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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Modalita' per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorita' d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 11 Maggio 2006

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 117 della Costituzione, il quale, fra l'altro,
stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di
tutela della concorrenza;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in
particolare, l'art. 202, comma 1;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' ed i termini secondo
i quali le autorita' di Ambito (nel seguito AATO) di cui all'art.
201, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel
seguito decreto legislativo n. 152/2006) aggiudicano, a norma
dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (nel seguito decreto legislativo n. 267/2000), il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art.
201, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio
ricompreso nell'ambito territoriale ottimale (nel seguito ATO) di cui
all'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto del
piano d'ambito e del principio di unicita' della gestione per ciascun
ATO.
2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 e'
aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai
principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri
di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e
secondo modalita' e termini disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.
Procedura di affidamento con gara della gestione del servizio
1. Le AATO sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento
della gestione del servizio mediante gara pubblica, da espletarsi con
il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il
sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
secondo le modalita' di cui al presente decreto.
2. Qualora l'affidamento della gestione del servizio abbia ad
oggetto anche attivita' di costruzione di nuovi impianti si applicano
le disposizioni di cui all'art. 202, comma 5, del decreto legislativo
n. 152/2006.

Art. 3.
Ammissione alla gara
1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano
sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non
sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:
a) le societa' di capitali, costituite anche in forma consortile;
b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti
dai soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile. Le AATO escludono altresi' dalla
gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
3. L'ammissione dei concorrenti alla gara e' subordinata alla
verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) aver gestito servizi di gestione dei rifiuti urbani con una
popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo
indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di
piu' segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di
abitanti serviti;
b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo
biennio, non inferiore a quello previsto risultante dal calcolo
indicato in allegato A, punto 2, come verra' specificato nel bando di
gara;
c) possedere specifiche capacita' tecnico-organizzative attestate
in conformita' a quanto indicato all'allegato C al presente decreto;
d) essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'art. 212, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti
indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al
migliore svolgimento degli stessi ed al sistema tariffario piu'
economico per gli utenti, con particolare riferimento alle capacita'
economico-patrimoniali e di accesso al credito e a condizione che
cio' non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara
del maggiore numero possibile di soggetti interessati.
5. Per le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato
il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), i
requisiti di cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente
richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo
restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del
50% (cinquanta per cento). In tale evenienza non e' obbligatorio il
possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati.
6. I concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui indicare anche le eventuali condanne per le quali abbiano
beneficiato della non menzione, fatto comunque salvo l'obbligo di
depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.
7. Le AATO riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 4.
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
oggetto dei presente decreto i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, di amministrazione controllata o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico;
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art.
445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione dell'AATO, hanno commesso
grave negligenza o agito in malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'AATO che bandisce la gara o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell'AATO medesima;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando
l'obbligo dell'affidatario di presentare la certificazione di
regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e ss.mm.ii. In sede di verifica delle dichiarazioni di
cui al precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato
del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le
visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo.
3. Le condizioni di esclusione di cui al presente articolo
sussistono nei riguardi di societa', di consorzi o di associazioni
temporanee di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) anche qualora le stesse
riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno solo dei
soci o dei componenti.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti
in Italia, le AATO chiedono ai concorrenti, in caso di
aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono
altresi' chiedere, se del caso, la cooperazione delle autorita'
competenti. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro
Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste
siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato
innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un
notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
5. Nel caso di mancata attestazione o di mancata produzione della
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di
non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui
al presente articolo, l'AATO dovra' darne comunicazione motivata al
soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel
primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i
successivi quindici giorni.

Art. 5.
Termini e bando di gara
1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli
elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:
a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, che
dovra' essere congruo con le caratteristiche complessive della gara,
ma comunque non inferiore a cinquantadue giorni;
b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione;
c) l'importo della cauzione, che dovra' risultare non inferiore
al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione.
2. La cauzione, che puo' essere prestata anche sotto forma di
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta
rilasciata da soggetti, all'uopo abilitati, sara' restituita ai non
aggiudicatari a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla
data dell'aggiudicazione definitiva.
3. Il bando di gara deve specificare che l'AATO puo' procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. Il bando di gara deve specificare che i concorrenti possono
presentare proposte di modifiche al Piano d'ambito, debitamente e
dettagliatamente identificate e motivate, dalla cui adozione
risultino particolari convenienze o miglioramenti per l'ATO con
particolare riferimento alla tariffa del servizio ed al programma
degli interventi.
5. Il bando di gara deve indicare che, prima della sottoscrizione
del contratto di servizio da parte di una associazione temporanea di
imprese, la stessa deve procedere alla costituzione di una societa'
di capitali formata dai medesimi soggetti costituenti l'associazione,
ferma restando la responsabilita' solidale dei singoli aderenti
all'associazione temporanea di imprese per le obbligazioni assunte
dalla costituenda societa'.
6. Il bando di gara deve indicare le modalita' di accesso alla
documentazione, che deve essere consegnata, anche con modalita'
informatiche, da parte dell'AATO nonche' le modalita' di accesso ai
luoghi e agli impianti esistenti.
7. Nel bando di gara deve essere previsto l'impegno
dell'aggiudicatario ad ottemperare a quanto indicato all'art. 202,
comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.
8. Il bando di gara e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a
carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione
nella regione interessata.

Art. 6.
Documentazione di gara
1. Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'AATO deve mettere a
disposizione dei concorrenti:
a) il Piano di ambito di cui all'art. 203, comma 3, del decreto
legislativo n. 152/2006, comprensivo di tutti gli elementi ivi
prescritti;
b) lo Schema di contratto di servizio predisposto dall'AATO in
conformita' allo schema tipo di cui all'art. 203, del decreto
legislativo n. 152/2006;
c) la specificazione dei cespiti di proprieta' pubblica da
affidare in comodato, con indicazione specifica di loro eventuali
passivita';
d) le informazioni in ordine:
1. all'organizzazione del servizio alla data della
pubblicazione del bando di gara, compresi i contratti in essere, il
contenzioso, nonche' tutte le altre informazioni circa le gestioni
esistenti cui l'aggiudicatario dovra' subentrare;
2. alla ricognizione delle opere e degli impianti, con le
necessarie precisazioni circa le capacita' residue accertate e le
eventuali necessita' di adeguamento;
3. a ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante
dall'AATO.

Art. 7.
Disciplina dell'offerta
1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al precedente art.
6 nonche' sulle integrazioni, modificazioni e rettifiche che i
concorrenti possono presentare nella proposta-offerta e che, a
seguito dell'aggiudicazione, l'AATO potra' recepire nel proprio Piano
di ambito. L'eventuale mancato recepimento non comporta modifica al
rapporto con il soggetto aggiudicatario, avendo la modifica solo
efficacia pubblicitaria verso i terzi.
2. L'offerta deve prevedere entrate tariffarie che nel periodo di
durata del servizio abbiano un valore attuale non superiore a quello
previsto dal Piano d'ambito.
3. L'offerta deve esplicitamente prevedere l'impegno
dell'aggiudicatario ad ottemperare a quanto indicato all'art. 202,
comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.
Criteri di aggiudicazione
1. L'offerta e' valutata in base ai seguenti elementi, il cui
valore relativo e' espresso in parametri numerici da essere riportati
nel bando di gara:
a) sicurezza e affidabilita' degli impianti, del lavoro e del
servizio, con particolare riguardo al rispetto delle normative
ambientali;
b) organizzazione del servizio e delle attivita' di gestione dei
rifiuti urbani con riferimento sia ai servizi di raccolta, anche
differenziata, sia alle attivita' di trattamento e smaltimento;
c) condizioni ambientali e qualita' del servizio;
d) miglioramento del piano economico-finanziario, comportante la
riduzione del valore delle entrate tariffarie per la durata
dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei
costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute
sulla tariffa reale media;
e) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli
obiettivi previsti dal Piano di ambito considerando anche eventuali
miglioramenti della qualita' del servizio;
f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti,
nell'obiettivo di miglioramento della relativa produttivita',
efficacia ed efficienza.
2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera d) dovra'
essere almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati
allo stesso comma.
3. Nel caso in cui l'offerta, ai sensi dell'art. 202, comma 5, del
decreto legislativo n. 152/2006, riguardi la realizzazione di nuovi
impianti e/o l'adeguamento di impianti esistenti, i criteri di
valutazione tengono conto del valore previsto di tali interventi,
anche considerando le tecnologie proposte e le relative misure di
salvaguardia e di certificazione ambientale.

Art. 9.
Valutazione delle offerte
1. La valutazione delle offerte e' effettuata da una commissione
nominata dall'AATO dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte medesime. La scelta dei membri della
commissione e' regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali.
2. La commissione e' composta da un dirigente dell'AATO, che la
presiede, e da altri due o quattro componenti scelti tra professori
universitari di ruolo e/o esperti di qualificata e comprovata
esperienza al fine di assicurare le opportune competenze in campo
economico, giuridico e tecnico, ferme restando le norme generali di
incompatibilita' in merito.
3. Al termine della procedura di valutazione la commissione redige
la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.

Art. 10.
Aggiudicazione e affidamento
1. L'AATO approva gli esiti della gara e provvede
all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione, entro quindici
giorni, al soggetto risultato primo nella graduatoria, agli altri
soggetti partecipanti ammessi, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, alla regione competente e alla Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (nel seguito AVRIR) di
cui all'art. 207 del decreto legislativo n. 152/2006.
2. In coerenza con la documentazione di gara di cui al precedente
art. 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione,
l'AATO e l'offerente classificato primo provvedono, entro e non oltre
trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva di cui al
precedente comma 1, a stipulare la contratto di servizio; in difetto
senza giustificato motivo, nei successivi quindici giorni l'AATO
procede all'aggiudicazione in favore al secondo concorrente in
graduatoria proseguendo, in caso di difetto, allo scorrimento della
graduatoria.
3. Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
concorrenti, e prima della stipula del contratto di servizio di cui
al precedente comma 2, lo stesso deve procedere alla costituzione di
una societa' di capitali formata dai soggetti costituenti il
raggruppamento.
4. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione da
parte dei partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera e), sara' incamerata
dall'AATO.

Art. 11.
Comunicazioni
1. Entro trenta giorni dalla data di stipula della contratto di
servizio di cui al precedente art. 10, comma 1, l'AATO trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione
competente ed all'AVRIR:
a) copia completa degli atti di gara;
b) copia della contratto di servizio;
c) copia del Piano di ambito adeguato alle risultanze di gara.

Art. 12.
Norma finale
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: Matteoli

Allegato A
Allegato B
Allegato C