TAR Veneto Sez. II n.1141 del 13 dicembre 2017
Rifiuti.Attività di vigilanza e controllo e coinvolgimento dell’ARPA

Le verifiche condotte sull'attività di gestione dei rifiuti da tecnici della amministrazione provinciale senza il necessario coinvolgimento dell'ARPA è legittima perché il secondo comma dell'art. 197 del d. lgs. n° 152 del 2006 stabilisce che il supporto di A.R.P.A. è facoltativo e non obbligatorio. Del resto si tratta di norme che hanno lo scopo di favorire il controllo e dunque non possono essere interpretate nel senso di rendere il controllo più difficoltoso.


Pubblicato il 13/12/2017

N. 01141/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01542/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2013, proposto da:
Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in Liquidazione Gia' Mestrinaro S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zambelli, Annamaria Tassetto, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rapicavoli, Mario Feltrin, Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 5278;
Regione Veneto, Comune di Zero Branco, A.R.P.A.V. Padova, A.R.P.A.V. Treviso non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di diffida della Provincia di Treviso prot. n. 2013/0108462 in data 8.10.2013 avente ad oggetto: "Ditta Mestrinaro S.p.a. ora Impresa Costruzioni Generali Srl in liquidazione - Conformazione dell'impianto di Via Bertoneria 55, in Comune di Zero Branco, alle disposizioni di cui al DDP n. 684/2012 del 19.11.2012",

- della Relazione di sopralluogo in data 25.9.2013;

- della nota della Provincia di Treviso prot. n. 2013/0091878 del 21.8.2013;

- delle risultanze del sopralluogo ARPAV del 4.9.2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Treviso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato parte ricorrente è stata diffidata a rimuovere le inosservanze dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al decreto del dirigente provinciale n° 684 del 19 Novembre 2012 ed in particolare:

- a rimuovere i rifiuti non conformi all'autorizzazione identificati nella relazione di sopralluogo del 25 Settembre 2013 e a rimuovere i rifiuti conformi eccedenti per quantità il limite di rifiuti compresenti fissato nell'autorizzazione;

- a rimuovere i rifiuti situati in aree non autorizzate e a collocarli in aree autorizzate;

- a conformare la dislocazione dei rifiuti nell'edificio 2 (di cui alla relazione allegata al provvedimento impugnato) alla planimetria approvata.

2. Parte ricorrente lamenta nullità del provvedimento di diffida impugnato ai sensi dell'art. 21-septies della legge n° 241 del 1990 e per violazione/elusione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza n° 352/2012 di questo tribunale. Lamenta in particolare che con la diffida impugnata sia stata contestata la presenza di strutture edificate non previste.

La censura è infondata perché la presenza di strutture edificate non rientra nell'oggetto del provvedimento impugnato, come si desume da quanto riportato sopra al punto 1.

3. Parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 35 comma 3 della legge regionale n° 3 del 2000, eccesso di potere per sviamento, incompetenza. Lamenta in particolare il difetto di competenza della provincia a contestare violazioni edilizie.

La censura è parimenti infondata perché la presenza di strutture edificate non rientra nell'oggetto del provvedimento impugnato, come si desume da quanto riportato sopra al punto 1.

4. Parte ricorrente lamenta che le verifiche condotte in data 25 Settembre 2013 sull'attività di gestione dei rifiuti esercitata nell'impianto di Zero Branco sono state compiute dai tecnici della provincia di Treviso unilateralmente, senza il necessario coinvolgimento dell'ARPAV. Ne discenderebbe la violazione del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n° 3 del 2000, secondo cui "per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1, lettere b), d), e), h) e i), o al comma 2, le province possono avvalersi della collaborazione dell'A.R.P.A.V. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera l) (esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti) le province si avvalgono della collaborazione dell'A.R.P.A.V."

La censura è infondata perché il successivo secondo comma dell'art. 197 del d. lgs. n° 152 del 2006 stabilisce che il supporto di A.R.P.A.V. è facoltativo e non obbligatorio.

Del resto si tratta di norme che hanno lo scopo di favorire il controllo e dunque non possono essere interpretate nel senso di rendere il controllo più difficoltoso.

5. Parte ricorrente lamenta che la provincia di Treviso ha considerato "difformità" dall'autorizzazione di cui al DDP n° 684 del 2012 una serie di attività che la ricorrente non ha condotto nella vigenza della citata autorizzazione provinciale e, dunque, in contrasto con essa, bensì in epoca antecedente, in costanza della delibera della giunta regionale n° 100 del 2010 e prima dello sfavorevole pronunciamento del Consiglio di Stato n° 6917/2011.

La censura è infondata perché la citata autorizzazione regionale è stata annullata con effetto retroattivo per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n° 6917 del 2011.

L'attività era dunque in effetti regolata dall'autorizzazione di cui al DDP n° 684 del 2012.

La valutazione dell'attività, con riferimento al necessario rispetto dell'autorizzazione di cui al DDP n° 684 del 2012 era stata prescritta da questo stesso tribunale con sentenza n° 1112 del 2013.

6. E' infondata la censura secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe incompatibile con la pendenza presso l'amministrazione regionale di un nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

La censura è infondata perché l'attività può essere svolta solo dopo che l'autorizzazione sia stata rilasciata e tale nuova autorizzazione regionale non è stata rilasciata.

7. Parte ricorrente lamenta l'errore relativamente al calcolo della quantità di rifiuti presenti nell'impianto. L'errore dipenderebbe dalla circostanza che il tonnellaggio di rifiuti complessivo di cui il DDP n° 684/2012 legittimerebbe lo stoccaggio, non ammonterebbe a soli 8.500 tonnellate, bensì a circa 19 mila tonnellate, dovendosi aggiungere al quantitativo massimo autorizzato di rifiuti presenti istantaneamente a norma dell'art. 5 punto 3 dell'autorizzazione provinciale, non soltanto le 3.500 tonnellate relative ai rifiuti con codice CER 191302, autorizzate ex art. 3, ma anche le 11.910 tonnellate relative ai rifiuti con codice CER 170904, siccome esplicitate nella nota inviata dalla ditta in data 18 Settembre 2012, recepita e trasfusa dalla provincia nelle premesse e al punto 4 del DDP n° 684/2012.

Alle suddette 19 mila tonnellate andrebbero poi aggiunte le circa 9.000 tonnellate di rifiuti originariamente classificate quali MPS e che solo all'esito delle analisi chimiche esperite dalla ditta in contraddittorio con ARPAV, anch'esse prefigurate nel DDP N° 684/2012 all'art. 2, avrebbero rivelato possedere caratteristiche non idonee al conferimento nell'impianto.

La censura è infondata.

I rifiuti di cui, con DDP n° 684/2012, è autorizzata la presenza istantanea ammontano a 8.500 tonnellate. Di questi 5.000 tonnellate sono previste dall'art. 5 della citata autorizzazione. Altre 3.500 tonnellate si riferiscono al codice CER 191302 (rifiuti già presenti in impianto e ricevuti in forza della delibera della giunta regionale del Veneto n° 100 del 2010, annullata con sentenza del Consiglio di Stato) e sono previsti dall'art. 3 della citata autorizzazione.

Tale autorizzazione non contiene invece un'ulteriore previsione aggiuntiva per i rifiuti con codice CER 170904.

Riguardo le ulteriori 9.000 tonnellate originariamente classificate quali MPS, è sufficiente rilevare che i controlli effettuati ne hanno riconosciuto la qualità di rifiuti.

8. Parte ricorrente contesta il riferimento, contenuto nella motivazione della diffida, alle risultanze del sopralluogo del 4 Settembre 2013, dalle quali emerge che le ultime operazioni di registrazione in carico di rifiuti risalgono alla data del 10 Aprile 2013 e le ultime operazioni di scarico rifiuti risalgono alla data del 26 Marzo 2013, ciò integrando violazione di norme di legge.

Il collegio evidenzia che parte ricorrente non ha smentito le circostanze sopra richiamate ossia che le ultime operazioni di registrazione in carico di rifiuti risalgono alla data del 10 Aprile 2013 e le ultime operazioni di scarico rifiuti risalgono alla data del 26 Marzo 2013.

Del resto l'amministrazione ha fatto riferimento, oltre che al sopralluogo del 25 Settembre 2017 anche alle comunicazioni della stessa ditta in data 26 Settembre 2013 e 30 Settembre 2013. La violazione di legge non è riferita alle operazioni di carico e scarico, ma al contributo causale che anche tali operazioni hanno determinato rispetto alla creazione della situazione illecita complessivamente accertata e che costituisce l'oggetto proprio della diffida e con riferimento anche alla sentenza di questo tribunale n° 1112 del 2013, che imponeva di valutare il rispetto dell'autorizzazione provinciale di cui al DDP n° 684 del 2012.

Inoltre il contenuto di tale sopralluogo è stato sufficientemente indicato nel provvedimento impugnato.

Il ricorso è pertanto infondato.

La condanna alle spese segue la soccombenza nella misura di euro 3.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio nella misura di euro 3.000 oltre eventuali accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Marco Morgantini        Alberto Pasi