TAR Piemonte, Sez. II, n. 204, del 14 febbraio 2013
Rifiuti. Responsabilità oggettiva abbandono e deposito incontrollati di rifiuti

Il comma 1 del D.Lgs. n. 22 del 1997 stabilisce che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati", la norma va intesa nel senso che il proprietario dell'area è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, escludendo, conseguentemente, che la norma possa configurare un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00204/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01655/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2005, proposto da: 
Ferrero Franco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Razeto e Giuseppe Greppi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

contro

Comune Villanova D'Asti, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 675 del 20 ottobre 2005 con cui il Sindaco di Villanova d'Asti ha ingiunto al ricorrente di procedere alla rimozione del materiale depositato nell'area di proprietà e lo strato di terreno sottostante per uno spessore minimo di dieci centimetri, di inviare all'Ufficio Ambiente del Comune di Villanova d'Asti ed all'ARPA la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti, di comunicare all'ARPA la data delle operazioni di recupero;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, con particolare riferimento per quanto di ragione alla relazione tecnica dell'ARPA, dipartimento di Asti, del 27.09.2005.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Sindaco del Comune di Villanova d’Asti, con ordinanza n. 675 in data 19 ottobre 2005, ordinava al signor Franco Ferrero, quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, nonché proprietario e/o titolare di diritti reali o personali di godimento sui terreni interessati dall’utilizzo di “granulato di plastica” ovvero di un materiale qualificato dall’Arpa di Asti come rifiuto speciale non pericoloso, di procedere quanto prima e comunque entro 60 gg. dalla notifica dell’ordinanza stessa alla rimozione di tutto il materiale depositato sull’area medesima in violazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 22 febbraio 1997, n. 22, incluso quello depositato sullo strato sottostante per uno spessore minimo di 10 cm, e di inviare all’Ufficio Ambiente del Comune e all’ARPA – Dipartimento di Asti, nei successivi 30 giorni, documentazione attestante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti in questione.



L’interessato insorgeva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso tale ordinanza, contestandone la legittimità per:

1. Violazione degli artt. 6, comma 1, lett. a), 14 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione.

2. Violazione dell’art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione con riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo della colpa.

3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione.

4. Eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento e carenza di istruttoria.

5. Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Il ricorrente assumeva, in sintesi, che:

- l’annoverabilità del materiale plastico rinvenuto sul suolo tra i “rifiuti non pericolosi” appalesava l’insussistenza in capo ad esso dell’obbligo di disfarsene e, conseguentemente, dell’addebitata ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

- la mancanza in capo ad esso dell’elemento soggettivo era circostanza preclusiva all’emissione nei suoi confronti dell’ordinanza impugnata;

- ogni eventuale addebito doveva essere indirizzato alla società Com.Steeel s.r.l. che aveva, erroneamente, dichiarato la conformità del materiale alle operazioni di recupero di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97;

- il preteso superamento dei valori limite del rame non poteva costituire idoneo supporto motivazionale all’ordinanza emessa, dato che la stessa era stata adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997 (“abbandono o deposito incontrollato di rifiuti”) e non ex art. 17 (“inquinamento del sito”);

- era privo di qualsiasi giustificazione l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento.

 

Il Comune di Villanova d’Asti non si costituiva in giudizio.

 

La Sezione, dopo aver disposto i necessari incombenti istruttori, con ordinanza n. 102 in data 22 febbbraio 2006, accoglieva l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.

 

In prossimità dell’udienza pubblica del 30 gennaio 2013, il ricorrente, ribadiva, con memoria, le argomentazioni difensive svolte con il II e il IV motivo del ricorso.

 

La causa veniva chiamata alla pubblica udienza su indicata e, quindi, trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Villanova d’Asti ha ordinato al ricorrente di procedere alla rimozione di tutto il materiale depositato sull’area di proprietà o in uso adibita a maneggio, incluso quello depositato sullo strato sottostante per uno spessore minimo di 10, ritenuto dall’Arpa rifiuto speciale non pericoloso.

 

Il ricorso è fondato.

 

Appare, invero, condivisibile la conclusione cui è giunta la Sezione all’esito dello scrutinio dell’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato ovvero che “nessun obbligo di rimozione poteva essere imposto in capo al ricorrente”.

 

L'art. 14, 3° comma, del D.Lgs. n. 22 del 1997, dispone, infatti, che: "fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

 

Inoltre, il comma 1 del medesimo articolo stabilisce, in termini più generali, che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati".

 

La norma va intesa, come costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che il proprietario dell'area è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061 e 25 gennaio 2005, n. 136), escludendo, conseguentemente, che la norma possa configurare un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva.

 

In particolare, viene affermata l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta.

 

Nel caso di specie, la dichiarazione riportata sulle fatture dalla ditta fornitrice del materiale plastico (“trattasi di materie prime secondarie… da attività di recupero di cui artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/98. Si dichiara, assumendo piena responsabilità, che la merce consegnata non contiene materiale a contaminazione radioattiva superiore al limite di legge” – vedi all. 2 fascicolo doc. ricorrente) e la pacifica ammissione di tale circostanza da parte della stessa Arpa (vedi all. 3 – fascicolo cit.) appalesano che il signor Ferrero ha acquistato in assoluta buona fede dalla società Com. Steel s.r.l. di Calusco d’Adda il materiale in questione, poi rivelatosi “rifiuto non pericoloso”, ed altrettanto in buona fede lo ha utilizzato nella predisposizione della pista per l’allenamento dei cavalli dell’Azienda Agricola di cui è titolare.

 

E’ evidente, dunque, che, in assenza di certi riscontri istruttori, allo stesso non possono essere addebitati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti solo in ragione della sua titolarità dell’Azienda Agricola e del terreno interessato dalla presenza del materiale su indicato, essendo di palmare evidenza che egli ha fatto uso del materiale in questione, non solo ignorandone la reale natura, ma addirittura nella convinzione, supportata da idonei riscontri documentali, che si trattasse di materia recuperata ai sensi di legge.

 

Sicché, ad avviso del Collegio, la mera riferibilità al signor Ferrero del materiale utilizzo del granulato plastico non pare sufficiente a giustificare l’imputabilità al medesimo dell’illecito ascrittogli, dato - tra l’altro – che quanto dianzi rappresentato induce ragionevolmente ad escludere anche qualsivoglia imprudenza, imperizia o negligenza nella sua condotta.

 

In definitiva, sono da ritenersi fondati il II e il III motivo di gravame dedotti dal ricorrente, derivandone che, assorbiti quelli ulteriori, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

 

Sussistono, in ogni caso, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Villanova d’Asti n. 675 in data 19 ottobre 2005.



Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.



Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)