TAR Puglia (LE) Sez. I n.982 del 9 giugno 2017
Rifiuti.Discariche e prestazione della garanzia finanziaria
L’art.9 d.lgs. 36/2003 stabilisce, tra le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica, la necessità che “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell’art.14”.La disciplina di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 36/2003 evidenzia che il gestore delle discarica deve prestare le garanzie finanziarie al fine di assicurare: l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica. Per ottenere il raggiungimento dei suddetti risultati le garanzie devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, rappresentando quello di almeno due anni, previsto dalla lett. a), del comma 3, del citato art. 14, un termine minimo. La normativa testè richiamata tende ad assicurare, attraverso la imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell'uomo per tutto il ciclo di vita di una discarica di rifiuti in considerazione dell'alto rischio di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti.
Pubblicato il 09/06/2017
N. 00982/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02996/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2996 del 2014, proposto da:
Vergine Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pacifico Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;
contro
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Regione Puglia non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale provinciale n. prot. PTA 0058210/P del 27/11/14 con cui il dirigente del 9° Settore, Ecologia e Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine - Protezione civile della Provincia di Taranto ha adottato la diffida ex art. 29 decies comma 9 lett. a) del D.Lgs 152/06 e ss.mm. e ii (conosciuta in data 27.11.14);
- della nota a firma del direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. prot. 0019931/TRI del 18.7.14, unitamente agli allegati;
- della nota AOO_169/0003147 del 01.08.14 della Regione Puglia, con cui la stessa avrebbe trasmesso la copia dello schema (o della bozza) di decreto interministeriale recante "la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie... nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni", non conosciuta dalla ricorrente;
dello schema (o della bozza) di decreto interministeriale recante "la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie... nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni", non conosciuto dalla ricorrente;
- per quanto occorrer possa delle determine provinciali n. 172 del 3.11.05 e 196 del 22.12.05 rilasciate in favore di Vergine S.p.A.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare di autorizzazione alla gestione degli impianti di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, con il ricorso all’esame ha impugnato:
- l’epigrafata nota con la quale la Provincia di Lecce l’ha diffidata a prestare le garanzie finanziarie, già stabilite nelle determine provinciali del 2005, sia per la fase di gestione operativa, sia per quella di post gestione, per l’importo complessivo pari a circa 45.000.000, pena l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.29 decies comma 9 del d.lgs. 152/2006;
-la nota del 18.7.2014 con la quale il Ministero dell’Ambiente ha dettato alcune disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione di gestione dei rifiuti
A sostegno del ricorso ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
Incompetenza –violazione degli artt.117 secondo comma lett.s) della Cost., nonché dell’art.195 comma 2 lett.g) del d.lgs. 152/2006 e ss.mm..ii –eccesso di potere per violazione ed elusione del giudicato della Corte Costituzionale n.67 del 26.3.2014.
Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei tempi di gestione e post gestione degli impianti.
Violazione degli artt.29 decies comma 9 del d.lgs.152/2006 e della lett.g) del comma 11 dell’art.208 dello stesso decreto –violazione del d.lgs. 36/2003.
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell’Ambiente, sia la Provincia di Lecce i quali, con articolate difese, hanno rilevato l’ inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Nella pubblica udienza del 19 aprile 2017 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto, può quindi prescindersi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
Con un primo ordine di censure, la ricorrente censura tutti gli atti impugnati, lamentando l’incompetenza della Provincia in materia di garanzie finanziarie a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.67 del 26.3.2014 la quale ha chiarito che la Regione (e pertanto anche la Provincia o il Direttore Generale del Ministero) è priva anche in via transitoria di titoli di competenza legislativa e regolamentare. In particolare, il Direttore Generale avrebbe del tutto illegittimamente ritenuto di affermare che le amministrazioni titolari di procedimenti autorizzatori possono determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie anche tenendo conto delle vigenti discipline regionali e, d’altro canto la Provincia di Taranto, ha preso spunto dall’iter ministeriale ritenendo di potersi sostituire all’opera statale giungendo al punto di diffidare la Soc. Vergine a prestare la garanzia finanziaria nel brevissimo lasso di tempo dalla ricezione della stessa.
L’assunto è infondato.
L’art.195 2.c.lett.g del d.lgs.152/2006 stabilisce che sono di competenza dello Stato la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo.
In effetti, al Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.22 comma 2 della Regione Puglia n.39/2006, con il quale era stabilito che “la Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento” con il conseguente annullamento del regolamento n.18/2007 disciplinante tali garanzie.
Tuttavia, non può accogliersi la tesi della ricorrente, secondo la quale sarebbe venuto meno l’obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie, stante l’intervenuta illegittimità della citata determinazione regionale.
L’art.9 d.lgs. 36/2003 stabilisce, tra le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica, la necessità che “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell’art.14”.
La disciplina di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 36/2003 evidenzia che il gestore delle discarica deve prestare le garanzie finanziarie al fine di assicurare: l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica. Per ottenere il raggiungimento dei suddetti risultati le garanzie devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, rappresentando quello di almeno due anni, previsto dalla lett. a), del comma 3, del citato art. 14, un termine minimo.
La normativa testè richiamata tende ad assicurare, attraverso la imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell'uomo per tutto il ciclo di vita di una discarica di rifiuti in considerazione dell'alto rischio di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti.
Acclarata la necessità della prestazione di garanzie finanziarie per i gestori di discarica, risulta evidente che la Consulta, con la sentenza suindicata, non abbia affatto inciso sull’obbligo predetto rimanendo lo stesso comunque stabilito dalla legge come condicio sine qua non per l’attivazione, gestione e chiusura della discarica.
In tale quadro normativo, del tutto coerentemente il Ministero dell’Ambiente, con la nota del 18.7.2014, ha precisato che sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune nell’ordinamento giuridico, le singole amministrazioni, titolari dei singoli procedimenti di autorizzazione, caso per caso, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere e mantenere tenendo conto delle vigenti discipline regionali.
Proprio in applicazione di tale nota, la Provincia di Taranto ha richiesto alla ricorrente la presentazione delle garanzie finanziarie per gli impianti da essa gestiti, nella misura stabilita con precedente determina n.196/2005 e 172/2005, fermo restando che tali garanzie sarebbero state adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche.
Risulta quindi evidente come la Provincia non abbia autonomamente disposto la prestazione di una garanzia finanziaria non stabilita dalla legge ma, al contrario, la stessa si è limitata a fornire applicazione a cogenti disposizioni nazionali, determinando l’importo da richiedere mediante il ricorso alla disciplina non colpita dalla censura di incostituzionalità facendo comunque salvo l’adeguamento in caso di ius superveniens.
Né, del resto risulta messo in discussione il criterio di calcolo seguito dalla P.A. per la determinazione degli importi richiesti.
Non è fondato neppure il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta che, con il provvedimento impugnato, si sia imposto alla stessa, subentrata nella gestione soltanto nel gennaio 2014, la prestazione di garanzie anche per periodi pregressi.
Invero, la Provincia di Taranto, avendo verificato che, con riferimento agli impianti gestiti dalla ricorrente, non risulta adottato alcun provvedimento/comunicazione attestante l’avvenuta chiusura ex art.12 D.LGS.36/2003, non risulta depositata alcuna garanzia in quanto: “garanzie di gestione operativa – gli atti di fideiussione degli impianto di località “Mennole” e “Palombara” a suo tempo depositati e per i quali il gestore era stato già formalmente diffidato senza esito ad adeguarli al regolamento regionale 18/2007…sono scaduti rispettivamente il 30.06.2009 e 6.8.2013 e, quindi, privi di efficacia, sono stati restituiti su richiesta per effetto dell’ordinanza del Tar Bari n.506/203; le garanzie di post gestione, gli atti di fideiussione a suo tempo depositati, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.67/2014,sono stati svincolati su richiesta con nota del 16.4.2014”.
L’assenza delle garanzie necessarie legittima pertanto la richiesta avanzata dall’Amministrazione Provinciale, tanto più che le stesse riguardano la fase operativa e post operativa, ossia fasi di pertinenza della ricorrente, in qualità di attuale gestore.
In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso, che deve quindi essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (anche in considerazione della peculiarità e novità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario
Jessica Bonetto, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Patrizia Moro