TAR Campania (NA) Sez. V n. 5120 del 3 novembre 2017
Polizia Giudiziaria.Licenza di porto di pistola in favore di guardia particolare zoofila dell’E.N.P.A.
Alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, tra cui l'ENPA, sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto delle disposizioni "concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, e "con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina" (art. 6, comma 2). Ciò posto, se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale, non altrettanto ragionevole appare l'indirizzo negativo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie, con compiti di vigilanza zoofila), che per ragioni di servizio - ovvero per l'assolvimento di compiti, che la stessa amministrazione definisce di "rilevante importanza" - possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto, per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata, con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini. Di conseguenza, gli interessati sono titolari di un interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s (segnalazione Avv. M. BALLETTA)
Pubblicato il 03/11/2017
N. 05120/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2017, proposto da:
Michele Mondo, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale di Augusto;
contro
Prefettura di Caserta non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento Prot. n. 11856/AV/16BVZ/Area 1 Bis emesso dalla Prefettura di Caserta notificato al ricorrente in data 11/10/2016, con il quale veniva respinta l'istanza presentata in data 11/12/2015 dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali, volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola in favore del sig. MONDO Michele
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato in data 9 dicembre 2016 e depositato il 4 gennaio 2017 Michele Mondo ha impugnato il provvedimento prot. n. 11856/AV/16BVZ/Area 1 Bis emesso dalla Prefettura di Caserta, notificatogli in data 11/10/2016, con il quale veniva respinta l’istanza, presentata in data 11/12/2015 dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola in favore del ricorrente, guardia zoofila volontaria in seno all'ENPA.
2. L’atto di diniego è motivato sulla base dei seguenti rilievi:
“CONSIDERATO che il predetto è titolare di decreto di nomina a guardia zoofila - n. 11856/V16B/Area I bis del 03.08.2016 - per l'espletamento, nella provincia di Caserta, dell'attività di vigilanza zoofila ai sensi dell'art. 6 co. 2° L. 189/04, per conto dell'Associazione E.N.P.A.; RILEVATO che la richiesta è fondata unicamente sullo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata volontaria zoofila;
VISTA la nota con la quale il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta ha espresso parere contrario al rilascio della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta poiché non si riscontrano all'attualità nuovi e aggiuntivi elementi atti a comprovare il "dimostrato bisogno" di andare armato, con particolare riferimento all'eventuale rischio connesso all'espletamento dell'attività volontaria di guardia zoofila, peraltro comune a tutti gli operatori del settore;
VALUTATO nel merito che l'incarico espletato dal sig. Mondo da solo non è sufficiente a giustificare la necessità di avere la licenza in questione in quanto non comporta di per sé una peculiare esposizione a rischio specifico e la necessità di andare armato non è implicita nella qualifica ricoperta;
ATTESO che il Ministero dell'Interno, con circolare 33.557/PM3680-100.890(2) del 2105.2009, nel diramare direttive in materia, con riguardo in particolare all’attività svolta dall'E.N.P.A., pur riconoscendo il rilevante ruolo di chi opera nel settore della protezione animali in qualità di guardia volontaria, ne ha Sottolineato la funzione ausiliaria rispetto ai soggetti istituzionalmente preposti a tale tipo di tutela, non implicando tale attività uno specifico obbligo di esposizione al rischio dell'incolumità personale e quindi la necessità di portare anni;
RITENUTO, infatti, che il, compito di tutelare l'incolumità delle persone è istituzionalmente affidato alle forze dell’ordine; pertanto, il rilascio/rinnovo della licenza di porto di pistola è subordinato alla sussistenza di circostanze eccezionali che attestino il bisogno di andare armati;
RILEVATO, inoltre, che dalla documentazione presentata non emergono elementi utili a comprovare l'attuale necessità di andare armato e, in particolare, non risulta che il sig. Mondo abbia denunciato estorsioni, minacce o aggressioni;
RITENUTO che, la consolidata giurisprudenza in materia ha evidenziato che il rilascio/rinnovo della licenza in parola va valutato alla luce dei requisiti soggettivi del richiedente, dei criteri di carattere generale in base ai quali operare scelte discrezionali nonché di possibili modificazioni dell'orientamento complessivo della politica dell'ordine pubblico connesse all'analisi relativa a particolari momenti della vita sociale;
CONSIDERATE le condizioni dell'ordine e sicurezza pubblica della Provincia che hanno indotto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ad esprimere l'avviso che le richieste di rilascio/rinnovo delle licenza in parola debbano essere sottoposte ad un criterio di valutazione sempre più rigoroso, al fine, tra l'altro, di limitare, e quindi di controllare più agevolmente, il numero delle armi circolanti nella provincia e di evitare qualsiasi incertezza sui detentori delle stesse, senza con questo dare luogo a contraddittorietà di sorta rispetto alle eventuali precedenti decisioni di segno concessivo;
TENUTO CONTO, infine, che la licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4 c. 1 Legge 110/1975 e che tale autorizzazione riveste un carattere eccezionale;
ATTESO che è stata data comunicazione al sig. Mondo Michele, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza in questione;
RILEVATO che nelle osservazioni presentate al riguardo dal predetto, sostanzialmente, si ribadisce quanto già espresso in sede di istanza;
RITENUTO, pertanto, che tali motivazioni non siano sufficienti a ritenere che i servizi svolti come guardia volontaria zoofila comportino una oggettiva esposizione al rischio dell'incolumità personale tale da rendere necessario il rilascio della licenza richiesta.”
3. Il ricorrente ha articolato in quattro motivi di ricorso le seguenti censure avverso il provvedimento di diniego:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 31/3/1979; ART 6 L. 189/2004; ARTT. 37 CO. 3 L. 157/92 ART. 3 L. 241/90; CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE ED INSUFFICIENZA.
Il ricorrente assume in primo luogo che il provvedimento gravato è violativo della normativa in rubrica, dalla quale è possibile desumere come le guardie particolari giurate, operanti come volontari in seno all'ENPA, rivestano la piena qualifica di agenti di polizia giudiziaria seppure a competenza limitata.
Le materie che vedono operare, per le Guardie Zoofile, gli artt. 55 e 57 c.p.p. spaziano infatti dalle fattispecie introdotte nel codice penale dalla 1. n. 189/2004 alla normativa dettata dalla 1. n. 157/1992 in materia venatoria e di protezione della fauna selvatica.
Il provvedimento gravato, per contro, pur riconoscendo il "rilevante ruolo" delle guardie in esame, li relegherebbe ad un ruolo estremamente secondario, qualificando la funzione da loro svolta come "funzione ausiliaria", ricalcando pedissequamente quanto ritenuto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS .3680.10089G del 02/03/2009 che nella prospettazione attorea non avrebbe alcuna rilevanza, non essendo le circolari annoverabili fra le fonti del diritto e non potendo le stesse trovare applicazione contra legem.
Deduce inoltre che la medesima circolare era già stata posta alla base di altro provvedimento, adottato dalla medesima amministrazione contro il ricorrente nell'anno 2012, provvedimento gravato innanzi questo T.A.R. con ricorso accolto da questa sezione con la sentenza n. 2577 del 2013.
Assume altresì il ricorrente che, come ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione, sussisterebbe la legittimazione delle guardie zoofile volontarie ad eseguire il sequestro di animali esotici per violazione dell'art. 544 ter c.p. e di avere nello specifico preso parte ad attività di indagine di cui alla comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p. del 30/05/2011, con la quale il Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile di Caserta riscontrava la violazione dell'art. 544 ter c.p., in relazione al maltrattamento, tra gli altri, di tre lama avvenuto nel comune di Rocca D'Evandro ( Ce), reato in ordine al quale era stata conferita delega per le indagini.
Il ricorrente richiama inoltre la relazione di servizio datata 19/01/2010 con la quale l'allora Capo Nucleo di Caserta documentò un'attività anti bracconaggio svoltasi in località Roccamonfima ( Ce ), in cui le guardie ENPA affiancarono il personale del Corpo Forestale dello Stato in una circostanza che li vide tutti a fronteggiare quattro bracconieri armati di fucili i quali, per fuggire, speronarono la vettura con a bordo il personale di p.g., per poi allontanarsi dopo l'evento causato, sempre portando con sé le armi, deducendo di avere preso parte anche a tale operazione.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 11, 42 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.). OMESSA ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE.
Nella prospettazione attorea il provvedimento sarebbe inoltre viziato per difetto di istruttoria, in relazione al presupposto, ritenuto insussistente, del “dimostrato bisogno” di andare in giro armati, in quanto il diniego avrebbe ignorato del tutto l'apparato documentale a supporto della richiesta respinta anche laddove narrante casi di estrema gravità.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 381 COMMI 1,4 C.P.P., 52, 53, 544 QUINQUIES C.P.
Nella prospettazione attorea il provvedimento gravato sarebbe altresì illegittimo in quanto l’art. 544 quinquies co.2 c.p. consentirebbe, alla luce del disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 381 c.p.p., l'arresto facoltativo in flagranza in ipotesi di combattimento tra animali sotto la direzione di persone armate, laddove risulterebbe impossibile eseguire detto arresto di persone armate ad opera delle guardie volontarie zoofile in assenza del necessario possesso d’arma.
4) ECCESSO DI POTERE. ERRONEA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI.
Il ricorrente assume infine che il provvedimento gravato sarebbe viziato per eccesso di potere, in quanto non avrebbe proceduto ad una corretta ponderazione dei contrapposti interessi, minimizzando le ragioni poste a base della richiesta e senza considerare le finalità di interesse pubblico sottese alla stessa.
4. Si è costituito il Ministero degli Interni, con deposito di documenti, instando per il rigetto del ricorso, deducendo che nell’istanza non era stata allegata alcuna documentazione a sostegno della necessità, da parte del ricorrente, di andare armato, in quanto la stessa riportava unicamente delle motivazioni generiche, nonché la segnalazione, non supportata da alcun atto documentale, di una presunta intimidazione subita, durante un servizio di controllo, da parte di alcuni appartenenti al Nucleo Provinciale di Caserta dell'ENPA, nel corso del quale erano stati esplosi colpi di arma da fuoco da bracconieri rimasti ignoti.
5. L’istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza cautelare n. 00120 del 25 gennaio 2017.
6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 18 luglio 2017.
7. Nell’esaminare il merito del presente ricorso, giova premettere che il T.U.L.P.S., nel disciplinare il rilascio della "licenza di porto d'armi", mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi "costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".
Ciò comporta che - oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
Inoltre, oltre alle disposizioni del testo unico che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano quelle (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico:
- per l'art. 40, "il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare" (il che significa che il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento);
- per l'art. 42, "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65" (il che significa che il Prefetto può anche fissare preventivi criteri generali per verificare se nei casi concreti vi sia il "dimostrato bisogno" di un porto d'armi per difesa personale, in rapporto ai profili coinvolti dell'ordine pubblico).
L'art. 42 del testo unico delle leggi di p.s. (T.U.L.P.S.) pertanto - dopo aver disposto il divieto di portare fuori della propria abitazione armi ed altri strumenti impropri di offesa ivi elencati - rimette alla valutazione dell'autorità di p.s. la "facoltà" di rilasciare licenza di porto d'armi e ciò sul presupposto del "dimostrato bisogno"; il rilascio della licenza per portare le armi non costituisce infatti, come detto, una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) ; sicché, in tale quadro, il controllo effettuato al riguardo dall'autorità di p.s. viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe (ex multis Consiglio di Stato, sez. I, 30/09/2011, n. 414; in senso analogo T.A.R. Firenze, (Toscana), sez. II, 18/03/2015, n. 430 che afferma altresì che all’autorità di Pubblica Sicurezza “è affidato un ampio potere discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, non essendo compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente, quasi fosse un organo di pubblica sicurezza di seconda istanza”).
8. Ciò posto, peraltro il ricorso è fondato quanto alle dedotte censure di violazione di legge, di difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’asserita insussistenza del “dimostrato bisogno”, articolate nei primi tre motivi di ricorso.
9. Ed invero, quanto al profilo ostativo della non ricorrenza del presupposto del “dimostrato bisogno” dell’uso delle armi, in ragione all’attività svolta dal ricorrente, di guardia volontaria giurata dell'associazione ENPA, giova premettere che per effetto del d.P.R. 31 marzo 1979, l'Ente Nazionale per la protezione degli animali ha personalità giuridica di diritto privato e non ha più "la funzione... di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico", ormai attribuita ai Comuni: le guardie zoofile non sono più titolari della qualifica di agenti di pubblica sicurezza (v. l'art. 5 del medesimo d.P.R.).
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso l'ENPA "esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art. 27, comma 1, lettera b)".
L'art. 27, primo comma, alla lettera a) dispone che la vigilanza venatoria è affidata in primo luogo "agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni", ai quali "è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza".
La lettera b) si riferisce "alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", alle quali non è così riconosciuta tout court la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria (art. 28), i soggetti di cui all'art. 27 "possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia" di esibire i titoli autorizzativi e i documenti comunque relativi all'attività venatoria (comma 1); solo "gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria" possono procedere "al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia" (comma 2).
9.1. Peraltro alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, tra cui l'ENPA, sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto delle disposizioni "concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, e "con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina" (art. 6, comma 2).
9.2. Ciò posto, <<se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei "soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale", non altrettanto ragionevole appare l'indirizzo negativo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie, con compiti di vigilanza zoofila), che per ragioni di servizio - ovvero per l'assolvimento di compiti, che la stessa amministrazione definisce di "rilevante importanza" - possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto, per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata, con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini. Di conseguenza, gli interessati sono titolari di un interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s.>> (Consiglio di Stato, sez. VI, 07/05/2010, n. 2673 richiamata dalla sentenza di questa Sezione n. 2577/2013).
9.2.1.Pertanto non condivisibile appare la motivazione posta a base dell’atto gravato, secondo la quale le guardie in questione svolgerebbero una mera funzione ausiliaria, dovendo alle stesse riconoscersi, per lo svolgimento di particolari funzioni, la qualifica di agenti di P.G., abilitate pertanto, nello svolgimento di tali funzioni, anche ad effettuare operazioni di rilevante importanza come i sequestri (ex multis Cass. Pen, Sez. III, Sentenza n. 28727 del 2011 con richiamo a precedenti specifici della stessa Cassazione penale, nonché alla sentenza della 4^ sez. del Consiglio di del 24.10.97 n. 1233).
Ed invero dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha preso parte ad importanti operazioni, alcune delle quali culminate anche con sequestro.
9.3 Ciò senza mancare di rilevare la fondatezza del terzo motivo di ricorso, laddove si evidenzia l’impossibilità da parte delle guardie volontarie zoofile di procedere all’arresto facoltativo di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 381 c.p.p. in relazione alla fattispecie di cui all’art. 544 quinquies co.2 c.p. nell’ipotesi di svolgimento di un combattimento tra animali sotto la direzione di persone armate, in assenza del necessario posesso d’arma.
Ed invero una volta deciso per l'arresto, l'operatore deve trovarsi in grado di vincere le resistenze dei soggetti destinatari della misura i quali, se armati, come nell’ipotesi considerata dalla fattispecie di cui all’art. 544 quinquies comma 2 c.p., possono rappresentare un serio pericolo per l'incolumità di chi esegue l'arresto e per quella di eventuali persone presenti.
Pertanto, come dedotto dal ricorrente, privare una guardia zoofila volontaria che in relazione a tale fattispecie esplica le funzioni di agente di p.g., degli strumenti necessari a difendere se stesso ed altri vorrebbe dire rendere inapplicabile detta norma nei confronti delle medesime guardie zoofile.
9.4 Non può inoltre mancarsi di rilevare che, come rappresentato nella richiamata sentenza di questa Sezione, n. 2577/2013, la guardia zoofila per conto dell'ENPA "...è fortemente esposta al rischio di aggressioni in zone con notevole attività criminale il che giustifica una valutazione illogica dell'operato dell'Amministrazione".
9.4.1. Detto assunto è ulteriormente comprovato nell’ipotesi di specie dalla circostanza che, come rappresentato in sede procedimentale dal ricorrente, nonché nella presente sede con la produzione della relativa denuncia del 14/12/2009, resa presso la Procura della Repubblica c/o Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relativa ai fatti occorsi in data 12 dicembre 2009, il ricorrente, insieme ad altre guardie dell’E.N.P.A. si trovò esposto ad intimidazione ad opera di bracconieri armati.
10. Tali assunti pertanto, oltre ad evidenziare il vizio di violazione di legge del gravato provvedimento, laddove trascura di considerare il rilevante ruolo delle guardie volontarie zoofile, quale articolato nel primo motivo e terzo di ricorso, evidenzia altresì il difetto di istruttoria del medesimo - dedotto con il secondo motivo di ricorso - in quanto adottato senza considerare le intimidazioni cui era stato esposto il ricorrente, alle quali si era fatto cenno nell’istanza presentata dall’ENPA, risultanti altresì da una denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.
11. Parimenti fondato è il quarto motivo di ricorso relativo all’eccesso di potere per errata comparazione dei contrapposti interessi, in considerazione della circostanza che nell’ipotesi di specie l’interesse pubblico fatto valere dall’Amministrazione ad una limitata circolazione delle armi non si contrapponeva ad altro interesse meramente privato, avuto riguardo al rilevante ruolo di interesse pubblico delle guardie zoofile volontarie, da considerare, alla stregua di quanto innanzi precisato, quali agenti di p.g. sia pure relativamente a delle fattispecie limitate.
12. In considerazione di tali rilievi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, come per legge ed oltre alla restituzione di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere