TAR Campania (SA) Sez. II n. 531 del 23 marzo 2017
Urbanistica.Anticipazione degli effetti inibitori delle misure di salvaguardia in previsione della redazione di un nuovo strumento urbanistico

In previsione della redazione di un nuovo strumento urbanistico, l’Amministrazione non può ritenere operante (per giunta sine die, con implausibile effetto di indeterminata soprassessoria) una anomala misura di salvaguardia, come tale difforme dal relativo modello legale: è solamente al perfezionamento della fase di adozione del relativo strumento programmatorio che si riconnette, infatti, l'efficacia delle tipiche misure di salvaguardia, con conseguente sospensione dell'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione



Pubblicato il 23/03/2017

N. 00531/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00052/2013 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Torello Trasporti s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio eletto in Salerno, alla via Agostino Nifo, n. 2;

contro

Comune di Montoro, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento di cui alla nota prot.17728 del 30.10.2012, notificato in pari data, a firma del Responsabile del SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Montoro Inferiore, relativo alla istanza in data 30.4.2012, prot. n. 6856, presentata dalla Ditta Torello Trasporti srl, (avente ad oggetto: domanda unica di impianto produttivo di beni e servizi ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010), con il quale è stato comunicato il diniego del procedimento richiesto, oltre che la comunicazione del diniego dell’avvio del procedimento richiesto con la domanda tesa all’attivazione della Conferenza dei Servizi per la variante allo strumento urbanistico; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso notificato nei tempi e nelle forme di rito, integrato da successivi motivi aggiunti, la ditta Torello Trasporti s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato le determinazioni, meglio distinte in epigrafe, con il quale il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Montoro Inferiore ha, in prima battuta, inteso negativamente riscontrare l’istanza formalizzata dalla società per la realizzazione, nel territorio comunale, di un impianto produttivo di beni e servizi ai sensi del d.p.r. n. 160/2010 e quindi – all’esito della riattivazione del procedimento conseguente all’accoglimento, in chiave propulsiva, della domanda cautelare proposta dinanzi all’intestato Tribunale – ha rinnovato l’esternazione di ragioni ostative alla utile prosecuzione dell’attivato procedimento conferenziale sull’argomentato assunto (già partecipato dalla previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990) secondo cui non sarebbe dato porre in essere procedure di per sé idonee a compromettere “l’azione programmatoria del redigendo strumento regolatore del territorio”.

Avverso le ridette determinazioni la società ricorrente insorge, lamentandone l’illegittimità sotto plurimo profilo.

2.- L’Amministrazione comunale, benché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio. Alla pubblica udienza del 9 novembre 2016, sulle reiterate conclusioni del difensore di parte ricorrente, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è, nei sensi delle considerazioni che seguono, fondato.

Osserva il Collegio che, in sostanza, il diniego opposto dall’Amministrazione comunale al progetto di insediamento produttivo valorizzato dalla società ricorrente si fonda – di là da profili obiettivamente secondari – sul rilievo che, a seguito della fusione, nel neoistituito Comune di Montoro, dei Comuni di Montoro Inferiore e Superiore, l’assenso alla iniziativa avrebbe compromesso la prospettica ed ordinata regolazione dell’assetto del territorio, da vagliare in sede di redazione dei nuovi strumenti urbanistici.

L’assunto, idoneamente censurato da parte ricorrente, non è consentibile.

È principio noto, invero, quello per cui, in previsione della redazione di un nuovo strumento urbanistico, l’Amministrazione non possa ritenere operante (per giunta sine die, con implausibile effetto di indeterminata soprassessoria) una anomala misura di salvaguardia, come tale difforme dal relativo modello legale: è solamente al perfezionamento della fase di adozione del relativo strumento programmatorio (cfr. art. 12 d.p.r. n. 380/2001 e art. 10 L.R. n. 16/2004) che si riconnette, infatti, l'efficacia delle tipiche misure di salvaguardia, con conseguente sospensione dell'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione. L’anticipazione dei relativi effetti preclusivi ed inibitori appare, per tal via, illegittima (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 16 marzo 2006, n. 3620).

Del resto, l’Amministrazione non si premura, in concreto, di chiarire perché la valorizzata 'unificazione dei due Comuni non consentisse neanche di accertare, mediante la conferenza di servizi, l'ammissibilità dell'intervento, considerato che le circostanze addotte, ovvero l'incremento di superficie territoriale e di popolazione, non appaiono, in difetto di congrua motivazione, di per sé ostative all'accoglimento della richiesta.

2.- Le considerazioni, essendo assorbenti di ogni altro profilo, giustificano l’annullamento dell’impugnato diniego, fatte salve, beninteso, le successive e motivate determinazioni dell’Amministrazione, da assumersi all’esito di una concreta verifica di assentibilità dell’intervento per cui è causa.

Sussistono i presupposti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda procedimentale, per dichiarare irripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giovanni Grasso        Francesco Riccio