TAR Toscana Sez. II n. 523 del 30 aprile 2020
Rifiuti.Traversine ferroviarie dismesse

Le traversine di legno, già utilizzate in ambito ferroviario se prodotte dopo il 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.M. 17 aprile 2003, sono da considerarsi rifiuti pericolosi; il citato DM Sanità è relativo alle “restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato - Difeniletere octabromato)” e le traversine ferroviarie dismesse, come risulta da ampia giurisprudenza, sono state individuate come impregnate di olio di creosoto e quindi pericolose. Di fronte a ciò, non è idoneo ad escludere la natura di rifiuti delle stesse il solo richiamo alla volontà di parte ricorrente di utilizzare le traversine stesse, poiché se ciò dimostra l’assenza di volontà di disfarsene, non è però sufficiente a dimostrare altresì la mancanza dell’obbligo di disfarsene, anch’esso contemplato dall’art. 183 d.lgs. n. 152/2006 .


Pubblicato il 30/04/2020

N. 00523/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01381/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2019, proposto da
Bocchi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Dipartimento Provinciale Massa e Carrara, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 377/2019 del 21 agosto 2019, notificata in data 22 agosto 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Carrara ha ordinato al signor M. M. “in qualità di titolare della Ditta Bocchi s.r.l. nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza di provvedere alla rimozione avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti costituiti da traversine e fusto con residui di vernice, come generalizzato in premessa, e ripristino dello stato dei luoghi a norma della vigente normativa in materia” nonché di tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi e/o conseguenziali tra i quali, in particolare, la nota Arpat del 30 luglio 2019, del verbale del sopralluogo di Arpat del 12 luglio 2019, della nota del Comune di Carrara del 6 agosto 2019 e della nota prot. n. 60750 del 13 agosto 2019 tutti atti non conosciuti alla ricorrente ed avverso i quali formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché, infine, per quanto occorre possa i verbali dei sopralluoghi di Arpat del 14 settembre 2018 e del 3 ottobre 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 il dott. Riccardo Giani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - In esito alla svolgimento di sopralluoghi da parte di ARPAT presso la società Bocchi s.r.l., in data 10 aprile 2019 la medesima società riceveva la comunicazione con la quale il Comune di Carrara la informava dell’avvio del procedimento per “deposito incontrollato di vari rifiuti, tra cui traversine ferroviarie e fusti con residui di vernice”, cui seguiva memoria illustrativa della società e quindi l’ordinanza n. 377 del 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Carrara ha ordinato al signor Mario Manfredi “in qualità di titolare della Ditta Bocchi s.r.l. nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza di provvedere alla rimozione avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti costituiti da traversine e fusto con residui di vernice, come generalizzato in premessa, e ripristino dello stato dei luoghi a norma della vigente normativa in materia”.

2 - Avverso la suddetta ordinanza e gli altri atti, come meglio in epigrafe indicati, la ricorrente muove il presente ricorso, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo evidenzia che l’ordinanza è del tutto illegittima dato che né le traversine né il fusto di vernice sono rifiuti, giacché di essi parte ricorrente non aveva intenzione di disfarsi, essendo utilizzati nell’attività della società;

- con il secondo motivo rileva che nelle premesse dell’atto gravato non si identificano affatto, in modo specifico, le traversine da avviare a smaltimento e recupero.

3 - Il Comune di Carrara si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4 - Con ordinanza n. 705 del 2019 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione.

5 – Ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la causa, fissata per la pubblica udienza del 21 aprile 2020, è passata in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

6 – Con il primo mezzo parte ricorrente contesta la natura di rifiuti dei beni oggetto dell’ordinanza di rimozione.

La censura è infondata.

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Quanto alle traversine di legno, parte ricorrente evidenzia che le stesse sono costantemente e continuamente utilizzate dalla società ricorrente per appoggiare i blocchi di marmo contenuti nel deposito e l’accatastamento delle traversine medesime nel piazzale della società è funzionale all’utilizzo delle stesse quando si debbano sostituire quelle rotte e/o non più idonee allo stoccaggio dei blocchi; quanto al fusto di vernice, parte ricorrente rileva che esso conteneva ancora vernice che era assolutamente idonea ad ulteriori utilizzi, pur ammettendo che lo stesso era stato individuato come rifiuto dalla società, ma soltanto per errore. Non si tratta di argomenti convincenti. Le traversine di legno, già utilizzate in ambito ferroviario, come messo in evidenza nel processo verbale di contestazione di ARPAT n. 9 del 5 marzo 2019, “se prodotte dopo il 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.M. 17 aprile 2003, sono da considerarsi rifiuti pericolosi”; il citato DM Sanità è relativo alle “restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato - Difeniletere octabromato)” e le traversine ferroviarie dismesse, come risulta da ampia giurisprudenza, sono state individuate come impregnate di olio di creosoto e quindi pericolose (Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 23988/2004; id. n. 40757/2015). Di fronte a ciò, non è idoneo ad escludere la natura di rifiuti delle stesse il solo richiamo alla volontà di parte ricorrente di utilizzare le traversine stesse, poiché se ciò dimostra l’assenza di volontà di disfarsene, non è però sufficiente a dimostrare altresì la mancanza dell’obbligo di disfarsene, anch’esso contemplato dall’art. 183 d.lgs. n. 152 cit. A fronte di una presunzione di pericolosità delle traversine in parola, parte ricorrente ha solo prodotto una documentazione comprovante l’acquisto di traversine ferroviarie dal Gruppo Sironi, come tali fatte oggetto di trattamento e quindi ulteriormente utilizzabili; ma le traversine oggetto di contestazione sono quelle che non riportano il marchio Sironi e che quindi non paiono essere state oggetto di trattamento da parte della detta società. Nessun altra indicazione è stata fornita dalla ricorrente sulle ulteriori traversine, come tale idonea a superare la presunzione di pericolosità delle stesse; né la società medesima ha fornito una benché minima prova tecnica sul fatto che anche le traversine sprovviste di timbratura siano state sottoposte a trattamenti che abbiano superato la pericolosità legata all’olio di creosoto. D’altra parte nel citato verbale di contestazione n. 9 del 5 marzo 2019 a pag. 2 si legge che “il fusto con residui di vernice in deposito temporaneo con codice CER 08.01.11* (rifiuto pericoloso) riscontrato nel sopralluogo del 14/09/2018, lo stesso nel sopralluogo del 09/10/2018, non risultava ancora registrato in carico nel registro di c/s”; dunque il fusto di vernice risulta “rifiuto” già sulla base delle stesse risultanze aziendali; parte ricorrente, nel ricorso afferma che “la circostanza che il fusto fosse collocato accanto a fusti contenenti rifiuti non appare circostanza da sé sufficiente a qualificare anche tale recipiente come rifiuto. Né, sotto questo profilo, pare decisiva l’affermazione del signor Manfredi che, per mero errore, avrebbe confermato la natura di rifiuto del fusto”; è tuttavia innegabile che una pluralità di elementi congiuntamente conduce a individuare quel fusto di vernice come oggetto destinato all’abbandono e quindi rifiuto; il che appare sufficiente a confermare la legittimità dell’atto gravato.

7 – Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene che i beni da avviare a smaltimento non siano esattamente individuabili sulla base dell’atto gravato.

La censura è infondata.

L’ordinanza sindacale n.377 del 2019 ha intimato alla società ricorrente di avviare a smaltimento e/o recupero i “rifiuti costituiti da traversine e fusto come residui di vernice, come generalizzato in premessa”; al di là delle specifiche indicazioni di cui alla premessa, par fuori di dubbio che la società ricorrente sappia esattamente di quali travesine e di quale fusto di vernice si tratti, avendo in relazione agli stessi svolto le proprie attente difese; non può quindi sostenersi che essa non sia in grado di individuare di quali beni si stia parlando.

8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato; sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere