TAR Campania (SA) Sez. I n. 488 del 2 marzo 2016
Rifiuti.Ordinanza di rimozione e instaurazione del contraddittorio

Poiché si attaglia al disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, il principio secondo cui vi deve essere necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa del proprietario dell'area, per configurare un suo obbligo a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati, precisandosi, inoltre, che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, si deve ritenere che la preventiva, formale, comunicazione dell'avvio del procedimento si configuri come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, apparendo recessive, dunque, in tale specifica materia, le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21 octies della L. n. 241/1990

N. 00488/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02292/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2014, proposto da:
Mare Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. Umberto Maria Polisetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Roma, n. 28;

contro

Comune di Montecorice, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza n. 20 del 12 agosto 2014, comunicata il giorno 08.09.2014, con cui il Sindaco del Comune di Montecorice ha ordinato alla società Mare Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., di rimuovere, smaltire e/o recuperare, a proprie spese, i rifiuti abbandonati sull’immobile di proprietà della stessa – previa loro caratterizzazione eseguita da tecnico abilitato – sito in località S. Nicola dei Lembi del Comune di Montecorice, censito al catasto al foglio 20 mappale 484, nonché alla bonifica del sito con ripristino dello stato dei luoghi;

b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La società Mare Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l’ordinanza, meglio distinto in epigrafe, con la quale il Comune di Montecorice ha disposto di rimuovere, smaltire e/o recuperare, a proprie spese, i rifiuti abbandonati sull’immobile di proprietà della stessa – previa loro caratterizzazione eseguita da tecnico abilitato – sito in località S. Nicola dei Lembi del Comune di Montecorice, censito al catasto al foglio 20 mappale 484, nonché alla bonifica del sito con ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, detto provvedimento si fondava sulla nota del Comando Carabinieri per la tutela dell’Ambiente, Nucleo operativo ecologico di Salerno, nel quale si accertava che il sito, caratterizzato dalla presenza di un fabbricato in costruzione, costituito da sola struttura in cemento armato, “risultava interessato dallo sversamento abusivo di rifiuti costituiti da: 1. Inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione; 2. Frigoriferi; 3. Sfalci di potatura provenienti da parchi e giardini; 4. Rifiuti combusti”. La ricorrente ha premesso che, comunicata l’impugnata ordinanza, effettuava sopralluogo con l’ausilio di ditta specializzata ed, essendo del tutto estranea ai fatti contestati, proponeva – in data 8.10.2014 – formale denuncia querela nei confronti di ignoti. Ha quindi sollevato le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria, arbitrarietà ed illogicità – violazione delle norme sul procedimento, in quanto l’atto non sarebbe stato preceduto dal necessario contraddittorio con la ditta ricorrente;

2) violazione del comma 3 dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 3 marzo 2006 – eccesso di potere carenza dei presupposti, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, errato esercizio dell’azione amministrativa – sviamento, perché sarebbe stato obliterato il contraddittorio imposto dal su citato art. 192, comma 3, d.lgs. 152/06;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 3 marzo 2006 – violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 – eccesso di potere carenza dei presupposti, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, errato esercizio dell’azione amministrativa - sviamento, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di effettuare ogni istruttoria al fine di accertare i responsabili dello sversamento, chiamati pertanto a ripristinare i luoghi.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2014, la domanda di sospensiva è stata respinta per la natura economica del danno prospettato.

Nel corso del giudizio parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.

Il Comune di Montecorice, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente, con i primi due mezzi di gravame, suscettibili di trattazione congiunta, lamenta la pretermissione del previo contraddittorio, a tal uopo valorizzando quanto previsto dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, dalla seguente testuale formulazione : “Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. L’inequivoca previsione normativa depone sufficientemente nel senso della fondatezza del rilievo, non risultando l’atto impugnato preceduto da alcun contraddittorio con la ditta ricorrente. Si deve però verificare se, avuto riguardo alla natura formale del rilievo, la sua carica potenzialmente inficiante la legittimità dell’atto gravato sia superabile mercè l’applicazione dell’art. 21 octies, che, com’è noto, sancisce il principio della dequotazione dei vizi formali. Sul punto, si registra un ormai consolidato orientamento del Supremo Consesso di G.A. (Cons. Stato Sez. V Sent., 25-08-2008, n. 4061), che così si esprime: “Poiché si attaglia al disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, il principio secondo cui vi deve essere necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa del proprietario dell'area, per configurare un suo obbligo a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati, precisandosi, inoltre, che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, si deve ritenere che la preventiva, formale, comunicazione dell'avvio del procedimento si configuri come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, apparendo recessive, dunque, in tale specifica materia, le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21 octies della L. n. 241/1990”. La tesi è stata ribadita, dal medesimo autorevole organo, in sede consultiva, affermando che “La preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento si configura come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati mentre in tale specifica materia sono recessive le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21-octies della l. 7 agosto 1990, n. 241” (cfr. Cons. Stato Sez. II Parere, 22-03-2011, n. 4673).

Tanto è sufficiente, ritenuta assorbita ogni altra censura, per l’accoglimento del gravame. Dell’atto impugnato occorre, pertanto, disporre l’annullamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito dell’instaurando contraddittorio.

Le spese, ivi compreso il contributo unificato, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2292/2014, come in epigrafe proposto da Mare Blu S.r.l., lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Montecorice al rimborso delle spese di lite, che liquida nell’importo di € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge. Restituzione del contributo unificato versato di € 650,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)