 Cons. Stato Sez. V n. 6979 del 17 settembre 2010
Cons. Stato Sez. V n. 6979 del 17 settembre 2010
Rumore. Potere di ordinanza
La presenza di gravi elementi indicativi di pesante disagio per i residenti , considerati fronteggiabili dall’amministrazione solo attraverso la limitazione dell’orario dell’esercizio allo scopo di salvaguardare l’ordine, la quiete e la salute pubblici, in disparte ogni valutazione circa l’idoneità a creare il presupposto di urgenza connesso all’inquinamento acustico ed all’effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana per il legittimo ricorso ai poteri di ordinanza di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, esclude, comunque, l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione procedente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 06979/2010 REG.SEN.
 
 N. 05101/2005 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 ha pronunciato la presente
 DECISIONE
 Sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2005, proposto da: 
 Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni R. Caineri,  Marcello Clarich, con domicilio eletto presso l’avv.Marcello Clarich in Roma,  piazza di Montecitorio, 115; 
 contro
 Noidue S.n.c. di Massari Lorenzo e Pugliese Claudio, rappresentata e difesa  dagli avv. Luigi Manzi, Maria Luisa Tezza, con domicilio eletto presso l’avv.Luigi  Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 
 nei confronti di
 Migliorini Flori; 
 per la riforma parziale
 della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 01102/2005, resa tra  le parti, concernente REGOLAMENTO APERTURA DI LOCALI PUBBLICI PER CONTENERE  L'INQUINAMENTO ACUSTICO.
 
 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione della Ditta Noi s.n.c.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il cons. Francesca  Quadri e uditi per le parti gli avvocati Orlandini e Di Mattia, su delega  rispettivamente degli avv.ti Clarich e Manzi;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
 Il Comune di Verona impugna la sentenza del Tar per il Veneto indicata in  epigrafe nella parte in cui, accertata incidenter tantum - perché ormai rimossa  con successivo provvedimento - l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 764  del 16.5.2003 disponente la chiusura dalle ore 23 dell’esercizio di titolarità  della ricorrente ditta Noidue s.n.c., è stato condannato al risarcimento del  danno, liquidato in via equitativa in euro 200,00 al giorno per tutti i giorni  di chiusura ovvero, se inferiore, per il periodo intercorrente tra la data di  notifica dell’ordinanza impugnata e quella di notifica del provvedimento di  rimozione (ordinanza n. 971 del 21 giugno 2003) della medesima.
 
 Premette di aver ricevuto dal Prefetto di Verona, che chiedeva gli interventi  più opportuni, l’esposto di un gruppo di residenti nel quartiere Cadrega,  lamentante il grave stato di disagio e di sofferenza creato nelle ore notturne  dagli schiamazzi, urla, suono di clacson e rumori provenienti dal locale Osteria  “A la Carena”, nonché dall’intralcio al passaggio dei pedoni aggravato dalla  strettezza della via a causa del protrarsi dell’apertura fino alle ore 2, nonché  dalla presenza di rifiuti (cartacce, mozziconi, vetri) lasciati per strada,  tanto da provocare la compromissione della salute di alcuni residenti. A ciò si  aggiungevano l’intervento del Difensore civico (nota del 14.3.2003), altri  esposti nonché la verifica della situazione lamentata a seguito di sopralluoghi  della Polizia Municipale.
 
 Tali circostanze conducevano all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente  n. 794 del 16.5.2003, con cui veniva ordinata l’anticipazione dell’orario di  chiusura del locale alle ore 23. Per il suo annullamento, oltre che per il  risarcimento del danno conseguente, la ditta Noidue proponeva ricorso per  violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 ed eccesso di  potere sotto vari profili sintomatici, a causa dell’assenza dei presupposti di  emergenza connessi con l’inquinamento acustico, in particolare nelle ore (dalle  23 alle 2) per le quali era stata disposta la chiusura, nonché per la  azionabilità, in luogo dei poteri straordinari esercitati, degli strumenti  appositamente previsti dall’ordinamento (compiti della Polizia Municipale),  diversi dalla chiusura dell’esercizio, per prevenire o reprimere i comportamenti  di singoli denunciati, per mancata fissazione del termine di efficacia del  provvedimento, per violazione del giusto procedimento e del contraddittorio.
 
 In data 4.6.2003 veniva sottoscritto dall’Amministrazione comunale e dalle  associazioni di categoria un codice di autoregolamentazione degli esercizi  pubblici allo scopo di contenere i disagi denunciati dai residenti, sottoscritto  per adesione anche dall’Osteria “A la Carena”, a seguito del quale l’ordinanza  venive rimossa con provvedimento notificato il 24.6.2003.
 
 Il Tar, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso a  seguito della successiva rimozione dell’ordinanza e, ritenuta incidenter tantum  la sua illegittimità per carenza di istruttoria in relazione all’insufficienza  ed incongruità degli accertamenti disposti dal Comune, ha accolto la domanda di  risarcimento del danno, liquidato in via equitativa.
 
 L’appello rivolto avverso la pronuncia di condanna al risarcimento del danno è  affidato ai seguenti motivi:
 - insussistenza del presupposto dell’illegittimità del provvedimento accertato  incidenter tantum, per mancanza di motivazione nonché per la acclarata  situazione di grave disturbo della pubblica quiete che aveva giustificato  l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente;
 - assenza del presupposto della colpevolezza, per essere stata omessa ogni  valutazione sul punto.
 
 La ditta Noidue si è costituita eccependo la genericità dei motivi di appello e  la novità del motivo fondato sull’assenza di colpa, contestando, nel merito, i  motivi di ricorso.
 
 Sono state depositate memorie ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi  difensive.
 All’udienza del 22.6.2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
 DIRITTO
 1.Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per  genericità dei motivi, considerato che il gravame, pur riproducendo largamente  il contenuto degli atti del precedente grado, investe con due distinti motivi  precisamente il decisum, rispettando il carattere impugnatorio dell’appello e  dando contezza delle ragioni per le quali le conclusioni cui è pervenuto il  primo giudice non possono essere condivise.
 
 2.Parimenti ammissibile è il motivo incentrato sulla carenza di colpa  dell’amministrazione, poiché , in disparte la considerazione dell’avvenuta  confutazione in primo grado dell’infondatezza sull’an debeatur della domanda di  risarcimento del danno, non si applica al resistente soccombente in primo grado  il divieto di ius novorum in appello, dovendo a questo essere riconosciuta la  possibilità di formulare mediante i motivi di appello tutte le censure pur se  non proposte in primo grado (Cons. St. Sez. V, 24.8.2007 n. 4486).
 
 3.Nel merito, l’appello è fondato.
 
 4.I motivi di appello si incentrano sulla mancata motivazione da parte del  giudice di primo grado in ordine alla confutazione della documentata istruttoria  da cui era supportata l’ordinanza contingibile ed urgente, denotante le  condizioni di grave disturbo della quiete pubblica e di emergenza, ed  all’elemento della colpa, che avrebbe dovuto essere vagliato tenuto conto della  gravità della violazione commessa, dei precedenti, delle condizioni concrete e  dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento.
 
 5.Nella specie, sono state ampiamente documentate, oltre alle segnalazioni di  residenti richiamate nel provvedimento, le richieste del Prefetto in data  14.11.2002 e 28.4.2003, in cui ripetutamente “si ritiene di richiamare  nuovamente l’attenzione della S.V. per l’adozione degli interventi ritenuti più  opportuni”, l’esplicita richiesta del 14.2.2003 di riduzione di orario  dell’esercizio sito nella piazzetta Cadrega da parte del Difensore civico, le  relazioni di servizio del Corpo della Polizia Municipale sui disagi avvertiti  dai residenti oltre le ore 23.
 
 6.Il Collegio ritiene che la presenza di gravi elementi indicativi di pesante  disagio per i residenti , considerati fronteggiabili dall’amministrazione solo  attraverso la limitazione dell’orario dell’esercizio allo scopo di salvaguardare  l’ordine, la quiete e la salute pubblici, in disparte ogni valutazione circa  l’idoneità a creare il presupposto di urgenza connesso all’inquinamento acustico  ed all’effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica  e la sicurezza urbana per il legittimo ricorso ai poteri di ordinanza di cui  all’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 (in senso affermativo, Cons. St. Sez. V,  13.2.2009, n. 828, in fattispecie del tutto simile), escluda, comunque,  l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione procedente.
 
 7.Considerando l’orientamento secondo cui in sede di giudizio di risarcimento  del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, l’illegittimità  dell’atto costituisce indizio presuntivo della colpa, restando a carico  dell’amministrazione l’onere di dimostrare la scusabilità dell’errore per  contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, per la complessità  del fatto ovvero per l’influenza di altri soggetti (Cons. St. Sez. V, 20 luglio  2009, n. 4527), elementi questi liberamente valutabili dal giudice al fine di  escludere la colpevolezza, non potendo l’imputazione avvenire sulla base del  dato meramente oggettivo dell’illegittimità del provvedimento (Cons. St. Sez. V,  13.4.2010, n. 2029), la Sezione ritiene che, nella specie, l’amministrazione  abbia fornito piena dimostrazione dell’assenza di imputabilità di ogni  responsabilità a titolo di dolo o di colpa, data la molteplicità di richieste di  intervento provenienti da soggetti pubblici e privati, l’emergenza della  situazione creatasi a causa del livello dei rumori percepiti dall’interno delle  abitazioni, la necessità di intervenire prontamente, il giustificato affidamento  sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed  urgente come unica misura idonea a fronteggiare immediatamente la situazione di  inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la salute  pubblica.
 
 8.Inoltre, l’avvenuta sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione se, da  un lato, dimostra la disponibilità di tutte le parti a cooperare per trovare una  soluzione al turbamento creatosi, permettendo in tempi brevi il ritiro del  provvedimento, dall’altro comprova la necessità, riconosciuta dagli stessi  esercenti, di regolare le modalità di svolgimento della propria attività, avendo  contribuito al verificarsi dei gravi disagi lamentati.
 
 9.In conclusione, l’appello va accolto, con la riforma parziale della sentenza  impugnata ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata con il  ricorso di primo grado.
 
 10.Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di  giudizio.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente  pronunciando, ACCOGLIE l’appello e, per l’effetto, in riforma parziale della  sentenza di primo grado, respinge la domanda di risarcimento del danno.
 
 Spese del doppio grado di giudizio compensate.
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con  l'intervento dei Signori:
 Calogero Piscitello, Presidente
 Marco Lipari, Consigliere
 Aldo Scola, Consigliere
 Aniello Cerreto, Consigliere
 Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
 L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE
 
 Il Segretario
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 17/09/2010
 
                    




