TAR Piemonte (TO), Sez. II, n. 318, del 14 marzo 2013
Rifiuti.Illegittimità Ordinanza del Sindaco per la rimozione di granulato di plastica frammisto a ghiaia fine e sabbia (rifiuto speciale non pericoloso).

In assenza di certi riscontri istruttori, non possano essere addebitati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti al proprietario del capannone in quanto tale, al cui interno è ubicata la pista interessata dalla presenza del materiale su indicato. Dunque, è illegittima l’Ordinanza del Sindaco per la rimozione del sottofondo di una pista per il riscaldamento degli equini risultava composto da “granulato di plastica” (qualificato dall’Arpa come rifiuto speciale non pericoloso) frammisto a ghiaia fine e sabbia.  L'art. 14, 3° comma, del d.lgs. n. 22 del 1997, dispone, infatti, che: "fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La norma va intesa, come costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che il proprietario dell'area è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo escludendo, conseguentemente, che la norma possa configurare un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00318/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00323/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2006, proposto da: 
Società Agricola Picchio Rosso S.S., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Razeto e Giuseppe Greppi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

contro

Comune Coazzolo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 2/2005 del 23 dicembre 2005, notificata il 10 gennaio 2006 con cui il Sindaco di Coazzolo ha ingiunto alla ricorrente di procedere alla rimozione del materiale depositato nell'area di proprietà e di avviarlo al recupero per smaltimento;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, con particolare riferimento per quanto di ragione della relazione tecnica dell'ARPA, dipartimento di Asti, del 15.9.2005.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Sindaco del Comune di Coazzolo, con ordinanza n. 2 in data 23 dicembre 2005, ordinava alla signora Emanuela Piera Ciriotti, quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Picchio Rosso s.s. ovvero dell’Azienda proprietaria di un capannone all’interno del quale era stata riscontrata la presenza di una pista per il riscaldamento degli equini, il cui sottofondo risultava composto da “granulato di plastica” (cioè di un materiale qualificato dall’Arpa di Asti come rifiuto speciale non pericoloso) frammisto a ghiaia fine e sabbia, di procedere quanto prima e comunque entro 30 gg. dalla notifica dell’ordinanza stessa alla rimozione e al recupero per smaltimento del materiale depositato sulla pista medesima, tramite ditta autorizzata per la rimozione, il carico e il trasporto del materiale a discarica autorizzata e di consegnare, entro 10 gg. dall’avvenuto smaltimento, i formulari di identificazione dei rifiuti.

 

La società agricola insorgeva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso tale ordinanza e gli atti ad essa presupposti, conseguenti e connessi, tra cui, in particolare, la relazione tecnica dell’Arpa, Dipartimento di Asti, in data 15 settembre 2005, contestandone la legittimità per:

1. Violazione degli artt. 6, comma 1, lett. a), 14 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione.

2. Violazione dell’art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione con riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo della colpa.

3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione.

4. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione.

5. Eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento e carenza di istruttoria.

6. Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Violazione dell’art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere per incompetenza del Sindaco.

 

La ricorrente assumeva, in sintesi, che:

- l’annoverabilità del materiale plastico rinvenuto sul suolo tra i “rifiuti non pericolosi” appalesava l’insussistenza in capo ad essa dell’obbligo di disfarsene e, conseguentemente, dell’addebitata ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

- la mancanza in capo ad essa dell’elemento soggettivo era circostanza preclusiva all’emissione nei suoi confronti dell’ordinanza impugnata;

- ogni eventuale addebito doveva essere indirizzato alla società Com.Steeel s.r.l. che aveva, erroneamente, dichiarato la conformità del materiale alle operazioni di recupero di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97;

- l’ordinanza era carente, sotto il profilo motivazionale, dell’indicazione delle norme in base alle quali era stata emessa ed era stata ordinata la rimozione del materiale costituente la pista e, dunque, anche per ciò solo illegittima;

- il preteso superamento dei valori limite del rame non poteva costituire idoneo supporto motivazionale all’ordinanza emessa, dato che la stessa era stata presumibilmente adottata per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (ex art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997) e non per inquinamento del sito;

- era privo di qualsiasi giustificazione l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento;

- la competenza all’adozione di ordinanze di rimozione rifiuti ex art. 14 d.lgs. n. 22/1997 rientrava nella competenza del dirigente e non del Sindaco.

 

Il Comune di Coazzolo non si costituiva in giudizio.

 

La Sezione, dopo aver disposto i necessari incombenti istruttori, con ordinanza n. 289 in data 31 maggio 2006, accoglieva l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.

 

La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 27 febbraio 2013 e, quindi, trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Coazzolo ha ordinato alla ricorrente di procedere alla rimozione e al recupero per smaltimento del materiale depositato sulla pista per il riscaldamento degli equini sita all’interno del capannone di proprietà, ritenuto dall’Arpa rifiuto speciale non pericoloso.

Il ricorso è fondato.

Appare, invero, condivisibile la conclusione cui è giunta la Sezione all’esito dello scrutinio dell’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato ovvero che manchi, nel caso di specie, l’elemento soggettivo riconducibile alla società ricorrente.

L'art. 14, 3° comma, del d.lgs. n. 22 del 1997, dispone, infatti, che: "fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

Inoltre, il comma 1 del medesimo articolo stabilisce, in termini più generali, che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati".

La norma va intesa, come costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che il proprietario dell'area è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061 e 25 gennaio 2005, n. 136), escludendo, conseguentemente, che la norma possa configurare un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva.

In particolare, viene affermata l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta.

Nel caso di specie, consta che il materiale plastico ritenuto dall’Arpa rifiuto speciale non pericoloso sia stato addirittura acquistato dall’affittuario del dante causa della ricorrente.

In ogni caso, la dichiarazione riportata sulle fatture dalla ditta fornitrice del materiale plastico (“trattasi di materie prime secondarie… da attività di recupero di cui artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/98” “… conforme alle norme UNIPLAST 10667” – vedi all. 2 fascicolo doc. ricorrente) e la pacifica ammissione di tale circostanza da parte della stessa Arpa (vedi all. 3 – fascicolo cit.) appalesano che il detto affittuario aveva acquistato in assoluta buona fede dalla società Com. Steel s.r.l. di Calusco d’Adda il materiale in questione, poi rivelatosi “rifiuto non pericoloso”, ed altrettanto in buona fede lo aveva, all’evidenza, utilizzato nella predisposizione della pista per l’allenamento dei cavalli ubicata all’interno del capannone ora di proprietà della Società Agricola ricorrente.

Non pare potersi dubitare, dunque, che, in assenza di certi riscontri istruttori, alla Società agricola Picchio Rosso non possano essere addebitati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti solo in quanto attuale proprietaria del capannone al cui interno è ubicata la pista interessata dalla presenza del materiale su indicato.

Sicché, ad avviso del Collegio, la mera presenza del granulato plastico all’interno del detto capannone non pare sufficiente a giustificare l’imputabilità alla ricorrente dell’illecito ascrittole, dato - tra l’altro – che la circostanza, documentata, che il soggetto cui va riferito l’acquisto e l’uso del materiale in questione avesse validi motivi per ignorarne la reale natura e, anzi, fosse stato ragionevolmente indotto a ritenere che si trattasse di materia recuperata ai sensi di legge, induce ad escludere anche qualsivoglia imprudenza, imperizia o negligenza nella condotta dell’attuale proprietaria del capannone.

In definitiva, sono da ritenersi fondati il II e il III motivo di gravame dedotti dalla ricorrente, derivandone che, assorbiti quelli ulteriori, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

Sussistono, in ogni caso, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Coazzolo n. 2 in data 23 dicembre 2005.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)