DECRETO  22 ottobre 2009        
Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

(GU n. 87 del 15-4-2010 )

 
IL MINISTRO DELLA DIFESA


di concerto con


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
E IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto in particolare, l'art. 184, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i sistemi d'arma, i
mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla
difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto
del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei
rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati
materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto
legislativo con procedure speciali da definirsi con decreto del
Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
della salute e che i magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei
quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti
alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti da tale decreto
interministeriale;
Visto il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo
2008, recante individuazione, ai sensi del citato art. 184, comma
5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arma,
dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente
destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni,
recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei
vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e il
relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in
particolare gli articoli 20 e 21;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 16, lettera f), della legge 8 luglio 1926, n. 1178,
recante ordinamento della regia marina, che include il Corpo delle
capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante regolamento concernente la disciplina delle attivita'
del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e, in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e
la tutela delle informazioni classificate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331 e relative istruzioni
tecnico-applicative, adottate con decreto del Ministro della difesa
in data 20 dicembre 2006;
Visto il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2008, adottato
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della salute,
recante misure necessarie per il conferimento da parte delle navi
militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico
negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle
notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in
particolare per quanto d'interesse del Ministero della difesa, il
disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 13, comma 3;
Considerata la necessita' di dare attuazione al disposto dell'art.
184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella
parte in cui prevede che con decreto del Ministro della difesa,
adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute, sono definite le procedure
speciali per disciplinare, ai sensi della parte quarta di tale
decreto legislativo, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali
d'armamento e le infrastrutture individuati con il richiamato decreto
del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 184,
comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di
seguito denominato «decreto legislativo», e del decreto del Ministro
della difesa adottato in data 6 marzo 2008:
a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi,
sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unita' navali,
aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature
elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di
informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature
elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio,
ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione
dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la
trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra
elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa
militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e
materiali;
b) le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente
inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali di cui
al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.
2. Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti
dai materiali di cui al comma 1, le sostanze o gli oggetti di cui
l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di
dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo
ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del
procedimento di cui al capo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, citato in premessa, con
particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di
tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente
esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei
materiali non piu' idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del
Ministero della difesa.
3. Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui al comma 1, all'esito
delle procedure di cui al comma 2, nonche' per la bonifica dei siti
eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano
le procedure di cui al presente decreto e, per quanto non previsto,
le norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del
2006, nonche' del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei
rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con
particolare riferimento alle attivita' sanitarie e tecniche da
esercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito
delle infrastrutture e delle aree demaniali del Ministero della
difesa.


                               Art. 2 


Speciali procedure di gestione

1. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo, in materia di gestione, stoccaggio, recupero e
smaltimento dei rifiuti, nonche' le altre disposizioni di legge in
materia, sono applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi
dell'art. 1, comma 2, tenuto conto della loro specificita', nel
rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire
qualsiasi pregiudizio alla funzionalita' dello strumento militare e
rischio per la sicurezza nazionale.
2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, e'
effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari
e civili del Ministero della difesa, previa verifica della
impossibilita' tecnica ed economica, secondo i principi di buona
amministrazione, di esperire le operazioni di recupero.
3. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di
sostanze inquinanti o nocive per la salute umana, e nel rispetto,
altresi', delle norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori
negli ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato in premessa, e
valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non
riutilizzabili, si applicano per lo smaltimento, ai fini di cui al
comma 1, le seguenti procedure:
a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati
o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per la
elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le
apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla
protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate
con mezzi elettrici o elettronici, nonche' i sistemi di elaborazione
e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti
previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui
alle direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, a norma
dell'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate
per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;
b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e
elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio,
antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati,
anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o
per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare,
ancorche' non classificati, sono smaltiti, previa opportuna
smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici
e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle
autorita' di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e
tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi
d'arma, munizioni e materiali di armamento, unita' navali,
aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra
elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso
strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti
organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione
tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali
del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a
norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli
utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresi',
conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano
la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale
riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono
preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di
essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei
all'Amministrazione della difesa, nonche' ad evitare la divulgazione
di notizie riguardo alle potenzialita' ed alle tecnologie militari ad
essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela
del segreto di Stato.


                               Art. 3 


Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali

1. Alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al
naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli
speciali del naviglio militare dello Stato, le norme di cui all'art.
2 si applicano tenendo, altresi', conto delle disposizioni del
decreto del Ministro della difesa adottato in data 19 marzo 2008,
citato in premessa, e delle disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla
fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, ricade sotto la
responsabilita' dei comandanti, che ne garantiscono la messa in
sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni interne
coerenti con la normativa vigente per le navi mercantili e tenuto
conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni
tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni
classe di unita' e della tipologia di attivita' operativa per
l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessita' di
non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono
essere affidate alla nave.
3. La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al
loro definitivo smaltimento, ricade nella responsabilita' del comando
della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo
sbarco dei rifiuti.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, i comandi
militari territoriali della Marina militare, e il comando generale
dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche,
nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo e di quelle
recate dal presente decreto.


                               Art. 4 


Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio
nazionale

1. Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale
nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, comunque denominate,
condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui all'art. 2
sono applicate tenendo conto, altresi', delle disposizioni a tale
scopo eventualmente previste dal mandato formulato da
un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli
ordinamenti locali.
2. Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui
all'art. 2 sono applicate tenendo conto delle speciali procedure
tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione
(Stanag) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attivita'
militari della NATO e nel rispetto, altresi', degli usi e convenzioni
internazionali e dei principi di necessita' militare, avuto riguardo
alla natura e priorita' degli obiettivi da raggiungere.


                               Art. 5 


Deposito temporaneo

1. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei
rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui all'art. 1, tenuto
conto della loro specificita' e della necessita' di salvaguardare le
esigenze di cui agli articoli precedenti, si intende il
raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a
norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiori a 2,5 ppm, ne'
policlorobifenili e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25
ppm;
b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del
decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1,
comma 2;
c) il deposito temporaneo e' effettuato per categorie omogenee e
nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonche' nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi eventualmente contenute.
2. La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma
1, e di quelli provenienti dalle lavorazioni eseguite sulle navi
militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto
del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008,
indipendentemente dalle quantita' stoccate, non puo' essere superiore
a un anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale
di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2.


                               Art. 6 


Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di siti
contaminati

1. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di
contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile
dell'area svolge le attivita' indicate di seguito ai commi 2, 3, 6,
7, 8, 9 e 10, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente
per Forza armata e territorio.
2. Il Comandante o il direttore responsabile dell'area:
a) adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento
potenzialmente in grado di contaminare un sito, le necessarie misure
di prevenzione;
b) informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti
unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.
La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla
situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito
interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una
sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita
il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione
degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale
danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in cui
siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
3. Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le
necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di personale tecnico
dotato delle professionalita' occorrenti:
a) svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto
dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione;
b) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) non sia stato superato:
1) provvede al ripristino della zona contaminata;
2) informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, i propri superiori gerarchici e le competenti unita'
organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore
della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.
4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o
il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di
Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la
successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare.
5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il
Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente:
a) il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti
per territorio, con modalita' idonee alla tutela delle informazioni
d'interesse della sicurezza nazionale di cui e' vietata la
divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto
di Stato. La comunicazione contiene la descrizione delle misure di
prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) i competenti superiori gerarchici e le competenti unita'
organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore
della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
6. Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto
superamento delle CSC, il Comandante o direttore responsabile
dell'area, anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando
sovraordinato e dalle competenti unita' organizzative dello Stato
maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, nonche' del Segretariato generale della difesa/DNA e
dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo di
vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione
competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con
i requisiti di cui all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo.
Entro i successivi trenta giorni, il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di
vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le
eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed
autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale
autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione,
concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
7. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), secondo
i criteri applicativi individuati ai sensi dell'art. 242, comma 4,
del decreto legislativo. Entro sei mesi dalla conclusione della
conferenza dei servizi, il Comandante o Direttore responsabile
dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto,
alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa di
cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di
servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il
documento di analisi di rischio. Tale documento e' inviato ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima
della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera reca analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
8. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito
e' inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con l'approvazione
del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il
procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere
lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la
stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti
dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A
tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i
successivi sessanta giorni, invia al rappresentante
dell'Amministrazione difesa, di cui al comma 6, nonche' al prefetto,
al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio
nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
9. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al
comma 6, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione,
approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento.
Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore
responsabile dell'area ne informa il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il
comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica
riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le
attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di una o piu' delle
concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore
responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica di cui al comma
1.
10. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito
e' superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile
dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice,
nonche' il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al
comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti
per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area
attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e
territorio per la redazione e presentazione al rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, entro sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di
riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e
ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di
contaminazione presente nel sito. Il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, acquisito il
parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione
interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il
Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto
con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal
suo ricevimento.
11. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione,
l'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti
ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
12. Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti,
occorra assumere informazioni classificate per la tutela della
sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della
difesa, di cui al comma 6, puo' chiedere all'autorita' competente di
autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta
sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle
determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa,
sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le
esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle
informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore
della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la
competente autorita' individuata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante
criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei
documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi
precedenti e' escluso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e successive modifiche,
ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti,
attivita', cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto
di Stato, l'accesso e' escluso ai sensi dell' art. 39 della legge 3
agosto 2007, n. 124, e dell'art. 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 12.
14. Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN)
si applicano le procedure previste dall'art. 252 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e dai precedenti commi 12 e 13; a tutte
le fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero
della difesa, individuato dal competente organo di vertice.
15. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, in attuazione
delle procedure semplificate previste dall'allegato 4 alla parte
quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comandante o il
direttore responsabile dell'area provvede:
a) alle comunicazioni di cui al comma 5;
b) alla presentazione del progetto relativo agli interventi di
bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto del genio
militare competente per Forza armata e territorio.


                               Art. 7 


Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni,
e nulla osta

1. L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari,
provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico
specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati
alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto
della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti
di cui all'art. 1; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e
i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi.
L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione,
all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare
le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonche' alla
bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di cui al precedente
art. 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della
certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una
diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un
impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di
riservatezza, e' corredato da idoneo documento di accompagnamento.


                               Art. 8 


Registri, documenti e scritture

1. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza
nazionale conseguente alla divulgazione di informazioni relative al
numero, alla natura e alla dislocazione delle armi, sistemi d'arma,
munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture di cui all'art. 1,
desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da
essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di
identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193
del decreto legislativo e successive modificazioni, sono validamente
sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione
e dalle comunicazioni previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006 n. 167 e successive istruzioni
applicative, ovvero da altre documentazioni e scritture
amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento
dell'amministrazione della difesa. La compilazione del modello unico
di dichiarazione ambientale previsto dall'art. 1 della legge 25
gennaio 1994, n. 70, avviene nel rispetto delle esigenze di
segretezza dettate dalla necessita' di prevenire qualsiasi rischio
per la sicurezza nazionale.
2. Ai predetti registri, documenti e scritture non si applicano
eventuali obblighi di vidimazione. Il competente dirigente militare o
civile al quale e' demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di
produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica
di segretezza dei predetti documenti, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate.


                               Art. 9 


Competenze in materia di vigilanza sul rispetto
della normativa sui rifiuti e accertamento degli illeciti

1. Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in
violazione della normativa in materia di rifiuti, nonche' delle
disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente
normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e
il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5,
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2009

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 395