima iniziata nel 1959 da Multigas Sicilia; poi passata in gestione alla Sio Sud nel 1993):

- produzione di acetilene, attività rientrante in IPPC Integrated Pollution Prevention and

Control (soggetta ad A.I.A.);

- produzione di idrato di calcio, non rientrante in IPPC;

- produzione di ghiaccio secco, non rientrante in IPPC (attività ormai cessata);

- stoccaggio e condizionamento in bombole di ossigeno, argon, azoto e CO2, non rientrante in

IPPC;

- revisione periodica di bombole, non rientrante in IPPC (attività ormai cessata).

2.- A seguito di monitoraggio delle acque sotterranee avvenuto nel giugno 2017 sarebbe emersa la conformità alle CSC per tutti i parametri utilizzati, fatta eccezione per il manganese.

3.- Data la predetta scansione temporale delle attività svolte, l’ARPA ha dato atto del campionamento di tutti i piezometri interni al sito (PZ01, PZ02, PZ03); ha validato nel 1° livello di screening i parametri per i quali tutti i valori di concentrazione risultavano inferiori alla metà delle corrispondenti CSC; ha verificato, nel 2° livello di screening, i valori di concentrazione >50% delle CSC e, con riferimento al manganese, ha prescritto «azioni di messa in sicurezza che ALIP dovrà tempestivamente intraprendere e comunicare ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento al punto di conformità».

4.- Il ricorso, con cui parte ricorrente ha chiesto la caducazione della nota regionale che impone prescrizioni a suo carico, si articola in un unico motivo di doglianza con il quale ha dedotto i vizi di violazione di legge (artt. 240 e 242 d. lgs. n. 152 del 2006) ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Il punto focale della doglianza di parte ricorrente è dato dall’illegittima asserita sovrapposizione, ad opera dell’Amministrazione, delle CSC e delle CSR relative alle acque di falda. Premesso che le CSC, per la loro natura di strumenti volti a riconoscere la presenza di sostanze inquinanti, rappresenterebbero i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali sono richiesti la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio specifica, le CSR riguarderebbero valori – soglia per dar luogo agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza all’esito della caratterizzazione.

5.- Nella lettura che ne dà parte ricorrente, i provvedimenti impugnati volti a prescrivere le azioni di bonifica non sarebbero in linea con il dato normativo di riferimento in considerazione che:

- non sussisterebbe l’accertamento che soggetti ricettori possano trovarsi in corrispondenza della sorgente (on-site) o ad una certa distanza (off-site) tale da subire l’esposizione con conseguente rischio cronico per la salute dell’uomo e per l’ambiente (in tal senso non sarebbero riportati elementi istruttori);

- la decisione sarebbe incoerente - se non contraddittoria - con le precedenti decisioni ARPA di riconoscimento di non pericolosità delle CSC riscontrate, incoerenza che si evincerebbe dall’intimazione di azioni di ripristino immediate, disposta a distanza di tempo dagli accertamenti risalenti al 2017.

6.- Si sono costituite in giudizio tutte le intimate Amministrazioni le quali, con articolata memoria, hanno concluso per l’infondatezza delle pretese della parte privata.

Esse hanno argomentato che ALIS ha riscontrato nel Piezometro PZ1 una concentrazione di manganese pari a 2.200 µg/l, superiore di più di un ordine di grandezza al corrispondente limite normativo fissato dal d.lgs. n. 152 del 2006 (CSC=50 µg/l), nonché al valore di fondo naturale stabilito nel Piano di tutela acque della Regione Siciliana (pari a 139 µg/l).

7.- All’esito della delibazione dell’istanza cautelare il Collegio l’ha respinta; in sede d’appello è stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

8.- Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare poiché estraneo al versante sostanziale della vicenda procedimentale.

9.- Il ricorso, alla stregua di quanto di seguito si dirà, è infondato.

10.- Diversamente dalla precedente disciplina di cui al d.m. n. 471 del 1999, quella attuale prevede gli obblighi di bonifica, con redazione di apposito progetto, soltanto nel caso risultino superati i valori di CSR, in quanto soltanto in tal caso il legislatore qualifica il sito come «contaminato», mentre definisce «sito non contaminato» quello in cui sono stati rilevati valori superiori alle CSC e non alle CSR, eccetto il caso previsto dall’Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prescrive che nel «punto di conformità» delle acque sotterranee, cioè nel punto a valle idrogeologico della sorgente di inquinamento «fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica», per ciascuna sostanza contaminante devono essere rispettati i valori di CSC.

Per le acque sotterranee il punto di conformità rappresenta, dunque, il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali e che, in attuazione del principio generale di precauzione, deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all’Allegato 5 della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

In altre parole, è la legge che fissa, in tal senso, la soglia oltre la quale deve ritenersi sussistente una contaminazione.

Sul punto va evidenziato che nel documento di ALIS denominato «Risultati del monitoraggio delle acque sotterranee – Giugno 2017 e risposta alla nota ARPA Prot. 74260» (doc. all. n. 6 produzione di parte ricorrente) emerge, al §3.2 «Risultati analitici delle analisi effettuate sui campioni delle acque di falda», che «le concentrazioni di manganese (VF=139 ug/l) hanno evidenziato superamenti nel piezometro PZ01».

11.- Tale oggettivo quadro delle risultanze delle indagini ambientali esclude il dedotto difetto di istruttoria: i dati emergenti dalla documentazione predisposta dalla parte ricorrente e di cui si è fatto cenno imponevano, in forza della surrichiamata disciplina che definisce il punto di conformità, l’adozione delle dovute iniziative da parte della pubblica amministrazione.

12.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario