MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Gazzetta Ufficiale N. 108 del 11 Maggio 2006
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto in particolare l'art. 189 del suddetto decreto, che
disciplina la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
industriali;
Considerato che ai sensi del comma 6 del predetto art. 189
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei
rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,
nonche' gli impianti di recupero e di smaltimento in esercizio, e ne
assicura la pubblicita';
Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT);
Considerato che ai sensi del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, all'APAT sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti
compiti:
a) effettuazione di attivita' tecnico-scientifiche di interesse
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali.
b) svolgimento delle funzioni concernenti, fra l'altro, la
protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61, nonche' le altre assegnate all'Agenzia medesima con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Considerato, inoltre, che all'Agenzia sono trasferite le
attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio
sismico nazionale.
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante: «Disposizioni urgenti
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;
Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61,
le attivita' tecnico-scientifiche dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente consistono, tra l'altro:
a) «nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella
integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale,
anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di
monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali»;
b) «nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse
ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente,
nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di
divulgazione e formazione in materia ambientale»;
c) «nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con
l'istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con
le organizzazioni internazionali operanti nel settore della
salvaguardia ambientale»;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art.
8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 l'APAT, tra le
altre cose:
pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri
soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al
fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi
poste in essere in detto ambito ed il mantenimento coerente dei
flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e
l'Agenzia;
acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici territoriali
e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che
gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in
relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa
vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta,
sentito il tavolo Stato-regioni per il sistema informativo;
effettua l'integrazione delle informazioni con i dati ambientali
riguardanti il sistema delle imprese secondo le modalita' stabilite
nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'art. 1,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della
normativa vigente;
Visto l'accordo di programma, di cui all'art. 1, comma 6 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, stipulato in data 24 gennaio
1997;
Visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti;
Decreta:
Art. 1.
1. Il catasto dei rifiuti e' organizzato in una sezione nazionale,
che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) e in sezioni regionali o delle
province autonome presso le corrispondenti agenzie regionali e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) e, ove
tali agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.
2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici organizza il catasto nazionale attraverso la costituzione e
la gestione del catasto telematico basato sulla gestione delle
informazioni relative ai rifiuti mediante sistemi
informatico-telematici e comprensivo di una banca dati composta da:
a) una sezione anagrafica, denominata anagrafica dei soggetti e
delle unita' locali (AnSul), contenente tutte le informazioni
relative ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti
desunte dal registro delle imprese;
b) una sezione contenente le dichiarazioni presentate dai
soggetti obbligati di cui all'art. 189 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
c) una sezione contenente le informazioni relative alle
autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) una sezione contenente le informazioni relative alle imprese
che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura
semplificata di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e gia' operative alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) una sezione contenente le informazioni relative alla
comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) una sezione contenente le informazioni relative alle
iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) una sezione relativa alla produzione e alla gestione di
specifiche tipologie di rifiuti tra cui PCB/PCT, oli, batterie al
piombo esauste, imballaggi.
Art. 2.
1. La base informativa del catasto telematico dei rifiuti e'
aggiornata per via telematica, attraverso:
a) i dati relativi alle quantita' ed alle caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati,
con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai
sensi dell'art. 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
attraverso interconnessione diretta con la rete telematica del
sistema camerale;
b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8
dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, con periodicita'
annuale;
c) tutte le informazioni relative alle imprese che effettuano le
operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui
ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno
2002, n. 161, e gia' operative alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i dati relativi alle comunicazioni di cui agli articoli 214,
215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
periodicita' almeno trimestrale;
e) i dati relativi alle iscrizioni all'albo nazionale gestori
ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
f) i dati anagrafici relativi ai soggetti coinvolti nel ciclo di
gestione dei rifiuti contenuti nel registro delle imprese e forniti
da Unioncamere ai sensi dell'accordo di programma di cui all'art. 1,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, aggiornati
attraverso interconnessione diretta;
g) ulteriori dati assunti o elaborati dall'APAT nell'ambito dei
propri compiti istituzionali.
2. Gli standard per la trasmissione per via telematica dei dati di
cui al precedente comma 1, lettere b) e c) sono definiti, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato-regioni.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, stabilisce, in accordo con il comitato nazionale dell'albo
nazionale gestori ambientali, gli standard per la trasmissione, per
via telematica, dei dati di cui al precedente comma 1, lettere d)
ed e).
4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici mette a disposizione di tutti i soggetti tenuti alla
trasmissione dei dati di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c), d), e) ed f), il sistema informativo per la
trasmissione dei dati per via telematica, secondo le modalita' di
interoperabilita' fra i sistemi informativi cosi' come definiti dal
CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione).
5. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici elabora i dati di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e
le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati
e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti,
anche ai fini di attivita' di pianificazione e controllo, nonche' la
pubblicita' attraverso la predisposizione e la pubblicazione di un
rapporto annuale.
6. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici elabora i dati per la predisposizione delle relazioni
periodiche alla Commissione europea. A tal fine la base informativa
del catasto telematico e' integrata dai dati trasmessi da tutti i
soggetti pubblici e privati in possesso delle informazioni necessarie
tra cui l'albo nazionale gestori ambientali, di cui all'art. 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i consorzi di cui agli
articoli 223, 224, 233, 234, 235 e 236 del medesimo decreto.
7. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici elabora i dati per la predisposizione delle statistiche sui
rifiuti previste dal regolamento (CE) n. 2150/2002, integrando i dati
mancanti attraverso indagini specifiche e procedure di stima
statistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento stesso.
8. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici elabora e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ed all'Autorita' di cui all'art. 207 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ulteriori dati per la
predisposizione delle relazioni periodiche tra cui quelli previsti
dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209,
dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209, dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, dall'art. 15, comma 3, decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133, e dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151.
Art. 3.
1. Il catasto telematico e' interconnesso, su rete nazionale, al
Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), al Sistema
informativo regionale ambientale (SIRA), alla rete telematica delle
camere di commercio e alla rete telematica dell'albo nazionale
gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 23, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 4.
1. Le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA/APPA) comunicano all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici ulteriori elaborazioni
statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'art. 1,
della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Art. 5.
1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche
dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 39, si esercita nei confronti delle regioni,
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), delle Agenzie regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente (ARPA).
Art. 6.
1. E' abrogato il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372.
Art. 7.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
reperibile all'URL www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola